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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 agosto 2020

Cassazione n. 36359/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/03/1 avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 agosto 2020, depositata in data 28 agosto 2020, il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 5 agosto 2020 dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare relativi alla fase delle indagini preliminari.

2. Con un unico motivo di ricorso l'indagato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché, al momento dell'ammissione al rito abbreviato in data 6 luglio 2020, aveva già sofferto più di un anno di carcerazione preventiva, risalendo l'arresto al 17 maggio 2019.

Precisa di aver chiesto sia al Giudice per le indagini preliminari che al Tribunale del riesame di sollevare la questione della legittimità costituzionale dell'art. 83 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e successive modifiche per contrasto con gli art. 3, 13, 25 e 27 Cost. e del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e successive modifiche, nella parte in cui prevedono che la sospensione dei termini cautelari di fase si applichino anche agli indagati detenuti in custodia cautelare per i quali il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale.

Esclude un'applicazione in malam partem della legge speciale.

Sostiene che l'eccezionale e ulteriore compressione dello status libertatis prevista dal di. n. 18 del 2020 risultava solo apparentemente e legittimamente mitigata nei suoi effetti negativi dalla previsione per la quale i detenuti, gli imputati o i loro difensori potevano richiedere di procedere, posto che l'indagato detenuto non aveva alcun potere nella fase dominata dalle determinazioni del pubblico ministero, ai sensi degli art. 50 e 405 cod. proc. pen.

Ritiene illogica e lacunosa la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva sottolineato che l'indagato non aveva chiesto che si procedesse penalmente nei suoi confronti.

Osserva che l'indagato detenuto non aveva la possibilità giuridica e sostanziale di esercitare la suddetta prerogativa primaria per la sua libertà.

Dopo aver enunciato i principi di costituzionalità violati, denuncia che l'art. 83, comma 3. . era formulato in modo tale da non permettere al giudice di tener conto delle peculiarità del caso concreto, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Secondo la circolare n. 4780 dell'Il giugno 2020 della Procura della Repubblica di Palermo, i termini di legge di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., nel procedimento a carico degli indagati in custodia cautelare, non erano passibili di sospensioni o interruzioni di sorta.

Alla Procura della Repubblica, quindi, non era inibita la richiesta di rinvio a giudizio degli indagati sottoposti a misura cautelare detentiva.

Ribadisce che l'unica chiave di lettura dell'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020, era quella conforme al dettato costituzionale di cui agli art. 3, 13, 25 e 27 Cost., nel senso che le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare non operavano per gli indagati sottoposti a misura, trattandosi di norma eccezionale, che incideva negativamente sullo stato di detenzione degli indagati e che non conferiva loro alcuna tutela per scongiurare il protrarsi della detenzione cautelare.

Insiste affinché sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 di. n. 18 del 2020 e successive modifiche, nella parte in cui prevede che la sospensione dei termini cautelari di fase si applichi anche agli indagati detenuti in custodia cautelare, per i quali non sia stata esercitata l'azione penale dal pubblico ministero e chiede di conseguenza l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il Tribunale del riesame di Palermo, investito dell'appello avverso l'ordinanza del 6 agosto 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Palermo, che aveva respinto l'istanza di scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] per decorrenza dei termini di custodia cautelare relativi alla fase delle indagini preliminari, ha ricostruito in fatto che l'indagato era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in virtù dell'ordinanza del 17 maggio 2019 in relazione a cinque violazioni della disciplina degli stupefacenti, di cui tre aggravati dalla detenzione di ingenti quantità, ad un reato di associazione finalizzata al traffico di droga e ad un addebito di intestazione fittizia di beni.

Il ricorrente era stato ammesso al rito abbreviato solo il 6 luglio 2020.

Il Tribunale ha ritenuto corretto, in diritto, il provvedimento di rigetto dell'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini, perché ha applicato la sospensione del termine di fase dal 9 marzo all'H maggio 2020.

Pertanto, alla data del 6 luglio 2020 non era ancora decorso il termine di fase.

Ritiene la Corte che la decisione adottata sia corretta.

L'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. in I. n. 27 del 2020, mod. dal d.l. n. 28/2020, conv. in I. n. 70 del 2020 ha inserito espressamente tra i termini soggetti a sospensione quelli di durata delle indagini preliminari, quelli per l'adozione dei provvedimenti giudiziari, per il deposito delle motivazioni, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi nonché per la proposizione delle impugnazioni.

Con formula di chiusura la norma prevede poi la sospensione di tutti i termini procedurali.

A tale sospensione consegue, ai sensi dell'art. 83 comma 4, la sospensione dei termini di cui agli art. 303 e 308 cod, proc. pen., sicché si è concluso che il congelamento dei termini delle indagini preliminari per la proposizione e il compimento degli atti introduttivi del giudizio, per la fissazione dell'udienza preliminare o per decidere sulla richiesta di giudizio immediato implica anche la sospensione dei termini di cui all'art. 303, comma 1, cod. proc. pen.

Fanno eccezione alla regola i procedimenti per i quali, nel periodo di sospensione, scadono i termini di cui all'art. 304 cod. proc. pen., e quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, nonché i procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza.

Gli art. 2, comma 4, d.l. n. 11 del 2020 e 83, commi 4 e 9, d.l. n. 18 del 2020 prevedono poi per i procedimenti a carico di imputati sottoposti a misure cautelari per i quali non sia stata richiesta la trattazione (da rinviare quindi d'ufficio) la sospensione dei termini di cui agli art. 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, 324, comma 7, cod. proc. pen.

E' pacifico che la ratio della normativa emergenziale sia quella di bloccare i termini processuali, anche i termini ordinatori, per il compimento di ogni attività giudiziaria, sicché, nella sospensione rientrano, non solo i termini dei processi della cognizione e dell'esecuzione già in corso dinanzi al giudice, ma anche quelli di impugnazione e i termini dei procedimenti non ancora fissati, ciò che avviene, non solo rinviando le udienze in corso, ma anche sospendendo il termine per la proposizione degli atti di introduzione dei giudizi, i termini per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio e di giudizio immediato, senza che né il rinvio delle udienze, né la sospensione dei procedimenti possano incidere sul decorso dei termini anche di custodia (per una ricostruzione dell'evoluzione normativa e della ratio, si veda Corte cost. n. 278 del 2020 e Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432-02).

La difesa non contesta la sospensione in sé dei termini processuali, connessa all'emergenza pandemica, ma sostiene che la norma non sia costituzionalmente legittima nella parte in cui non contempla la possibilità che l'indagato detenuto possa richiedere nella fase delle indagini preliminari che si proceda.

L'assunto è infondato.

E di fatti, la norma, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, nel momento in cui parla di detenuti, non distingue tra indagato e imputato; inoltre, nella formula di chiusura contempla la sospensione di tutti i termini procedurali.

La sospensione dei termini, del resto, non è un inedito dell'ordinamento.

La

I. 7 ottobre 1969, n. 742 disciplina la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevedendo deroghe ed eccezioni alle deroghe.

E' pacifico che all'imputato sia equiparato l'indagato detenuto (Cass., Sez. 5, n. 32363 del 01/07/2002, Dragojub, Rv. 222620 - 01), discutendo la giurisprudenza solo sulle modalità della rinuncia alla sospensione (ammette la rinuncia tacita, per fatti concludenti, Sez. 5, n. 12011 del 01/12/2016, dep. 2017, Scriosteanu, Rv. 269470-01; richiede la rinuncia espressa, Sez. 2, n. 2494 del 10/01/2017, Harmati, Rv. 269115-01).

Pertanto, nulla osta a che l'indagato goda delle stesse prerogative dell'imputato detenuto (per un'ipotesi in cui l'indagato ha rinunciato alla sospensione dei termini del riesame durante la pandemia, si veda Cass., Sez. 6, n. 10090 del 11/02/2021, Anania, Rv. 280721) né si rinvengono nell'ordinamento norme che inibiscano all'interessato di sollecitare il pubblico ministero.

Certamente questi rimane il dominus della fase preliminare e non è orientato nelle sue scelte dalle richieste dell'indagato.

Ciò nondimeno, l'eventuale questione sollevata dall'indagato potrebbe mettere sull'avviso il pubblico ministero, che è sempre chiamato a prestare attenzione al decorso del tempo.

Per un'applicazione dello stesso principio nella fase delle indagini preliminari, di veda Sez. 2, n. 28936 del 04/09/2020, Frattari, Rv. 279808 - 01 che ha precisato che il procedimento incidentale ex art. 294 cod. proc. pen. non rientra tra quelli "ad urgenza assoluta", di cui all'art. 83, comma 3, lett. c), del d.l. citato, con la conseguenza che la sospensione "ex lege" viene meno soltanto qualora la persona sottoposta a misura cautelare o il suo difensore abbiano espressamente richiesto di procedere.La presente decisione si colloca sulla stessa scia della sentenza Sez.

U Sanna, secondo cui la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dalla normativa Covid-19, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali sia prevista la decorrenza, nel suddetto periodo, di un termine processuale.

In applicazione di questo principio, Cass., Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780-01, ha affermato che la sospensione si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti, la sospensione dei termini di custodia cautelare essendo collegata alla sospensione dei termini procedurali (la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di rigetto dell'inefficacia della custodia cautelare, perché il termine massimo era spirato il 3 settembre 2020, la sentenza di primo grado era stata depositata il 23 ottobre 2019, l'appello era stato presentato il 21 dicembre 2019 e la prima udienza fissata per il 22 settembre 2020, tutte date cadenti in periodo diverso da quello previsto dalla legge per la sospensione).

Alla stregua delle considerazioni esposte non si ravvisano i presupposti per sollevare la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, nella parte in cui non prevede che l'indagato detenuto possa chiedere al pubblico ministero di esercitare l'azione penale.

Peraltro, non può non evidenziarsi, come correttamente fatto nell'ordinanza impugnata, che l'indagato non ha presentato alcuna istanza sicché la questione non solo è manifestamente infondata, ma è anche irrilevante nel presente giudizio.

In definitiva, può affermarsi il seguente principio di diritto: l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. in I. n. 27 del 2020, mod. dal d.l. n. 28/2020, conv. in I. n. 70 del 2020 impone, da un lato, di annoverare tra "i detenuti" anche gli indagati in custodia cautelare, dall'altro di includere quest'ultimi tra i detenuti che possano chiedere che "si proceda" al fine di impedire la sospensione dei termini di custodia cautelare, richiesta nella specie non presentata.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/03/1 avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 agosto 2020, depositata in data 28 agosto 2020, il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 5 agosto 2020 dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare relativi alla fase delle indagini preliminari. 2. Con un unico motivo di ricorso l'indagato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché, al momento dell'ammissione al rito abbreviato in data 6 luglio 2020, aveva già sofferto più di un anno di carcerazione preventiva, risalendo l'arresto al 17 maggio 2019. Precisa di aver chiesto sia al Giudice per le indagini preliminari che al Tribunale del riesame di sollevare la questione della legittimità costituzionale dell'art. 83 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e successive modifiche per contrasto con gli art. 3, 13, 25 e 27 Cost. e del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e successive modifiche, nella parte in cui prevedono che la sospensione dei termini cautelari di fase si applichino anche agli indagati detenuti in custodia cautelare per i quali il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale. Esclude un'applicazione in malam partem della legge speciale. Sostiene che l'eccezionale e ulteriore compressione dello status libertatis prevista dal di. n. 18 del 2020 risultava solo apparentemente e legittimamente mitigata nei suoi effetti negativi dalla previsione per la quale i detenuti, gli imputati o i loro difensori potevano richiedere di procedere, posto che l'indagato detenuto non aveva alcun potere nella fase dominata dalle determinazioni del pubblico ministero, ai sensi degli art. 50 e 405 cod. proc. pen. Ritiene illogica e lacunosa la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva sottolineato che l'indagato non aveva chiesto che si procedesse penalmente nei suoi confronti. Osserva che l'indagato detenuto non aveva la possibilità giuridica e sostanziale di esercitare la suddetta prerogativa primaria per la sua libertà. Dopo aver enunciato i principi di costituzionalità violati, denuncia che l'art. 83, comma 3. . era formulato in modo tale da non permettere al giudice di tener conto delle peculiarità del caso concreto, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Secondo la circolare n. 4780 dell'Il giugno 2020 della Procura della Repubblica di Palermo, i termini di legge di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., nel procedimento a carico degli indagati in custodia cautelare, non erano passibili di sospensioni o interruzioni di sorta. Alla Procura della Repubblica, quindi, non era inibita la richiesta di rinvio a giudizio degli indagati sottoposti a misura cautelare detentiva. Ribadisce che l'unica chiave di lettura dell'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020, era quella conforme al dettato costituzionale di cui agli art. 3, 13, 25 e 27 Cost., nel senso che le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare non operavano per gli indagati sottoposti a misura, trattandosi di norma eccezionale, che incideva negativamente sullo stato di detenzione degli indagati e che non conferiva loro alcuna tutela per scongiurare il protrarsi della detenzione cautelare. Insiste affinché sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 di. n. 18 del 2020 e successive modifiche, nella parte in cui prevede che la sospensione dei termini cautelari di fase si applichi anche agli indagati detenuti in custodia cautelare, per i quali non sia stata esercitata l'azione penale dal pubblico ministero e chiede di conseguenza l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il Tribunale del riesame di Palermo, investito dell'appello avverso l'ordinanza del 6 agosto 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Palermo, che aveva respinto l'istanza di scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] per decorrenza dei termini di custodia cautelare relativi alla fase delle indagini preliminari, ha ricostruito in fatto che l'indagato era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in virtù dell'ordinanza del 17 maggio 2019 in relazione a cinque violazioni della disciplina degli stupefacenti, di cui tre aggravati dalla detenzione di ingenti quantità, ad un reato di associazione finalizzata al traffico di droga e ad un addebito di intestazione fittizia di beni. Il ricorrente era stato ammesso al rito abbreviato solo il 6 luglio 2020. Il Tribunale ha ritenuto corretto, in diritto, il provvedimento di rigetto dell'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini, perché ha applicato la sospensione del termine di fase dal 9 marzo all'H maggio 2020. Pertanto, alla data del 6 luglio 2020 non era ancora decorso il termine di fase. Ritiene la Corte che la decisione adottata sia corretta. L'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. in I. n. 27 del 2020, mod. dal d.l. n. 28/2020, conv. in I. n. 70 del 2020 ha inserito espressamente tra i termini soggetti a sospensione quelli di durata delle indagini preliminari, quelli per l'adozione dei provvedimenti giudiziari, per il deposito delle motivazioni, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi nonché per la proposizione delle impugnazioni. Con formula di chiusura la norma prevede poi la sospensione di tutti i termini procedurali. A tale sospensione consegue, ai sensi dell'art. 83 comma 4, la sospensione dei termini di cui agli art. 303 e 308 cod, proc. pen., sicché si è concluso che il congelamento dei termini delle indagini preliminari per la proposizione e il compimento degli atti introduttivi del giudizio, per la fissazione dell'udienza preliminare o per decidere sulla richiesta di giudizio immediato implica anche la sospensione dei termini di cui all'art. 303, comma 1, cod. proc. pen. Fanno eccezione alla regola i procedimenti per i quali, nel periodo di sospensione, scadono i termini di cui all'art. 304 cod. proc. pen., e quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, nonché i procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza. Gli art. 2, comma 4, d.l. n. 11 del 2020 e 83, commi 4 e 9, d.l. n. 18 del 2020 prevedono poi per i procedimenti a carico di imputati sottoposti a misure cautelari per i quali non sia stata richiesta la trattazione (da rinviare quindi d'ufficio) la sospensione dei termini di cui agli art. 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, 324, comma 7, cod. proc. pen. E' pacifico che la ratio della normativa emergenziale sia quella di bloccare i termini processuali, anche i termini ordinatori, per il compimento di ogni attività giudiziaria, sicché, nella sospensione rientrano, non solo i termini dei processi della cognizione e dell'esecuzione già in corso dinanzi al giudice, ma anche quelli di impugnazione e i termini dei procedimenti non ancora fissati, ciò che avviene, non solo rinviando le udienze in corso, ma anche sospendendo il termine per la proposizione degli atti di introduzione dei giudizi, i termini per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio e di giudizio immediato, senza che né il rinvio delle udienze, né la sospensione dei procedimenti possano incidere sul decorso dei termini anche di custodia (per una ricostruzione dell'evoluzione normativa e della ratio, si veda Corte cost. n. 278 del 2020 e Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432-02). La difesa non contesta la sospensione in sé dei termini processuali, connessa all'emergenza pandemica, ma sostiene che la norma non sia costituzionalmente legittima nella parte in cui non contempla la possibilità che l'indagato detenuto possa richiedere nella fase delle indagini preliminari che si proceda. L'assunto è infondato. E di fatti, la norma, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, nel momento in cui parla di detenuti, non distingue tra indagato e imputato; inoltre, nella formula di chiusura contempla la sospensione di tutti i termini procedurali. La sospensione dei termini, del resto, non è un inedito dell'ordinamento. La I. 7 ottobre 1969, n. 742 disciplina la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevedendo deroghe ed eccezioni alle deroghe. E' pacifico che all'imputato sia equiparato l'indagato detenuto (Cass., Sez. 5, n. 32363 del 01/07/2002, Dragojub, Rv. 222620 - 01), discutendo la giurisprudenza solo sulle modalità della rinuncia alla sospensione (ammette la rinuncia tacita, per fatti concludenti, Sez. 5, n. 12011 del 01/12/2016, dep. 2017, Scriosteanu, Rv. 269470-01; richiede la rinuncia espressa, Sez. 2, n. 2494 del 10/01/2017, Harmati, Rv. 269115-01). Pertanto, nulla osta a che l'indagato goda delle stesse prerogative dell'imputato detenuto (per un'ipotesi in cui l'indagato ha rinunciato alla sospensione dei termini del riesame durante la pandemia, si veda Cass., Sez. 6, n. 10090 del 11/02/2021, Anania, Rv. 280721) né si rinvengono nell'ordinamento norme che inibiscano all'interessato di sollecitare il pubblico ministero. Certamente questi rimane il dominus della fase preliminare e non è orientato nelle sue scelte dalle richieste dell'indagato. Ciò nondimeno, l'eventuale questione sollevata dall'indagato potrebbe mettere sull'avviso il pubblico ministero, che è sempre chiamato a prestare attenzione al decorso del tempo. Per un'applicazione dello stesso principio nella fase delle indagini preliminari, di veda Sez. 2, n. 28936 del 04/09/2020, Frattari, Rv. 279808 - 01 che ha precisato che il procedimento incidentale ex art. 294 cod. proc. pen. non rientra tra quelli "ad urgenza assoluta", di cui all'art. 83, comma 3, lett. c), del d.l. citato, con la conseguenza che la sospensione "ex lege" viene meno soltanto qualora la persona sottoposta a misura cautelare o il suo difensore abbiano espressamente richiesto di procedere.La presente decisione si colloca sulla stessa scia della sentenza Sez. U Sanna, secondo cui la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dalla normativa Covid-19, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali sia prevista la decorrenza, nel suddetto periodo, di un termine processuale. In applicazione di questo principio, Cass., Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780-01, ha affermato che la sospensione si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti, la sospensione dei termini di custodia cautelare essendo collegata alla sospensione dei termini procedurali (la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di rigetto dell'inefficacia della custodia cautelare, perché il termine massimo era spirato il 3 settembre 2020, la sentenza di primo grado era stata depositata il 23 ottobre 2019, l'appello era stato presentato il 21 dicembre 2019 e la prima udienza fissata per il 22 settembre 2020, tutte date cadenti in periodo diverso da quello previsto dalla legge per la sospensione). Alla stregua delle considerazioni esposte non si ravvisano i presupposti per sollevare la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, nella parte in cui non prevede che l'indagato detenuto possa chiedere al pubblico ministero di esercitare l'azione penale. Peraltro, non può non evidenziarsi, come correttamente fatto nell'ordinanza impugnata, che l'indagato non ha presentato alcuna istanza sicché la questione non solo è manifestamente infondata, ma è anche irrilevante nel presente giudizio. In definitiva, può affermarsi il seguente principio di diritto: l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. in I. n. 27 del 2020, mod. dal d.l. n. 28/2020, conv. in I. n. 70 del 2020 impone, da un lato, di annoverare tra "i detenuti" anche gli indagati in custodia cautelare, dall'altro di includere quest'ultimi tra i detenuti che possano chiedere che "si proceda" al fine di impedire la sospensione dei termini di custodia cautelare, richiesta nella specie non presentata. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il rico