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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 49134/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perchè i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini della prova della destinazione alla cessione, il dato quantitativo e le modalità del fatto (la detenzione di oltre 90 gr. lordi di hashish da cui erano ricavabili oltre 250 d.m.s; la detenzione accertata in ora notturna) in assenza di elementi di ulteriore valutazione, neppure allegati dall'imputato; Rilevato, altresì, che sono manifestamente infondate le cesure sulla "eccessività della pena base", scelta adeguatamente motivata dai giudici del merito, in applicazione di criteri discrezionali di cui all'art. 133 cod. pen. valorizzando il dato quantitativo della droga detenuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P esiden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perchè i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini della prova della destinazione alla cessione, il dato quantitativo e le modalità del fatto (la detenzione di oltre 90 gr. lordi di hashish da cui erano ricavabili oltre 250 d.m.s; la detenzione accertata in ora notturna) in assenza di elementi di ulteriore valutazione, neppure allegati dall'imputato; Rilevato, altresì, che sono manifestamente infondate le cesure sulla "eccessività della pena base", scelta adeguatamente motivata dai giudici del merito, in applicazione di criteri discrezionali di cui all'art. 133 cod. pen. valorizzando il dato quantitativo della droga detenuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P esiden
Sentenza Cassazione n. 49134/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris