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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14477/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono deducibili perché solo formalmente denunciano la violazione e l'erronea applicazione della legge, in realtà, propongono una ricostruzione alternativa dei fatti e una rivalutazione delle prove; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.4-5 sulla non configurabilità dell'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen. in assenza di azione arbitraria degli operanti, limitatisi a richiedere l'esibizione dei documenti di identità; sull'arresto conseguente non alla mancata esibizione dei documenti ma alla violenza posta in essere; sulla insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per la gravità della condotta e la non occasionalità della stessa- oltre alla commissione dei reati violando l'obbligo di dimora e alle conseguenze lesive subite dagli operanti, v. pag.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cuoio Pierluigi\\[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono deducibili perché solo formalmente denunciano la violazione e l'erronea applicazione della legge, in realtà, propongono una ricostruzione alternativa dei fatti e una rivalutazione delle prove; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.4-5 sulla non configurabilità dell'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen. in assenza di azione arbitraria degli operanti, limitatisi a richiedere l'esibizione dei documenti di identità; sull'arresto conseguente non alla mancata esibizione dei documenti ma alla violenza posta in essere; sulla insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per la gravità della condotta e la non occasionalità della stessa- oltre alla commissione dei reati violando l'obbligo di dimora e alle conseguenze lesive subite dagli operanti, v. pag.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cuoio Pierluigi\\[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14477/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris