CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 22385/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30331-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 417/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/05/2021 R.G.N. 1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30331/2021 Cron. Rep. Ud. 11/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. con ricorso ex art. 414 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Bologna la datrice di lavoro GH [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare l’erronea attribuzione della percentuale retributiva di part time del 62,5% e successivamente del 60,88% , in luogo di quella maggiore, che asseriva dovuta, pari al 66,67% (o al 64,94%), con conseguente condanna della società al versamento delle differenze retributive maturate; 2. all’esito dell’instaurazione del contraddittorio, il Tribunale adito accolse pa rzialmente la domanda, nel limite prescrizionale, e la Corte distrettuale, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado; 3. i giudici del merito, in estrema sintesi e per quanto qui ancora rileva, hanno ritenuto illegittimo il comportamento datoriale che, anche dopo la riduzione dell’orario di lavoro dovuta alla contrattazione collettiva del 2010 e del 2015 applicabile tra le parti, aveva continuato a computare la retribuzione per i dipendenti in part time in una percentuale rapportata ad un full time di 40 ore, nonostante non fosse più quello l’orario ordinario settimanale; 4. avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, al quale ha resistito l’intimata con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. col motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 del CCNL applicabile tra le parti risalente al 13 marzo 1988, nonché dell’art. G7 del CCNL dell’8 luglio 2010 e dell’art. H4 del CCNL dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], “letti uti singuli e/ o in combinato tra loro”, oltre alla “violazione e/o falsa applicazione, in relazione a tutte le norme suindicate ed all’[OSCURATO:PERSONA] aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (letti uti singuli e/o in combinato tra loro), degli artt. 1362, 1363 e 1366 .c., norme tutte lette uti singuli e/o in combinato tra loro”, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; si sostiene che tali disposizioni contrattuali dovessero essere lette “in sinergia tra loro” e che, in particolare, sulla scorta dell’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ch e aveva interpretato una dichiarazione a verbale del coevo contratto collettivo nazionale – i lavoratori si erano visti tenere fermo, “ai soli fini del calcolo della retribuzione dovuta, l’orario di lavoro di 40 ore settimanali, proprio in quanto godevano di una condizione di miglior favore (i 30’ di pausa giornaliera), la quale ultima assorbiva e neutralizzava –in linea con le previsioni dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dunque legittimamente – ‘ogni riduzione oraria o riposo aggiuntivo previsto dallo stesso art. 12, eccezione fatta per i permessi retribuiti’”; si critica diffusamente la diversa interpretazione offerta dalla Corte territoriale, “in particolare per quanto concerne l’[OSCURATO:PERSONA] aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”; 2. il mo tivo non può trovare accoglimento; è opportuno premettere che le doglianze proposte dalla ricorrente investono non tanto le clausole della contrattazione collettiva nazionale, quanto piuttosto l’interpretazione di un accordo sindacale aziendale, nella parte in cui configurerebbe una condizione di miglior favore legittimante la successiva condotta datoriale di commisurazione della retribuzione per i dipendenti in regime di part time avuto riguardo ad un orario normale di 40 ore anche quando tale orario era stato ridotto;tuttavia, è noto che l’interpretazione di un accordo sindacale di livello aziendale, così come l’accertamento di fatto di ogni volontà negoziale (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), è riservata al giudice del merito (cfr. Cass.n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); tali valutazioni del giudice del merito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass.n. 17427 del 2003), oltre che al controllo dell’esistenza di una motivazione che superi i limiti posti dal minimum costituzionale; inoltre, la denuncia della violazione delle regole di interpretazione dei negozi esige una specifica indicazione, ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una esegesi diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass.n. 11053 del 2000); nella specie, al cospetto del risultato interpretativo cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (da ultimo: Cass. n. 32294 del 2022) ; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione - riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo -laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006); inoltre, a tale già decisivo rilievo può aggiungersi che l’interpretazione patrocinata dalla società porrebbe problemi di compatibilità con il principio di non discriminazione; tale principio comporta che il lavoratore a tempo parziale fruisca dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile anche per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria (Cass. n. 18709 del 2016); non è dubbio, infatti, che l'importo della retribuzione prevista per il lavoro full time debba essere riproporzionata in ragione del ridotto impegno del lavoratore part time, ma tale proporzione non può prescindere dalla applicazione delle stesse regole previste per la retribuzione del lavoro full time(cfr. Cass. n. 19269 del 2017); se, dunque, nella specie il lavoratore full time percepisce una retribuzione settimanale commisurata a 37 ore e 30 minuti (o 38 ore e 30 minuti), il lavoratore part time subirebbe una disparità di trattamento se vedesse commisurata la sua retribuzione ad una percentuale di quella settimanale comparata come se l’orario normale di lavoro fosse ancora pari a 40 ore; pertanto, l’interpretazione fatta propria dalla Corte territoriale non solo non vìola i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1369 c.c. ma appare compatibile con il principio di non discriminazione e, come tale, atta ad evitare la nullità delle predette clausole, secondo il disposto dell'art. 1367 c.c. (cfr. Cass. n. 26663 del 2018); 3. in conclusione il ricorso deve essere respinto, con spese liquidate secondo soccombenza come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale , a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di