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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 37881/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La corte d'appello di Catania ha confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato in abitazione e, rivalutato il fatto, ha ridotto la pena irrogata agli imputati. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato anche per il reato di cui all'art. 495 cod. pen..

I tre erano stati notati dai Carabinieri - appostati presso l'abitazione di due cittadini albanesi, arrestati il giorno prima per spaccio di stupefacenti - mentre entravano ed uscivano, con la refurtiva, dall'abitazione suddetta.

L'appostamento dei militari era finalizzato a individuare soggetti eventualmente corresponsabili nello spaccio della droga posto in essere dagli albanesi.

Giugno, fermato nell'occasione dai carabinieri, dichiarò false generalità.

2. Contro la sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati dolendosi, tutti, della qualificazione del fatto, da ricondurre, a loro giudizio, all'ipotesi tentata, stante la sorveglianza cui era sottoposta l'abitazione dei derubati.

Giugno si duole anche del mancato riconoscimento della continuazione tra i due reati per cui è intervenuta condanna, deducendo che la commissione del furto mentre era sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali lascia chiaramente intendere che aveva già programmato, ove fosse stato individuato, di fornire false generalità.

Nella stessa direzione va, a suo giudizio, la ritenuta sussistenza - in relazione al reato di falso - dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen..

Indovina lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante dell'integrale risarcimento del danno, avvenuto prima del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non meritano accoglimento.

1. La riconduzione del furto all'ipotesi tentata è stata affermata, dalla giurisprudenza citata in ricorso, nei casi in cui la res furtiva era sottoposta a monitoraggio continuo da parte dell'avente diritto o di un suo delegato (tipicamente, i beni esistenti in supermercato).

Tale ipotesi non ha nulla a che vedere con quella - ricorrente nella specie - in cui l'appostamento dei carabinieri era finalizzato a individuare eventuali corresponsabili nello spaccio di droga, di cui si erano resi responsabili soggetti arrestati il giorno prima.

In questo caso, infatti, l'attenzione dei carabinieri non era rivolta ai beni esistenti nell'abitazione dei derubati, né essi erano sul posto per monitorare i beni suddetti, ma al controllo della zona in cui - presumevano - potesse svolgersi lo spaccio, e all'individuazione di soggetti in contatto con gli arrestati.

Questo fatto non ha impedito ai ladri di sottrarre i beni esistenti nell'abitazione e di farli propri, anche se per breve tempo (fino al momento in cui, inseguiti dai carabinieri, dovettero restituire la refurtiva).

Correttamente, pertanto, è stato ravvisato, nella specie, il furto consumato, così come, in altre ipotesi, è stato ravvisato il furto consumato allorché la refurtiva sia recuperata dalle Forze dell'Ordine presenti sul posto occasionalmente o perché dedite ad una generica attività di prevenzione dei reati (cass., n. 11683 del 27/11/2018; sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016; sez. 5, n.27649 del 11/4/2016).

In tutti questi casi, infatti, vi è effettiva perdita del possesso da parte dell'avente diritto, con contestuale impossessamento da parte del ladro.

2. E' parimenti infondato l'ulteriore motivo di Giugno, relativo al mancato riconoscimento della continuazione.

L'accertamento del nesso della continuazione criminosa costituisce giudizio di fatto che, ove compiutamente e logicamente argomentato dal giudice di merito, si sottrae al sindacato di legittimità.

Nella specie, l'argomento utilizzato dalla Corte di merito, secondo cui Giugno non poteva prevedere - e non previde - di essere colto sul fatto, perché altrimenti non si sarebbe arrischiato nell'azione delittuosa, costituisce argomento dotato di intrinseca logicità, che non è superato dalle congetturali deduzioni difensive.

3. E' inammissibile l'ulteriore motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per la semplice ragione che l'attenuante del risarcimento del danno gli è stata concessa già in primo grado.

Fatto di cui il ricorrente non sembra essersi avveduto, dal momento che svolge argomentazioni che hanno, come presupposto, la negazione dell'attenuante suddetta (pur lamentando "l'inosservanza di legge penale in relazione all'art. 62, c. 1, n. 6, c.p. per l'attenuante del risarcimento come prevalente").

4. Consegue a tanto che i ricorsi, proposti per motivi in parte infondati e in parte inammissibili, vanno rigettati.

I ricorrenti vanno condannati, per l'effetto, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10/9/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte d'appello di Catania ha confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato in abitazione e, rivalutato il fatto, ha ridotto la pena irrogata agli imputati. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato anche per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.. I tre erano stati notati dai Carabinieri - appostati presso l'abitazione di due cittadini albanesi, arrestati il giorno prima per spaccio di stupefacenti - mentre entravano ed uscivano, con la refurtiva, dall'abitazione suddetta. L'appostamento dei militari era finalizzato a individuare soggetti eventualmente corresponsabili nello spaccio della droga posto in essere dagli albanesi. Giugno, fermato nell'occasione dai carabinieri, dichiarò false generalità. 2. Contro la sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati dolendosi, tutti, della qualificazione del fatto, da ricondurre, a loro giudizio, all'ipotesi tentata, stante la sorveglianza cui era sottoposta l'abitazione dei derubati. Giugno si duole anche del mancato riconoscimento della continuazione tra i due reati per cui è intervenuta condanna, deducendo che la commissione del furto mentre era sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali lascia chiaramente intendere che aveva già programmato, ove fosse stato individuato, di fornire false generalità. Nella stessa direzione va, a suo giudizio, la ritenuta sussistenza - in relazione al reato di falso - dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen.. Indovina lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante dell'integrale risarcimento del danno, avvenuto prima del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non meritano accoglimento. 1. La riconduzione del furto all'ipotesi tentata è stata affermata, dalla giurisprudenza citata in ricorso, nei casi in cui la res furtiva era sottoposta a monitoraggio continuo da parte dell'avente diritto o di un suo delegato (tipicamente, i beni esistenti in supermercato). Tale ipotesi non ha nulla a che vedere con quella - ricorrente nella specie - in cui l'appostamento dei carabinieri era finalizzato a individuare eventuali corresponsabili nello spaccio di droga, di cui si erano resi responsabili soggetti arrestati il giorno prima. In questo caso, infatti, l'attenzione dei carabinieri non era rivolta ai beni esistenti nell'abitazione dei derubati, né essi erano sul posto per monitorare i beni suddetti, ma al controllo della zona in cui - presumevano - potesse svolgersi lo spaccio, e all'individuazione di soggetti in contatto con gli arrestati. Questo fatto non ha impedito ai ladri di sottrarre i beni esistenti nell'abitazione e di farli propri, anche se per breve tempo (fino al momento in cui, inseguiti dai carabinieri, dovettero restituire la refurtiva). Correttamente, pertanto, è stato ravvisato, nella specie, il furto consumato, così come, in altre ipotesi, è stato ravvisato il furto consumato allorché la refurtiva sia recuperata dalle Forze dell'Ordine presenti sul posto occasionalmente o perché dedite ad una generica attività di prevenzione dei reati (cass., n. 11683 del 27/11/2018; sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016; sez. 5, n.27649 del 11/4/2016). In tutti questi casi, infatti, vi è effettiva perdita del possesso da parte dell'avente diritto, con contestuale impossessamento da parte del ladro. 2. E' parimenti infondato l'ulteriore motivo di Giugno, relativo al mancato riconoscimento della continuazione. L'accertamento del nesso della continuazione criminosa costituisce giudizio di fatto che, ove compiutamente e logicamente argomentato dal giudice di merito, si sottrae al sindacato di legittimità. Nella specie, l'argomento utilizzato dalla Corte di merito, secondo cui Giugno non poteva prevedere - e non previde - di essere colto sul fatto, perché altrimenti non si sarebbe arrischiato nell'azione delittuosa, costituisce argomento dotato di intrinseca logicità, che non è superato dalle congetturali deduzioni difensive. 3. E' inammissibile l'ulteriore motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per la semplice ragione che l'attenuante del risarcimento del danno gli è stata concessa già in primo grado. Fatto di cui il ricorrente non sembra essersi avveduto, dal momento che svolge argomentazioni che hanno, come presupposto, la negazione dell'attenuante suddetta (pur lamentando "l'inosservanza di legge penale in relazione all'art. 62, c. 1, n. 6, c.p. per l'attenuante del risarcimento come prevalente"). 4. Consegue a tanto che i ricorsi, proposti per motivi in parte infondati e in parte inammissibili, vanno rigettati. I ricorrenti vanno condannati, per l'effetto, al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/9/2021