CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Abt uditi la relazi9r svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ityYPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo t' k AA,[OSCURATO:PERSONA],..A11%b t-j) ICejiAz/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza in data 29 giugno 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina (pistola cal. 7,65, munita di silenziatore e con contrassegno matricolare abraso), di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di calunnia, fatti commessi il 31 agosto 2011. A parziale modifica della sentenza di primo grado, esclusa la continuazione interna in relazione al reato di calunnia, riduceva la pena a due anni undici mesi di reclusione ed euro 900,00 di multa. Confermava quindi la condanna al risarcimento in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, dei danni da liquidarsi in separata sede. 1.1. A ragione della decisione, la Corte di appello rilevava che non poteva darsi dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si erano incontrati nel pomeriggio del 31 agosto 2011, su richiesta del primo, presso l'abitazione dell'imputato; che durante quell'incontro era stata "spianata" un'arma da fuoco, munita di silenziatore; che ne era seguita una colluttazione nel corso della quale erano stati esplosi alcuni colpi, sebbene i relativi bossoli non fossero stati rinvenuti; che l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] fosse, quindi, stata lasciata prima dal [OSCURATO:PERSONA] e successivamente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Osservava, quindi, che, mentre risultava attendibile e aveva trovato plurimi elementi di conferma la versione del [OSCURATO:PERSONA] (di essere stato convocato dal [OSCURATO:PERSONA] presso la sua abitazione per discutere di un credito che egli vantava nei confronti dell'imputato; di essere stato ripetutamente colpito sul petto con un oggetto duro, occultato da uno straccio, allorché aveva preteso l'immediato pagamento del dovuto; di avere poi constatato che si trattava di una pistola con silenziatore quando l'imputato, tirato via ci straccio, gliela aveva puntata alla testa, minacciando di sparargli; di essere riuscito ad impossessarsi dell'arma dopo una violenta colluttazione, portandola con sé e di essersi recato presso la Stazione dei carabinieri per denunciare l'accaduto), la differente versione del [OSCURATO:PERSONA] (che sosteneva essere stato il [OSCURATO:PERSONA] a richiedergli un appuntamento, al quale si era presentato, "tenendo una mano all'interno di un sacchetto"; di avere tentato di impossessarsi del sacchetto per verificarne il contenuto; che si sarebbe poi difeso, impugnando l'arma dalla parte del silenziatore con l'intenzione di strapparla di mano al [OSCURATO:PERSONA], che nel frattempo l'aveva impugnata, e che, in tale frangente, l'arma avrebbe più volte "sbattuto" sul petto del [OSCURATO:PERSONA]; che nel corso della colluttazione sarebbero accidentalmente partiti diversi colpi e che, una volta accasciatosi a terra privo di forze, il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe allontanato con la pistola, minacciando di tornare), oltre che ondivaga, non era credibile intrinsecamente ed era contraddetta dai rile' vi effettuati, dalle risultanze dei tabulati telefonici, dalle dichiarazioni dei testi Calandra e Torregrossa, dalla contusione circolare riscontrata sul torace del [OSCURATO:PERSONA]. 2.,Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunziando violazione di legge e vizi di motivazione. In particolare, si lamenta: 2.1. che la versione della sedicente vittima non era stata sottoposta al doveroso vaglio di credibilità, oggettiva e soggettiva, imposto dalla sua veste di parte interessata; che non si erano adeguatamente considerate le incongruenze e le contraddizioni della sua narrazione con particolare riferimento: 1) alle inverosimili modalità con cui avrebbe prima disarmato il [OSCURATO:PERSONA] e poi "scaricato l'arma a terra", 2) alla quarta telefonata (di cui non vi sarebbe traccia documentale), asseritamente ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe tentato di dissuaderlo dal consegnare l'arma ai carabinieri; 3) al comportamento tenuto subito dopo la presunta aggressione (il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dapprima parlato tranquillamente a telefono per circa cinque minuti con un cliente; quindi, si sarebbe intrattenuto in un bar del paese per circa ventidue minuti prima di recarsi dai carabinieri e, infine, avrebbe immotivatamente sostato per circa nove minuti nei pressi della stazione dei militari con la pistola in mano); che non era stato adeguatamente chiarito perché [OSCURATO:PERSONA] avesse negato di aver ricevuto la telefonata di Torregrossa che lo aveva avvertito dell'intervenuto contatto tra il [OSCURATO:PERSONA] e le forze dell'ordine e perché non si fosse premurato di raggiungere subito l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], presso cui erano intervenuti i militari, ma avesse raggiunto il Torregrossa in un luogo distante per chiedergli di essere accompagnato; 2.2. che non era stata ricostruita l'eziologia della lesione al torace del [OSCURATO:PERSONA] (compatibile solamente con la versione dell'imputato), trattandosi non già di una lesione circolare, come affermato dalla Corte di appello, incorsa in un inequivocabile travisamento dei dati obiettivi evidenziati nel dossier fotografico acquisito agli atti, bensì di una evidente escoriazione dovuta ad un'azione di sfregamento e non di pressione; 2.3. che appariva all'evidenza incoerente, ai fini della ricostruzione della dinamica del fatto, il rilievo attribuito dai giudici di appello alla ferita riscontrata sull'indice della mano destra del [OSCURATO:PERSONA] per affermare che costui era l'originario detentore dell'arma; ed invero, se fosse stato il [OSCURATO:PERSONA] a tenere il dito sul grilletto, egli non si sarebbe potuto procurare la ferita, sfregando l'esterno del dito contro l'anello di protezione, per la dichiarata contemporanea presenza del dito del [OSCURATO:PERSONA], previamente inserito per scaricare l'arma dai proiettili; 2.4. che si era aprioristicamente svalutata la versione, invece coerente, dell'imputato; 2.5. che l'unica ricostruzione compatibile con i dati obiettivi acquisiti, oltre che rispondente ad un logico movente, era da ritenersi la seguente: il [OSCURATO:PERSONA] si era recato a casa dell'imputato con l'intenzione di riscuotere il suo credito; lo aveva minacciato con l'arma senza prevedere la reazione del [OSCURATO:PERSONA]; dopo avere ridotto all'impotenza l'avversario, aveva scaricato l'arma a terra e raccolto i bossoli; si era recato in paese, trattenendosi in piazza per far notare la propria presenza; quindi, su suggerimento di Spataro, aveva raggiunto la stazione dei carabinieri per consegnare spontaneamente l'arma al fine di accreditare la sua versione; infine, aveva raggiunto il Torregrossa in un luogo isolato e, in quel frangente, per precostituire una prova contro il [OSCURATO:PERSONA], aveva impugnato il silenziatore con la mano destra, colpendosi il petto e procurandosi l'escoriazione, prima di ripulire accuratamente l'arma da ogni impronta. 3. All'odierna udienza si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020: il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; il difensore della parte civile ha depositato memoria contenente deduzioni adesive alle conclusioni del Procuratore generale e richiesta di liquidazione dei compensi; la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, con la quale ha controdedotto alle conclusioni del P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile. 2. Le deduzioni con cui si sostiene in ricorso una diversa versione dell'accaduto, ripetendo argomenti già confutati e tentando di accreditare quella dell'imputato a scapito delle dichiarazioni della persona offesa e dei rilievi, concordi, dei giudici di merito, attengono a valutazioni di fatto, più che plausibili e adeguatamente giustificate, e sono perciò improponibili in sede di legittimità. È sufficiente quindi rimarcare che l'assunto che le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero state sottoposte al necessario vaglio di credibilità è manifestamente infondato, perché la Corte di appello ha largamente spiegato perché la parte lesa era perfettamente credibile e perché, alla luce dei dati acquisiti, fossero perfettamente comprensibili il suo iniziale smarrimento e la parziale mancanza di memoria.Al proposito, i giudici di appello hanno ineccepibilmente valorizzato: - quanto riferito dal teste Calandra, ossia che era stato il [OSCURATO:PERSONA] a fissare un appuntamento per le ore 15.00 del 31 agosto, presso la sua abitazione, tanto al Calandra (che aveva rifiutato di parteciparvi) quanto al [OSCURATO:PERSONA]; - quanto riferito dal teste Torregrossa, ossia che, nel fare ritorno alla propria abitazione, posta a circa cento metri di distanza da quella del [OSCURATO:PERSONA], intorno alle ore 15,15, si era avveduto che l'auto che lo seguiva era quella del [OSCURATO:PERSONA], con il quale si era intrattenuto a parlare per pochi minuti, apprendendo che il medesimo era diretto a casa del [OSCURATO:PERSONA] per chiarire la questione relativa al pagamento del suo debito; di avere udito poco dopo i toni alterati di un'accesa discussione provenire dalla proprietà del [OSCURATO:PERSONA]; di avere sentito il rumore di un'auto che lasciava quei luoghi alle ore 15,40 e dopo qualche minuto il passaggio di una seconda autovettura; di avere incrociato alle 16,15 circa, mentre si accingeva a ritornare in paese, l'auto del [OSCURATO:PERSONA] e quella dei carabinieri diretti verso l'abitazione del primo; di avere, allora, chiamato il [OSCURATO:PERSONA] alle ore 16,35 (chiamata riscontrata dai tabulati telefonici), il quale aveva iniziato a raccontargli l'accaduto, continuando a farlo di persona, in quanto lungo il tragitto e nello stesso frangente si erano incontrati; di avere così appreso che l'amico si era recato dai carabinieri per consegnare la pistola e di averlo accompagnato a casa del [OSCURATO:PERSONA] ove si trovavano i militari; - le risultanze dei tabulati telefonici che confermavano le telefonate ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] tra le ore 15,43 e le 15,46, nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA], al quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva esternato, dopo averlo disarmato, la sua intenzione di denunciare l'accaduto, lo avrebbe invitato a soprassedere e ad appianare il contrasto; - le immagini riprese dal servizio di videosorveglianza della Stazione dei carabinieri che avevano immortalato l'arrivo, alle ore 16.30, e la sosta del [OSCURATO:PERSONA] con la pistola in pugno. 3. Altrettanto plausibilmente hanno osservato: - che la versione della vittima non era inficiata dal contegno, asseritamente incongruo, tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua fuga dall'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], essendo comprensibile né apparendo illogico che, dopo un'esperienza traumatizzante, la parte lesa avesse sentito la necessità di fermarsi al bar del paese a bere qualcosa, prima di recarsi dai carabinieri, ed avesse confidato all'amico Spataro, casualmente incontrato, quanto accaduto, chiedendogli consigli sul da farsi; e nemmeno apparendo dirimente la circostanza che egli non ricordasse di avere ricevuto la telefonata delle ore 16.35 dal Torregrossa, pur riferendo del loro incontro e di essere stato accompagnato da questi presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] per consegnare l'arma ai militari che ivi si trovavano;- che all'azione aggressiva e difensiva descritta dalla vittima andavano senz'altro riferiti i segni della contusione perfettamente circolare riscontrata dai carabinieri sul torace della stessa subito dopo il fatto, perfettamente riconducibile ai colpi violenti inferti dal [OSCURATO:PERSONA] con la punta della pistola, ossia con il silenziatore cilindrico montato sull'arma, mentre la forma circolare della medesima contusione smentiva la versione del [OSCURATO:PERSONA], ossia che le ferite sarebbero state provocate dal calcio dell'arma allorché l'imputato aveva tentato di disarmare l'avversario, afferrando l'arma medesima dalla parte del silenziatore; - che,a provare che fosse il [OSCURATO:PERSONA] ad impugnare l'arma, vi era pure la ferita riscontrata sull'indice della mano destra dello stesso, compatibile con la versione delia parte lesa nella parte in cui aveva sostenuto che, nel corso della colluttazione, era riuscita ad inserire il suo dito nell'anello a protezione del grilletto, sì da premere il grilletto stesso e, sparando, da scaricare l'arma dai proiettili. Ineccepibilmente rilevando quindi, ancora, che la tesi e la dinamica sostenute dall'imputato e dalla difesa inesorabilmente cozzavano: - con le dichiarazioni del Calandra, quanto all'iniziativa dell'incontro (richiesto dall'imputato) e all'orario dell'appuntamento; - con le risultanze dei tabulati telefonici e le dichiarazioni del Torregrossa quanto alla tennpistica dei fatti, dovendosi ritenere provato che dette chiamate furono effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] dopo e non prima dell'incontro con il [OSCURATO:PERSONA] e la colluttazione che ne era seguita; - con la forma circolare della contusione riscontrata sul torace della vittima, incompatibile con l'accidentale e ripetuto impatto del calcio dell'arma afferrata dall'imputato dalla parte del silenziatore. 4. Apodittica ed ipotetica è, quindi, l'accusa di mendacio rivolta nel ricorso alla vittima, di fatto negando credibilità a tutti i conferenti contributi informativi valorizzati a riscontro della sua ricostruzione dei fatti, mentre, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la versione dell'imputato non risulta stata affatto aprioristicamente svalutata, ma adeguatamente soppesata e non illogicamente valutata inverosimile sia per le eclatanti contraddizioni rilevate tra le dichiarazioni procedimentali e dibattimentali, sia e soprattutto perché clamorosamente smentita dalle risultanze obiettive e dichiarative acquisite. 5. Manifestamente infondate, e sostanzialmente presupponenti una diversa versione del fatto non accreditabile in questa sede, sono quindi le deduzioni con cui si contesta l'operata ricostruzione, come pure la denunzia, niente affatto autosufficiente ma solo assertiva, di travisamento della prova.Del tutto correttamente, dunque, e sulla base di solide premesse fattuali, i giudici di appello hanno di conseguenza ritenuto pienamente affidabile la prospettazione della parte lesa, corroborata dai dati conoscitivi acquisiti, e che fosse del tutto logico concludere che il [OSCURATO:PERSONA], dopo l'aggressione portata in danno del [OSCURATO:PERSONA] e dopo l'allontanamento dello stesso, avesse dapprima fatto sparire i bossoli per occultare le prove della illegittima detenzione dell'arma da sparo; quindi avesse chiamato ripetutamente il [OSCURATO:PERSONA] per cercare di risolvere la questione, per poi precipitarsi dai carabinieri per fornire una versione di comodo, nell'intento di neutralizzare in anticipo la denunzia dell'avversario. Sicché le censure in diritto, solo labialmente evocate, sono manifestamente insussistenti, e meramente confutative, e quindi indeducibili, sono quelle pertinenti alla ricostruzione dei fatti e al discorso giustificativo della decisione. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000, nonché la condanna del medesimo alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano, avuto riguardo all'attività defensionale svolta, in euro 3.600,00, oltre accessori come per legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], delle spese di rappresentanza e difesa