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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 36242/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè legato a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito (la circostanza, solo affermata, in forza della quale la ricorrente non avrebbe risposto agli operanti che effettuarono il controllo perchè in quel determinato frangente si trovava sotto la doccia, anche sotto il versante della relativa verosimiglianza, viene presa in considerazione e superata dalla Corte territoriale con una motivazione immune a censure prospettabili in questa sede :si veda il punto

4.1. della sentenza).

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4,4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/5/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè legato a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito (la circostanza, solo affermata, in forza della quale la ricorrente non avrebbe risposto agli operanti che effettuarono il controllo perchè in quel determinato frangente si trovava sotto la doccia, anche sotto il versante della relativa verosimiglianza, viene presa in considerazione e superata dalla Corte territoriale con una motivazione immune a censure prospettabili in questa sede :si veda il punto 4.1. della sentenza). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4,4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]