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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32672/2022

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seguente ORDINANZA "JER.LO(,:u\ì-ORA Sul ricorso iscritto al numero 30595 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 99; -ricorrente principale - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1392/28/2021, depositata in data 3 maggio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Puglia aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 2208/03/2015 della Commissione Tributaria provinciale di Taranto di accoglimento del ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso Irap, per l'anno 2007; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso spiegando ricorso incidentale condizionato articolato in un motivo, rispetto al quale il ricorrente principale è rimasto intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il ricorrente principale ha depositato memoria chiedendo anche la trattazione congiunta con i procedimenti RG 30600/21; RG 30601/21; RG 30602/21 pendenti dinanzi a questa Corte; [OSCURATO:PERSONA]-la controversia non si pone in termini di immediata evidenza decisoria; 2/b) P.Q.

M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza.

Ht4 e 72,y (") Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA "JER.LO(,:u\ì-ORA Sul ricorso iscritto al numero 30595 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 99; -ricorrente principale - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1392/28/2021, depositata in data 3 maggio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Puglia aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 2208/03/2015 della Commissione Tributaria provinciale di Taranto di accoglimento del ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso Irap, per l'anno 2007; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso spiegando ricorso incidentale condizionato articolato in un motivo, rispetto al quale il ricorrente principale è rimasto intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il ricorrente principale ha depositato memoria chiedendo anche la trattazione congiunta con i procedimenti RG 30600/21; RG 30601/21; RG 30602/21 pendenti dinanzi a questa Corte; [OSCURATO:PERSONA]-la controversia non si pone in termini di immediata evidenza decisoria; 2/b) P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza. Ht4 e 72,y (") Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 32672/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris