CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17207/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24152/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. CALABRIA , 462/2017 depositata il 13 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1.L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva , avverso la sentenza in epigrafe. C on quest’ultima la C.t.r. ha dichiarato inammissibile l’appello spiegato dall’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Catanzaro aveva accolto il ricorso del contribuente il quale aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’Irpef corrisposta per l’anno 2003. 2. La C.t.r. rilevava che l’appello era stato notificato a mezzo del servizio postale e che l’appellante non aveva depositato, come era suo onere,la copia della ricevuta di spedizione della relativa raccomandata, solo a mezzo della quale sarebbe stato possibile verificare la tempestività dell’impugnazione e della costituzione in giudizio , non apparendo a tal fine sufficiente il deposito dell’avviso di ricevimento. Considerato che: 1. Con il primomotivo l’Agenzia delle Entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 22 e 53 , comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 156cod. proc. civ., dell’art. 2699 cod. civ. L’Ufficio censura la sentenza impugnata per aver disatteso il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13452 del 2017 secondo cui l’avviso di ricevimento del plico, depositato al momento della costituzione, è idoneo ad assolvere alla medesima funzione dell’avviso di spedizione ove nel medesimo la data di quest’ultima sia asseverata dall’Ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Precisache nel caso di specie la copia dell’avviso di ricevimento attestava la spedizione in data21 febbraio 2014 e la ricezione in data 24 febbraio 2014, sicché vi era prova sia della tempestività dell’appello che della costituzione. Aggiunge che la data di spedizione era provata dalla distinta delle Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] raccomandate postali prodotta dall’Ufficio unitamente all’appello e che, in ogni caso, dalla cartolina di ritorno risultava che l’appello era stato ricevuto in data 24 febbraio 2014, ovvero prima del decorso del termine per impugnare che scadeva il 24 marzo 2014. 2. Con ilsecondo motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per aver dichiarato di ufficio l’inammissibilità dell’appello, in assenza di contraddittorio e di eccezione di parte, così ledendo il diritto di difesa. 3. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo. 3.1. Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito cheè inammissibile il ricorso (o l’ appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, o l’ avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Si è aggiunto, tuttavia, che, i n difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione,il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (Cass. Sez . U. 29/05/2017, n. 13452; successivamente, ex pluimis , Cass. 27/10/2022, n. 31879, Cass.11/08/2022, n. 24726). 3.2. Nel caso di specie l'Agenzia appellante, come puntualmente riferito in ricorso attraverso la riproduzione dei documenti rilevanti,al momento della costituzione nel giudizio di secondo grado,avvenuta il Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 19 marzo 2014, aveva prodotto copia dell’ avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente l'atto di appello,debitamente compilato e sottoscritto,il quale recava la data di ricezione del 24 febbraio 2014 (ossia data antecedente alla scadenza del termine semestrale per impugnare la sentenza di primo grado; quest’ultima, infatti, era stata pubblicata il 9 settembre 2013). 3.3. Va aggiunto sul puntoche l a Corte di cassazione, allorquando debba accertare se ilgiudice di merito sia incorso in errorin procedendo è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminaredirettamente gli atti di causa, sebbene sia necessario , che la parte ricorrente indichi–come accaduto nella fattispecie in esame – gli elementi individuanti e caratterizzanti il fattoprocessuale di cui richiede il riesame e illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata daigiudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato(Cass. Sez. U, 25/07/2019 n. 20181). 3.4. La C.t.r., nel dichiarare inammissibile l’appello in ragione della solo mancato deposito della ricevuta di spedizione, omettendo qualsiasi verifica di quanto risultante dall’avviso di ricevimentoche, invece, dava prova sia della tempestività dell’impugnazione che della costituzione , non si è attenuta ai principi sopra esposti. 4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria , in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] composizi