Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25451/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23913/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentata e difesa giusta dall’ Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata a ricorso, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ADER ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese Oggetto: tributi – cartella – litisconsorzio - esclusione N.23913/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 – controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, n. 153/04/23, depositata in data 23 febbraio 2023 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 13 settembre 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la sottesa cartella di pagamento, deducendo la nullità della notificazione della cartella di pagamento, con conseguente prescrizione del credito.

2. La CTP di Firenze ha accolto il ricorso.

3. La CGT2 del la Toscana , con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello degli Uffici.

Ha ritenuto, in particolare, il giudice di appello che la cartella non è stata oggetto di impugnazione e che la prescrizione decorre dalla data di inoppugnabilità della cartella (24 maggio 2018), prescrizione interrotta dalla notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria.

4. Avverso la suddetta sentenza la ricorrente ha promosso ricorso, affidato a due motivi; resistono con controricorso gli Uffici e l’Agente della riscossione.

5. E’ stata emessa in data 21 marzo 2024 proposta di definizione accelerata, ritualmente opposta dal la ricorrente .

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 102 cod. proc. civ.

Osserva parte ricorrente che gli atti prodromici (cartelle) erano state notificate in qualità di erede di N.23913/23 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA], già socio accomandatario di [OSCURATO:SOCIETA]. e invoca l’omessa integrazione del contraddittorio tra tutti i soci (oltre alla ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n,

600. Osserva parte ricorrente che la notificazione della cartella di pagamento in data 24 maggio 2018 è nulla perché sarebbe dovuta avvenire nelle forme della citata disposizione.

3. Sul primo motivo è stata emessa proposta di definizione accelerata del seguente tenore: «il primo motivo è manifestamente infondato, posto che non sussiste, a seguito del decesso del socio accomandatario di una società in accomandita semplice, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli eredi del socio defunto, come anche nei confronti della società, ove esistente (Cass., n. 8882/2021)».

Il ricorrente deduce in memoria, sotto questo profilo, che il litisconsorzio sussiste anche in questo caso, al pari della successione tra società e soci relativamente all’obbligazione già propria di una società cancellata in cui rapporti siano transitati per successione in capo ai soci, con conseguente litisconsorzio tra tutti i soci della società cancellata.

4. Tali argomentazioni appaiono infondate alla luce della superiore considerazione che in questo caso l’atto presupposto non è un avviso di accertamento imputabile per trasparenza a una pluralità di soggetti, bensì una cartella, un atto puramente riscossivo, per cui non vi è litisconsorzio tra società e soci (e tra soci), atteso che l'atto impugnato non comporta alcuna rettifica dei redditi della società e conseguentemente neanche di quelli dei soci, per cui si pone solo una questione di solidarietà passiva ex art. 2313 cod. civ. (Cass., Sez.

V, 13 maggio 2024, n. 13051; Cass., Sez.

V, 21 ottobre 2021, n. 29481; Cass., Sez.

V, 11 maggio 2016, n. 9527).

N.23913/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino

5. In relazione al secondo motivo la proposta del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] recita che il motivo è «inammissibile per novità, non essendo la questione stata tracciata nella sentenza impugnata e, quindi, la stessa costituisce questione nuova, in relazione alla quale il ricorrente non ha assolto all’onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., n. 32804/ 2019)».

La memoria del ricorrente – che, peraltro, non reca traccia della effettiva trattazione della questione in entrambi i gradi del giudizio di merito ai fini della eventuale conversione del motivo in vizio processuale – non può, in ogni caso, sanare vizi originari del ricorso, avendo l’unica funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli(Cass., Sez.

II, 28 novembre 2018, n. 30760).

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato previa conferma della proposta, con condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato; alla conferma della proposta di definizione accelerata consegue l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 380-bis, terzo comma, 96, commi terzo e quarto cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., 22 settembre 2023, n. 27195; Cass., Sez.

U., 27 settembre 2023, n. 27433), somme liquidate come da dispositivo.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamentodell’importo di € 1.200,00 a termini dell’art. 96, terzo comma,cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 700,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che N.23913/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23913/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentata e difesa giusta dall’ Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata a ricorso, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ADER ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese Oggetto: tributi – cartella – litisconsorzio - esclusione N.23913/23 R.G. Est. F. D’Aquino dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 – controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, n. 153/04/23, depositata in data 23 febbraio 2023 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 13 settembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la sottesa cartella di pagamento, deducendo la nullità della notificazione della cartella di pagamento, con conseguente prescrizione del credito. 2. La CTP di Firenze ha accolto il ricorso. 3. La CGT2 del la Toscana , con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello degli Uffici. Ha ritenuto, in particolare, il giudice di appello che la cartella non è stata oggetto di impugnazione e che la prescrizione decorre dalla data di inoppugnabilità della cartella (24 maggio 2018), prescrizione interrotta dalla notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria. 4. Avverso la suddetta sentenza la ricorrente ha promosso ricorso, affidato a due motivi; resistono con controricorso gli Uffici e l’Agente della riscossione. 5. E’ stata emessa in data 21 marzo 2024 proposta di definizione accelerata, ritualmente opposta dal la ricorrente . La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 102 cod. proc. civ. Osserva parte ricorrente che gli atti prodromici (cartelle) erano state notificate in qualità di erede di N.23913/23 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA], già socio accomandatario di [OSCURATO:SOCIETA]. e invoca l’omessa integrazione del contraddittorio tra tutti i soci (oltre alla ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n, 600. Osserva parte ricorrente che la notificazione della cartella di pagamento in data 24 maggio 2018 è nulla perché sarebbe dovuta avvenire nelle forme della citata disposizione. 3. Sul primo motivo è stata emessa proposta di definizione accelerata del seguente tenore: «il primo motivo è manifestamente infondato, posto che non sussiste, a seguito del decesso del socio accomandatario di una società in accomandita semplice, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli eredi del socio defunto, come anche nei confronti della società, ove esistente (Cass., n. 8882/2021)». Il ricorrente deduce in memoria, sotto questo profilo, che il litisconsorzio sussiste anche in questo caso, al pari della successione tra società e soci relativamente all’obbligazione già propria di una società cancellata in cui rapporti siano transitati per successione in capo ai soci, con conseguente litisconsorzio tra tutti i soci della società cancellata. 4. Tali argomentazioni appaiono infondate alla luce della superiore considerazione che in questo caso l’atto presupposto non è un avviso di accertamento imputabile per trasparenza a una pluralità di soggetti, bensì una cartella, un atto puramente riscossivo, per cui non vi è litisconsorzio tra società e soci (e tra soci), atteso che l'atto impugnato non comporta alcuna rettifica dei redditi della società e conseguentemente neanche di quelli dei soci, per cui si pone solo una questione di solidarietà passiva ex art. 2313 cod. civ. (Cass., Sez. V, 13 maggio 2024, n. 13051; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2021, n. 29481; Cass., Sez. V, 11 maggio 2016, n. 9527). N.23913/23 R.G. Est. F. D’Aquino 5. In relazione al secondo motivo la proposta del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] recita che il motivo è «inammissibile per novità, non essendo la questione stata tracciata nella sentenza impugnata e, quindi, la stessa costituisce questione nuova, in relazione alla quale il ricorrente non ha assolto all’onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., n. 32804/ 2019)». La memoria del ricorrente – che, peraltro, non reca traccia della effettiva trattazione della questione in entrambi i gradi del giudizio di merito ai fini della eventuale conversione del motivo in vizio processuale – non può, in ogni caso, sanare vizi originari del ricorso, avendo l’unica funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli(Cass., Sez. II, 28 novembre 2018, n. 30760). 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato previa conferma della proposta, con condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato; alla conferma della proposta di definizione accelerata consegue l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 380-bis, terzo comma, 96, commi terzo e quarto cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 22 settembre 2023, n. 27195; Cass., Sez. U., 27 settembre 2023, n. 27433), somme liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamentodell’importo di € 1.200,00 a termini dell’art. 96, terzo comma,cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 700,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che N.23913/23 R.G. Est. F. D’Aquino sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico
Sentenza Cassazione n. 25451/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris