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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31376/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ger-wiabi‘ Cir4! Angelillis, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte, in data 24/09/2020, confermava la sentenza del 'tribunale di Milano del 20/07/2018 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso nelle rapine aggravate di cui ai capi b), e), g), h) e i).

Trattasi di una serie di rapine consumate a Milano dai coimputati napokrta rll ai quali lo stesso, secondo l'accusa, offriva una base logistica con la ,Ala officina.

In diverso e collegato procedimento il ricorrente era stato condannato per associazione a delinquere diretta alla consumazione di rapine.

La Seconda Sezione penale di questa Corte evidenziava che la sentema impugnata riteneva provato il concorso del Caputo alle rapine contestate (consumate serialmente dai correi con gli in scooter riparati dal Caputo e depositati presso la sua officina) sulla base: -dell'aggancio di celle per la ripetizione dei segnali vicine all'officina del Caputo da parte delle utenze in uso ai rapinatori, in prossimità temporale con le rapine; - di alcune telefonate giunte all'officina del ricorrente effettuate dagli autori delle rapine in prossimità temporale con le stesse; delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che indicava nel Caputo il punto di riferimento dei napoletani in trasferta; - delle dichiarazioni dello stesso ricorrente che aveva ammesso di essersi prestato a custodire gli scooter dei napoletani nD21:Eristeith.paigati, venendo retribuito per il servizio reso (il compenso veniva lasciato sotto il sellino).

Si trattava di elementi di prova che, secondo questa Corte, dirnosZravano sicuramente un apporto stabile all'organizzazione funzionale alla consumazione seriale di rapine (contestata in altro procedimento) ma che - per quanto emerge dal compendio motivazionale integrato - non erano sufficienti a identificare il "contributo causale specifico" fornito dal Caputo alla consumazione delle sMgeAc rapine contestate, 1.1.A seguito di annullamento, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso nelle rapine aggravate di cui ai capi b), e), g), h) e i), assolvendo per quella di cui al capo f),

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Caput°, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso di Caputo in cial-;(.11illU degli episodi di rapina indicati negli imputazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Occorre premettere che in caso di annullamento con rinvio, il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione acquista valore vincolante, qualora la stessa successivamente accerti che il giudice di rinvio non vi si é uniformato, deve annullarne la decisione, anche qualora, diversamente interpretando la norma, ritenga più esatta la tesi giuridica accolta da quest'ultimo. (Sez. 3, n. 46971 del 10/05/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274215 - 01; Conforme: Sez: 3, n, 806 del 15/04/1971, Argentino, Rv. 111787).

3. Seppure apparentemente la Corte territoriale dichiari di prendere le mosse dai paletti fissati dalla Suprema Corte con decisione di annullamento, in re.alta vengono nuovamente valorizzati con rilevanza decisiva gli stessi elementi riferitili', ancora una volta, alla diversa vicenda processuale già decisa con sentenza passata in giudicato punto; ad esempio si afferma che l'appellante era pienamente inserito nel contesto associativo costituito da un gruppo di soggetti napoletani in trafeit: a Milano, quando il reato associativo non viene affatto contestato nel presente procedimento e l'associazione accertata nel diverso processo era composta da soggetti del tutto differenti dagli attuali coimputati.

La Corte non si è conformata al principio di diritto e si è limitata a rielaborare gli elementi già considerati nei precedenti giudizi di merito e ritenuti dalla Corte di Cassazione non sufficienti a identificare il contributo causale specifico fornito da Caputo alla consumazione delle specifiche rapine contestate.

Nella sentenza impugnata non viene affatto descritto un contegno agevolativo o di sostegno alla condotta tipica del reato di rapina.

Gli elementi indicati dalla Corte di appello possono indubbiamente dimostrare l'apporto stabile a una organizzazione criminale, ma non possono essere sufficienti a identificare un contributo causale specifico nei singoli reati fine.

E' pacifico che le rapine venissero materialmente commesse dai "trasfertisti napoletani" a prescindere dal contributo di Caputo, che non partecipava ad alcuna fase preparatoria o attuativà delle condotte tipiche.

La Corte territoriale confonde la atipicità astratta del contributo concorsuale con la indifferenza probatoria circa le forme concrete &l suo manifestarsi nella realtà.

Inoltre, se è vero che la volontà di concorrere 1.rnie basarsi anche solo sulla coscienza del contributo fornito all'altrui condotta, tuttavia essa deve manifestarsi o come previo concerto, o come intesa istantanea, ovvero come semplice adesione all'opera altrui.

L'elemento soggettivo si caratterizza, pertanto, nella consapevole rappresentazione e nella volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa.

Nel caso di specie, invece, la mera condotta di riparazione e/o custodia dei mezzi non si pone affatto in rapporto di causalità diretta con la consumazione delle rapine.

4. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la sentenza impugnala ile\w essere annullata senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il tatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non ha commesso il fatto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ger-wiabi‘ Cir4! Angelillis, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte, in data 24/09/2020, confermava la sentenza del 'tribunale di Milano del 20/07/2018 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso nelle rapine aggravate di cui ai capi b), e), g), h) e i). Trattasi di una serie di rapine consumate a Milano dai coimputati napokrta rll ai quali lo stesso, secondo l'accusa, offriva una base logistica con la ,Ala officina. In diverso e collegato procedimento il ricorrente era stato condannato per associazione a delinquere diretta alla consumazione di rapine. La Seconda Sezione penale di questa Corte evidenziava che la sentema impugnata riteneva provato il concorso del Caputo alle rapine contestate (consumate serialmente dai correi con gli in scooter riparati dal Caputo e depositati presso la sua officina) sulla base: -dell'aggancio di celle per la ripetizione dei segnali vicine all'officina del Caputo da parte delle utenze in uso ai rapinatori, in prossimità temporale con le rapine; - di alcune telefonate giunte all'officina del ricorrente effettuate dagli autori delle rapine in prossimità temporale con le stesse; delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che indicava nel Caputo il punto di riferimento dei napoletani in trasferta; - delle dichiarazioni dello stesso ricorrente che aveva ammesso di essersi prestato a custodire gli scooter dei napoletani nD21:Eristeith.paigati, venendo retribuito per il servizio reso (il compenso veniva lasciato sotto il sellino). Si trattava di elementi di prova che, secondo questa Corte, dirnosZravano sicuramente un apporto stabile all'organizzazione funzionale alla consumazione seriale di rapine (contestata in altro procedimento) ma che - per quanto emerge dal compendio motivazionale integrato - non erano sufficienti a identificare il "contributo causale specifico" fornito dal Caputo alla consumazione delle sMgeAc rapine contestate, 1.1.A seguito di annullamento, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso nelle rapine aggravate di cui ai capi b), e), g), h) e i), assolvendo per quella di cui al capo f), 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Caput°, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso di Caputo in cial-;(.11illU degli episodi di rapina indicati negli imputazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Occorre premettere che in caso di annullamento con rinvio, il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione acquista valore vincolante, qualora la stessa successivamente accerti che il giudice di rinvio non vi si é uniformato, deve annullarne la decisione, anche qualora, diversamente interpretando la norma, ritenga più esatta la tesi giuridica accolta da quest'ultimo. (Sez. 3, n. 46971 del 10/05/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274215 - 01; Conforme: Sez: 3, n, 806 del 15/04/1971, Argentino, Rv. 111787). 3. Seppure apparentemente la Corte territoriale dichiari di prendere le mosse dai paletti fissati dalla Suprema Corte con decisione di annullamento, in re.alta vengono nuovamente valorizzati con rilevanza decisiva gli stessi elementi riferitili', ancora una volta, alla diversa vicenda processuale già decisa con sentenza passata in giudicato punto; ad esempio si afferma che l'appellante era pienamente inserito nel contesto associativo costituito da un gruppo di soggetti napoletani in trafeit: a Milano, quando il reato associativo non viene affatto contestato nel presente procedimento e l'associazione accertata nel diverso processo era composta da soggetti del tutto differenti dagli attuali coimputati. La Corte non si è conformata al principio di diritto e si è limitata a rielaborare gli elementi già considerati nei precedenti giudizi di merito e ritenuti dalla Corte di Cassazione non sufficienti a identificare il contributo causale specifico fornito da Caputo alla consumazione delle specifiche rapine contestate. Nella sentenza impugnata non viene affatto descritto un contegno agevolativo o di sostegno alla condotta tipica del reato di rapina. Gli elementi indicati dalla Corte di appello possono indubbiamente dimostrare l'apporto stabile a una organizzazione criminale, ma non possono essere sufficienti a identificare un contributo causale specifico nei singoli reati fine. E' pacifico che le rapine venissero materialmente commesse dai "trasfertisti napoletani" a prescindere dal contributo di Caputo, che non partecipava ad alcuna fase preparatoria o attuativà delle condotte tipiche. La Corte territoriale confonde la atipicità astratta del contributo concorsuale con la indifferenza probatoria circa le forme concrete &l suo manifestarsi nella realtà. Inoltre, se è vero che la volontà di concorrere 1.rnie basarsi anche solo sulla coscienza del contributo fornito all'altrui condotta, tuttavia essa deve manifestarsi o come previo concerto, o come intesa istantanea, ovvero come semplice adesione all'opera altrui. L'elemento soggettivo si caratterizza, pertanto, nella consapevole rappresentazione e nella volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa. Nel caso di specie, invece, la mera condotta di riparazione e/o custodia dei mezzi non si pone affatto in rapporto di causalità diretta con la consumazione delle rapine. 4. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la sentenza impugnala ile\w essere annullata senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il tatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non ha commesso il fatto
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