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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22257/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3190/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato pressoil medesimo in Roma al viale Parioli n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 1738/13/2020, pronunciata in data 1 9/02/2020 e pubblicata in data 18/06/2020; RIMBORSO IRAPudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di commercialista , presentava istanza di rimborso dei versamenti per IRAP effettuati nel 2011 sul presupposto di non possedere un’autonoma struttura organizzativa suscettibile di creare valore aggiunto; l’Agenzia delle entrate emetteva provvedimento di diniego espresso che il contribuente impugnava.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva in parte la domanda, limitatamente ai compensi relativi ad attività rese dal contribuente quale presidente di collegi sindacali e amministratore o liquidatore di società.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello dell’amministrazionee l’appello incidentale dell’ufficio.

In particolare, la C .

T .

R . riteneva che i compensi percepiti nell’attività di sindaco non fossero suscettibili di costituire base imponibile dell’IRAP ove tale attività avven isse in maniera individuale e separata, senza ricorrere adautonoma organizzazione e nel la quale venisse in r ilievo un impegno di carattere prettamente personale , riconoscendo il rimborso del tributo derivante da i compensi per le fatture emesse per tale attività.

4. Ricorre, contro la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Lazio, l’Agenzia delle entrate, con un motivo ; resiste con controricorsoFabrizio Marchetti.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 6/07/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed ilsecondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197, per la quale il controricorrente ha depositato memoria.Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’art. 4 d.lgs. n. 446 del 1997 nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che, per i compensi percepiti per l’attività di sindaco, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare non solo la possibilità di scorporarli dagli altri proventi ma anche che tale attività non fosse svolta in modo unitario con quella di commercialista ovvero senza l’ausilio di autonoma struttura organizzativa. 2.Il ricorso è infondato.

2.1. Preliminarmente occorre respingere le eccezioni di rito relative all’asserito difetto di autosufficienza e specificità del ricorso, che contiene una esaustiva narrazione del fatto processuale.

2.2. Nel merito, Cass. 04/07/2019 , n. 17987 ribadisce il principio di diritto già affermato da Cass. 09/05/2007, n. 10594, per cui intema di IRAP, qualora il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco di società, l'imposta non è dovuta anche per i compensi correlati a quest'ultima attività, che vanno pertanto scorporati da quelli derivanti dalle altre attività, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. c), e 8 del d.lgs. n. 446 del 1997, che richiama solo le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1 (ora art. 53, comma 1), del d.P.R. n. 917 del 1986 e non anche quelle di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) (successivamente, di cui all'art. 47, comma 1, lett. c-bise, ora, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), dello stesso decreto.

Tale principio, secondo il predetto arresto, resta valido anche dopo le modifiche apportate al d.P.R. 917 del 1986 dall'art. 34 della l . [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 342, che ha introdotto l'art. 50, comma 1 , lettera c - bis, con l'inclusione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dei redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative che, in precedenza, erano qualificati come altri redditi di lavoro autonomo dall'art. 49, comma 2 , lettera a; ciò al fine di ampliare le garanzie riconosciute ai redditi di lavoro dipendente.

Occorre quindi che il contribuente distingua i proventi derivanti dall’attività di sindaco di società rispetto a quelli derivanti dall’attività di commercialista, poiché per il segmento di attività svolto dal professionista quale sindaco, non può essere assoggettato a tassazione IRAP, per espressa disposizione legislativa, mentre per le ulteriori attività espletate dallo stesso vale il principio giurisprudenziale della assoggettabilità ad IRAP solo in presenza della sussistenza della autonoma organizzazione(in tal senso anche Cass. 15/03/2021, n. 7182; Cass. 21/11/2019, n. 30370; di recente in riferimento al medesimo contribuente, Cass. 28/04/2023, n. 11231 e n. 11261).

Questa Corte, poi, nell’affermare che non ha diritto al rimborso di imposta (IRAP) il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, ha limitato tale ipotesi al caso che non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul contribuente (Cass. 05/03/2012, n. 3434; Cass. 19/03/2014, n.6418; Cass. 23/01/2017, n. 1712; Cass.29/09/2016, n. 19327; Cass. 10/05/2019,n. 12495).

Nel caso di specie, la C.T.R., nel solco di tali principi, con accertamento in fatto non suscettibile di riesame in questa sede, confermando l’assunto dei giudici di prime cure, ha ritenuto che le allegazioni e prove prodotte dal contribuente consentissero lo scorporo dai compensi complessivamentepercepiti di quelli relativi all’attività di sindaco di società.

4. Il ricorso dell’Agenzia, come già deciso in giudizi analoghi relativi al medesimo contribuente (Cass. 28/04/2023, nn. 11231 e 11261)è quindi infondatoe deve essere respinto con condanna alle spese di lite.

5. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in euro 3.082,00 per compensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3190/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato pressoil medesimo in Roma al viale Parioli n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 1738/13/2020, pronunciata in data 1 9/02/2020 e pubblicata in data 18/06/2020; RIMBORSO IRAPudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di commercialista , presentava istanza di rimborso dei versamenti per IRAP effettuati nel 2011 sul presupposto di non possedere un’autonoma struttura organizzativa suscettibile di creare valore aggiunto; l’Agenzia delle entrate emetteva provvedimento di diniego espresso che il contribuente impugnava. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva in parte la domanda, limitatamente ai compensi relativi ad attività rese dal contribuente quale presidente di collegi sindacali e amministratore o liquidatore di società. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello dell’amministrazionee l’appello incidentale dell’ufficio. In particolare, la C . T . R . riteneva che i compensi percepiti nell’attività di sindaco non fossero suscettibili di costituire base imponibile dell’IRAP ove tale attività avven isse in maniera individuale e separata, senza ricorrere adautonoma organizzazione e nel la quale venisse in r ilievo un impegno di carattere prettamente personale , riconoscendo il rimborso del tributo derivante da i compensi per le fatture emesse per tale attività. 4. Ricorre, contro la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Lazio, l’Agenzia delle entrate, con un motivo ; resiste con controricorsoFabrizio Marchetti. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 6/07/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed ilsecondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197, per la quale il controricorrente ha depositato memoria.Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’art. 4 d.lgs. n. 446 del 1997 nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che, per i compensi percepiti per l’attività di sindaco, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare non solo la possibilità di scorporarli dagli altri proventi ma anche che tale attività non fosse svolta in modo unitario con quella di commercialista ovvero senza l’ausilio di autonoma struttura organizzativa. 2.Il ricorso è infondato. 2.1. Preliminarmente occorre respingere le eccezioni di rito relative all’asserito difetto di autosufficienza e specificità del ricorso, che contiene una esaustiva narrazione del fatto processuale. 2.2. Nel merito, Cass. 04/07/2019 , n. 17987 ribadisce il principio di diritto già affermato da Cass. 09/05/2007, n. 10594, per cui intema di IRAP, qualora il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco di società, l'imposta non è dovuta anche per i compensi correlati a quest'ultima attività, che vanno pertanto scorporati da quelli derivanti dalle altre attività, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. c), e 8 del d.lgs. n. 446 del 1997, che richiama solo le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1 (ora art. 53, comma 1), del d.P.R. n. 917 del 1986 e non anche quelle di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) (successivamente, di cui all'art. 47, comma 1, lett. c-bise, ora, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), dello stesso decreto. Tale principio, secondo il predetto arresto, resta valido anche dopo le modifiche apportate al d.P.R. 917 del 1986 dall'art. 34 della l . [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 342, che ha introdotto l'art. 50, comma 1 , lettera c - bis, con l'inclusione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dei redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative che, in precedenza, erano qualificati come altri redditi di lavoro autonomo dall'art. 49, comma 2 , lettera a; ciò al fine di ampliare le garanzie riconosciute ai redditi di lavoro dipendente. Occorre quindi che il contribuente distingua i proventi derivanti dall’attività di sindaco di società rispetto a quelli derivanti dall’attività di commercialista, poiché per il segmento di attività svolto dal professionista quale sindaco, non può essere assoggettato a tassazione IRAP, per espressa disposizione legislativa, mentre per le ulteriori attività espletate dallo stesso vale il principio giurisprudenziale della assoggettabilità ad IRAP solo in presenza della sussistenza della autonoma organizzazione(in tal senso anche Cass. 15/03/2021, n. 7182; Cass. 21/11/2019, n. 30370; di recente in riferimento al medesimo contribuente, Cass. 28/04/2023, n. 11231 e n. 11261). Questa Corte, poi, nell’affermare che non ha diritto al rimborso di imposta (IRAP) il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, ha limitato tale ipotesi al caso che non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul contribuente (Cass. 05/03/2012, n. 3434; Cass. 19/03/2014, n.6418; Cass. 23/01/2017, n. 1712; Cass.29/09/2016, n. 19327; Cass. 10/05/2019,n. 12495). Nel caso di specie, la C.T.R., nel solco di tali principi, con accertamento in fatto non suscettibile di riesame in questa sede, confermando l’assunto dei giudici di prime cure, ha ritenuto che le allegazioni e prove prodotte dal contribuente consentissero lo scorporo dai compensi complessivamentepercepiti di quelli relativi all’attività di sindaco di società. 4. Il ricorso dell’Agenzia, come già deciso in giudizi analoghi relativi al medesimo contribuente (Cass. 28/04/2023, nn. 11231 e 11261)è quindi infondatoe deve essere respinto con condanna alle spese di lite. 5. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in euro 3.082,00 per compensi
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