CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 17973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 1003-2015 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 992 presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - , avverso la sentenza n. 8119/2013 della CORTE D'APPELLO,, di NAPOLI, depositata il 10/01/2014 R.G.N. 9706/2008; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 10 gennaio 2014, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante, per il periodo compreso tra il 21.1.1999 ed 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], al computo dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione dovuta per le ore di insegnamento eccedenti le 18 ore settimanale ed all'inclusione di tale quota di retribuzione nella base di calcolo della tredicesima mensilità; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto accertata la ricorrenza nella specie di una situazione di fatto per la quale le ore di insegnamento eccedenti le 18 ore in relazione alle quali il Laterza rivendicava l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella relativa retribuzione derivavano dall'aver egli prestato quelle ore in sostituzione di colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio di insegnamento o in classi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico, situazione contemplata dal comma 3 dell'art. 70 del CCNL di comparto del 1995, che, diversamente dal comma 1 come interpretato anche da questa Corte che, antecedentemente al conglobamento della retribuzione tabellare dell'indennità integrativa speciale escludeva tale voce retributiva dal computo delle spettanze dovute per le ore prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo, sanciva la perdurante applicabilità delle disposizioni di cui agli arti. 6 d.P.R. n. 209/87 ed all'art. 3, comma 10, d.P.R. n. 399/88, recanti un criterio di computo più favorevole in quanto comprensivo dell'indennità integrativa speciale; che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Laterza; che la causa, chiamata all'udienza del 15 luglio 2021, veniva all'esito rinviata a nuovo ruolo in ragione della nullità della notifica del ricorso ordinando la rinnovazione della stessa e in , una con l'emessa ordinanza all'intimato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa, incombente della cui esecuzione il Collegio dava atto all'odierna udienza; el CONSIDERATO che con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 76, comma 3, CCNL per il comparto Scuola del 24 luglio 2003, deduce il proprio difetto di legittimazione passiva per essere il Ministero delle Finanze l'amministrazione erogatrice degli stipendi comprensivi della voce retributiva in questione; che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 70, comma 1, CCNL per il comparto Scuola del 4.8.1995, il Ministero ricorrente/lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in relazione al disposto della norma invocata,che per le ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo prevede una retribuzione pari ad 1/78 dello stipendio tabellare in godimento all'interessato; che, rilevata l'infondatezza del primo motivo derivando la legittimazione passiva del Ministero ricorrente dall'essere il soggetto datore titolare del rapporto e come tale obbligato alla prestazione retributiva, si deve ritenere infondato anche il secondo motivo, in ragione dell'inapplicabilità nella specie dell'art. 70, comma 1, del CCNL di comparto concluso nel 1995, costantemente interpretato nella giurisprudenza di questa Corte nel senso di escludere la computabilità dell'indennità integrativa speciale (fino a che questa, in data 1.1.20031 non è stata conglobata nello stipendio tabellare) nella retribuzione spettante per le ore di insegnamento prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo (cfr. Cass. n. 17994/2018, Cass. n. 7377/2014, Cass. n. 15554/2013 e Cass. n. 1717/2011), risultando la fattispecie, alla stregua dell'accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale e qui non fatto oggetto di specifica censura, per il quale il Laterza aveva prestato ore in eccedenza rispetto alle 18 ore obbligatorie per essersi visto assegnare una classe ulteriore rispetto a quelle già affidate per il completamento dell'orario d'obbligo, sussumibile sotto la disciplina di cui al comma 3 dello stesso art. 70, formulato in termini tali per cui a fronte di tale diversa fattispecie il trattamento spettante è desumibile dagli artt. 6 d.P.R. n. 209/87 ed all'art. 3, comma 10, d.P.R. n. 399/88, recanti un criterio di computo più favorevole in quanto comprensivo dell'indennità integrativa speciale che il ricorso va, dunque, rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori del Laterza dichiaratasi antistatari P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari. AT sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti- per il versamento da parte t-Lsrr—icorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo íuntica o iMn a cit_-----U1WoJ or dglio ste-sso-art.-1-37: