CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2021
Cassazione n. 42664/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 24/01/2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, L. Odello, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate a [OSCURATO:PERSONA], in riforma della condanna emessa nei confronti del predetto dal Tribunale in sede, in data 27 novembre 2012, confermando nel resto la pena principale di anni tre di reclusione, irrogata dal primo giudice limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale Le imputazioni ascritte al ricorrente attenevano ai reati di cui agli artt. 99, 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1, Legge fall. (bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale per sottrazione delle scritture, con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta e la recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen.), nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita il 9 luglio 2009, dal mese di ottobre del 2005 al fallimento e, precedentemente, quale amministratore di fatto dell'ente. Il primo giudice ha condannato l'imputato alla pena di anni tre di reclusione, soltanto per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, senza operare alcun aumento per la contestata recidiva di cui all'art. 99 comma 4, cod. pen. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge. 2.1. Si deduce che i giudici di merito sarebbero addivenuti alla condanna soltanto in base all'assenza di giustificazioni da parte del fallito, in ordine alla mancata consegna delle scritture contabili al curatore, a fronte dell'invito in tal senso rivoltogli dall'organo della procedura fallimentare, in assenza di alcuna indicazione di condotte positive. Inoltre, si osserva che non viene in alcun modo preso in esame l'elemento soggettivo del dolo specifico, richiesto in tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture, di recare pregiudizio ai creditori. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44 con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. 1.Con riferimento al primo motivo, si osserva che lo stesso è manifestamente infondato. Correttamente i giudici di merito hanno tratto la conclusione della sussistenza della condotta materiale della sottrazione delle scritture contabili, dal comportamento dell'imputato il quale nella veste di amministratore formale a partire dal 6 ottobre 2005 e sino al fallimento, non forniva alcuna documentazione contabile. Sicché, nell'assenza di ogni documento, ad eccezione delle fatture prodotte dai creditori nel corso della procedura diretta all'ammissione al passivo fallimentare, si deve concludere per non la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene la sussistenza dell'elemento materiale del reato ascritto al ricorrente. Si rileva, inoltre, che la sentenza sotto tale profilo, si pone in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte che valorizza l'esistenza della posizione di garanzia che, all'assunzione formale della carica, incombe sull'amministratore di diritto quanto alla tenuta delle scritture contabili. In tema di reati fallimentari, infatti, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per occultamento, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cd. testa di legno). Ciò in quanto juj sussiste il diretto e personale obbligo, in capo all'amministratore formale, di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione dell'effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione del movimento degli affari (ex multis, Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950). 2.11 secondo motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, il tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017 , Rossi, Rv. 271611). Infatti, si sostiene con convincente ragionamento, che la sottrazione o occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma (alternativa), in seno all'art. 216, comma 1, lett. b), I. fall., rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili, effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. 2.1.Applicati gli esposti principi al caso di specie, si osserva che la Corte territoriale, a fronte di espresso motivo di appello, ha reputato sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la generica consapevolezza, da parte dell'amministratore della fallita, di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, nulla specificando in relazione al dolo specifico richiesto, pur trattandosi, secondo la contestazione, di condotta di sottrazione delle scritture, né addivenendo ad una espressa riqualificazione della fattispecie ritenuta. Tanto, a maggior ragione in un caso come quello al vaglio, in cui non viene riconosciuta la responsabilità dell'amministratore per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma l'unica contestazione per la quale l'imputato ha riportato condanna attiene alla sottrazione delle scritture contabili, conclusione che impone un espresso esame dell'elemento soggettivo del reato. 3.Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame sul punto evidenziato, ad altra sezione della Corte d'appello competente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.