CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 25942/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 35699/2018R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] N.V., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el Piemonten. 1190/03/20 18, depositata il 6 . 0 7 .201 8 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CNH Industial N.V. aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego, comunicatole in data 2.03.2015, di Oggetto: Tributi–Diniego di rimborso rimborso degli interessi maturati sul credito IVA relativo al terzo trimestre dell’anno 2013; - l a CTP di Torino accoglieva parzialmente il ricorso riconos cendo come dovuti solamente gli interessi maturati nel periodo dal 19.02.2014 al 4.03.2014; - la CTR del Piemonte, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando che: - l’eccezione di inammissib ilità del ricorso introduttivo, per non avere la contribuente impugnato tempestivamente il precedente atto di parziale rimborso del credito, costituente rifiuto implicito di rimborso dei maggiori interessi, era stata sollevata dalla difesa erariale solo all’udienza di discussione nel giudizio di appello, sicchè era inammissibile, in quanto tardiva; - ad ogni modo, l a comunicazion e al concessionario del servizio di riscossione, incaricato di gestire gli accrediti, con la qual e era stato disposto il rimborso dell’intero capitale relativo al credito, o ltre agli interessi non specificati, non era stata precedut a da una comunicazione ex art. 6 della l. n. 212 del 2000, in ordine al riconoscimento parziale del credito, non era un atto autonomamente impugnabile ex art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, non era motivata e non indicava il termine entro il quale la contribuente avrebbe potuto proporre ricorso avanti al competente giudice tributario, ben potendosi ravvisare i presupposti per una riammissione nei termini per proporre il ricorso; - nel merito , andava comunque condivisa la decisione impugnata, laddove aveva riconosciut o gli interessi sulla somma chiesta a rimborso per il periodo dal 19.02.2014 al 4.03.2014, in quanto il ritardo dell’Amministrazione nel procedere al rimborso del credito non era giustificato, atteso che la mancata produzione delle bollette doganali di esportazione per due fatture dipendeva dal fatto che si trattava di fatture emesse per differenza di prezzo; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i ; -la CNH resistev a con controricorso , illustrato con memoria . [OSCURATO:PERSONA] -C on il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, comma 1 , n. 4 , cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 19, 21 e 57, comma 1,del d. lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, l’eccezione di improponibilità del ricorso introduttivo, sollevata dall’Ufficio nel giudizio di appello, sebbene la stessa fosse rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, oltre che fondata, in quanto la contribuente avrebbe dovuto impugnare il precedente diniego parziale degli ulteriori interessi pretesi; -a tale proposito precisa che: - l’Amministrazione aveva disposto nel 2014 , prima del diniego impugnato nell’odierno giudizio, il rimborso del credito IVA relativo al terzo trimestre 2013 e di parte degli interessi richiesti dalla società per il ritardo nel pagamento, indicando il periodo in relazione al quale gli interessi non venivano riconosciuti; - la società non aveva impugnato dett i provvedimenti che costituivano anche dinieghi parziali impliciti di rimborso per la parte eccedente gli interessi riconosciuti; - con il secondo motivo, deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 124 disp. att. cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto, nonostante la mancanza della relativa attestazione, che fosse passata in giudicato la sentenza n. 996/04/2016 del 21.04.2016, con la quale la CTP di Torino, in altro giudizio fra le stesse parti, avente ad oggetto rimborsi per crediti IVA riferibili ad altri trimestri, ha rigettato analoga eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall’Amministrazione finanziaria; - con il terzo, subordinato motivo, lamenta la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR errato nel ritenere che l’eccezione sulla fondatezza del ricorso della contribuente fosse stata proposta per la prima volta in appello, sostenendo che l’Ufficio aveva riconosciuto l’inesistenza della documentazione giustificativa (bolle doganali), chiesta alla società a seguito della presentazione della richiesta di rimborso, sebbene l’Ufficio avesse sempre rilevato che il ritardo era dipeso dal comportamento della società che aveva consegnato tardivamente solo una parte della documentazione e non aveva inizialmente dedotto la peculiare natura di alcune fatture alle quali non erano abbinate bolle doganali; -con il quarto, subordinato motivo, lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la CTR considerato che la contribuente non aveva informato l’Amministrazione, in occasione della prima produzione documentale, che alcune fatture erano prive di bolle doganali, in quanto erano state emesse per aggiustamento del prezzo; -il primo motivo è fondato; -occorre in primo luogo rilevare che l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo poteva essere proposta anche in appello ed è comunque rilevabile d’ufficio, in quanto incide sull'ammissibilità delladomanda giudiziale e sulla ritualità della costituzione del relativo rapporto processuale (Cass. 21/02/2020, n. 4565; Cass. 30/11/2012, n. 21400; Cass. 20/03/2000, n. 3250);- per qu anto riguarda il merito dell’eccezione, questa Corte ha ripetutamente affermato che, “In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all'importo non rimborsato, ha valore di rigetto - sia pure implicito - della richiesta originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed è improponibile una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima, con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio- rifiuto impugnabile” (Cass. n. 12336 del 10/06/2005; n. 8195 del 22/04/2015; n. 18872 del 11/09/2020; n. 23157 del22/10/2020); - nella specie, poiché l'Amministrazione finanziaria ha emesso due provvedimenti, comunicati alla contribuente, riguardanti il rimborso del credito IVA e di parte degli interessi richiesti, con l’espressa indicazione dei giorni per i quali detti interessi venivano riconosciuti, in mancanza di ulteriori indicazioni di natura interlocutoria sulla restante parte degli interessi, il silenzio – rifiuto implicito, insito in detto rimborso parziale, doveva essere impugnato nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione; -il successivo provvedimento di diniego, comunicato alla contribuente in data 2.03.2015, emesso a seguito di una “ nuova ” istanza di rimborso, presentata dalla società in data 19.12.2014, ma avente ad oggetto sempre i maggiori interessi già in precedenza non riconosciuti, non era autonomamente impugnabile, in quanto si trattava di un atto meramente confermativo dei precedenti provvedimenti di parziale diniego(Cass. 18/07/2022, n. 22453); - a tale proposito va condiviso anche il recente orientamento di questa Corte, secondo il quale “L'accertamento della pretesa oggetto dell'istanza di rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria si consolida e diventa definitiva qualora il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso non sia tempestivamente impugnato. Il riesame della fondatezza della pretesa oggetto dell'istanza di rimborso è precluso dall'accertamento operato dall'Amministrazione finanziaria in sede di diniego, non impugnato, salvi i casi riconducibili all'esercizio del potere di autotutela” (Cass. 6/06/2023, n. 15754); - in conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento de gli altri ; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, va dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della lite; - le spese dell’intero giudizio vanno compensate, in ragione del consolidarsi in corso di causa dei richiamati principi giurisprudenziali; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rig