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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 08300/2022

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a seguente ORDINANZA rilevato che nel dispositivo della sentenza emessa da questa Sezione in data 24 novembre 2021, nel procedimento iscritto al n. 27212/2021 Rg., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deve procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo; rilevato che, come segnalato d'ufficio, laddove è detto "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende" deve intendersi "rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", conformemente a quanto deciso in altro ricorso nella stessa udienza e che il dispositivo redatto è frutto di errore materiale conseguente all'uso dello strumento informatico; P.Q.M.

Corregge il dispositivo della sentenza emessa da questa Corte in data 24/11/2021 nel procedimento n. 27212/2021 RG, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo che in luogo dell'indicazione "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende" venga indicato "rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali".

Manda alla Cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull'originale del ruolo di udienza.

Manda alla [OSCURATO:PERSONA] deciso il 8 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA rilevato che nel dispositivo della sentenza emessa da questa Sezione in data 24 novembre 2021, nel procedimento iscritto al n. 27212/2021 Rg., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deve procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo; rilevato che, come segnalato d'ufficio, laddove è detto "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende" deve intendersi "rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", conformemente a quanto deciso in altro ricorso nella stessa udienza e che il dispositivo redatto è frutto di errore materiale conseguente all'uso dello strumento informatico; P.Q.M. Corregge il dispositivo della sentenza emessa da questa Corte in data 24/11/2021 nel procedimento n. 27212/2021 RG, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo che in luogo dell'indicazione "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende" venga indicato "rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali". Manda alla Cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull'originale del ruolo di udienza. Manda alla [OSCURATO:PERSONA] deciso il 8 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08300/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris