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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 17276/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5162-2021 r.g. proposto da: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. –INVITALIA (c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), (già [OSCURATO:SOCIETA].) con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] n. 46/48, in persona del Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] e Societari e Procuratore Speciale della predetta [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente e anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma in viale Liegi n. 28, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (n. 5/2013 R.F.), in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso il decreto delTribunale di Potenza, depositato in data 19.01.2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Potenza ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposta da Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. –[OSCURATO:SOCIETA] (in seguito INVITALIA) avverso il provvedimento del G.D. che aveva,a sua volta, rigettato la domanda dell’opponente di ammissione al passivo , con collocazione prelatizia, del credito di euro 677.669, vantato nei diretti confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ma garantito da ipoteca volontaria e privilegio speciale industriale iscritti su beni che la debitrice aveva alienat o, con atto del 28.10.2005,alla società poi fallita.

2. Il tribunale ha ritenuto di aderire all’insegnamento tradizionale di questa Corte, ancorché contrastato da Cass. n. 2657/2019, secondo il quale il mero titolare di un diritto di prelazione su un bene del fallito non è un creditore concorsuale e pertanto i suoi diritti non possono essere accertati mediante la domanda di ammissione al passivo fallimentare.

4. Il decreto, pubblicatoil 19.01.2021 , è stat o impugnat o da I NVITALIA con ricorso per cassazione affidato a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo INVITALIA denuncia violazione degli artt. 52, 2°comma e 111, 1°° comma , n. 2) l . fall ..

Sostiene che la decisione del Tribunale di Potenzaè errata, avendo essa diritto ad essere soddisfatta sul realizzo di quei beni immobili e mobili oggetto delle garanzie reali (ipoteca e privilegio speciale industriale) che, trasferiti da Staff s . r . l . a d [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . prima che questa venisse dichiarata fallita, erano entrati a far parte dell’attivo della relativa procedura concorsuale. 1.2 Il motivo è infondato alla luce dei principi enunciati dalle SezioniUnite d i questa Corte con la sentenza n. 8557/ 202 3 che, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto, hanno affermato che “I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n.169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento”, precisando altresì che “I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati” e che “Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell’art. 110, comma 3, l. fall.”.

2. Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che il tribunaleavrebbe omesso di pronunciar e sull a richiesta, da essa avanzata in subordine, di riconos cimento del suo diritto a essere soddisfatta sul realizzo dei beni mobili e immobili oggetto delle garanzie reali rientranti nell’attivo fallimentare. 2.1 Il motivo è infondato,in quanto il tribunale (che comunque ha dichiarato di aderire alla giurisprudenza maggioritaria secondo cui il terzo garantito sui beni del fallito deve avanzare domanda di partecipazione al riparto) non era tenuto a pronunciare su una richiesta totalmente esulante dall’ambito del giudiziodi opposizione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 92, 2 comma c.p.c..

Lamenta che il t ribunale l’abbia condannat a al pagamento delle spese legali, nonostante l’evidenziato contrasto giurisprudenziale, per di più v iola ndo il parametro valutativo di cui all’art. 4 co. 1 del d.m. 55/2014.3.1 Il motivo è inammissibilein entrambe le sue articolazioni, posto che non è sindacabile in cassazione la statuizione con la quale il giudice del merito condanna la parte soccombente al pagamento delle spese legali, determinandole in un ammontare compreso fra i parametri minimi e massimi ed escludendo di poterle compensare in ragione, come nella specie, dell’esistenza di un consolidato orientamento di legittimità non inciso dall’ unico precedente difforme.

Poiché il Fallimento non ha svolto difese, nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale, a norma del comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5162-2021 r.g. proposto da: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. –INVITALIA (c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), (già [OSCURATO:SOCIETA].) con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] n. 46/48, in persona del Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] e Societari e Procuratore Speciale della predetta [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente e anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma in viale Liegi n. 28, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (n. 5/2013 R.F.), in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso il decreto delTribunale di Potenza, depositato in data 19.01.2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Potenza ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposta da Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. –[OSCURATO:SOCIETA] (in seguito INVITALIA) avverso il provvedimento del G.D. che aveva,a sua volta, rigettato la domanda dell’opponente di ammissione al passivo , con collocazione prelatizia, del credito di euro 677.669, vantato nei diretti confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ma garantito da ipoteca volontaria e privilegio speciale industriale iscritti su beni che la debitrice aveva alienat o, con atto del 28.10.2005,alla società poi fallita. 2. Il tribunale ha ritenuto di aderire all’insegnamento tradizionale di questa Corte, ancorché contrastato da Cass. n. 2657/2019, secondo il quale il mero titolare di un diritto di prelazione su un bene del fallito non è un creditore concorsuale e pertanto i suoi diritti non possono essere accertati mediante la domanda di ammissione al passivo fallimentare. 4. Il decreto, pubblicatoil 19.01.2021 , è stat o impugnat o da I NVITALIA con ricorso per cassazione affidato a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo INVITALIA denuncia violazione degli artt. 52, 2°comma e 111, 1°° comma , n. 2) l . fall .. Sostiene che la decisione del Tribunale di Potenzaè errata, avendo essa diritto ad essere soddisfatta sul realizzo di quei beni immobili e mobili oggetto delle garanzie reali (ipoteca e privilegio speciale industriale) che, trasferiti da Staff s . r . l . a d [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . prima che questa venisse dichiarata fallita, erano entrati a far parte dell’attivo della relativa procedura concorsuale. 1.2 Il motivo è infondato alla luce dei principi enunciati dalle SezioniUnite d i questa Corte con la sentenza n. 8557/ 202 3 che, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto, hanno affermato che “I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n.169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento”, precisando altresì che “I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati” e che “Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell’art. 110, comma 3, l. fall.”. 2. Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che il tribunaleavrebbe omesso di pronunciar e sull a richiesta, da essa avanzata in subordine, di riconos cimento del suo diritto a essere soddisfatta sul realizzo dei beni mobili e immobili oggetto delle garanzie reali rientranti nell’attivo fallimentare. 2.1 Il motivo è infondato,in quanto il tribunale (che comunque ha dichiarato di aderire alla giurisprudenza maggioritaria secondo cui il terzo garantito sui beni del fallito deve avanzare domanda di partecipazione al riparto) non era tenuto a pronunciare su una richiesta totalmente esulante dall’ambito del giudiziodi opposizione. 3. Con il terzo motivo la ricorrente censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 92, 2 comma c.p.c.. Lamenta che il t ribunale l’abbia condannat a al pagamento delle spese legali, nonostante l’evidenziato contrasto giurisprudenziale, per di più v iola ndo il parametro valutativo di cui all’art. 4 co. 1 del d.m. 55/2014.3.1 Il motivo è inammissibilein entrambe le sue articolazioni, posto che non è sindacabile in cassazione la statuizione con la quale il giudice del merito condanna la parte soccombente al pagamento delle spese legali, determinandole in un ammontare compreso fra i parametri minimi e massimi ed escludendo di poterle compensare in ragione, come nella specie, dell’esistenza di un consolidato orientamento di legittimità non inciso dall’ unico precedente difforme. Poiché il Fallimento non ha svolto difese, nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale, a norma del comma 1-
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