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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2021

Cassazione n. 03046/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10231-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] _ANTICHI, che la rappresenta e difende; - n'corrente - contro [OSCURATO:PERSONA], ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA /UNITA 13, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 226/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

SIT,',11-4ANO [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 226/21, del L-) febbraio 2021, della Corte di Appello di Firenze, che — accogliendo il gravame esperito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]") avverso la sentenza n. '389/1.8, del 10 aprile 2018, del Tribunale di Grosseto — ha rigettato la domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ.; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver adito l'autorità giudiziaria, lamentando di aver subito lesioni personali a seguito della caduta provocata, a suo dire, dalla presenza di una sostanza scivolosa presente sul pavimento di un supermercato della „ 1 r,l1LIC la i Alli, ;u. - che convenuta in giudizio la predetta società, essa si difendeva attribuendo ad altro fatto la causa della caduta (presumibilmente, il tipo di calzatura - scarpa con "tacco a — indossata l'Ala donna), assumendo pure che il pavimento in questione, all'esito di ispezione condotta nell'immediatezza del fatto, risultava perfettamente asciutto e pulito; - che la domanda risarcitoria, accolta dal primo giudice, veniva invece rigettata — all'esito del gravame esperito dalla convenuta soccombente — da quello di appello, ritenendo non assolto dall'attrice l'onere di provare il nesso causale, ed in particolare che la caduta fosse da ascrivere alla presenza di sostanza scivolosa sul pavimento del surlorrug.1-(-2 t() ualnri779n(ln ;n tal gongn lo r-lonng;7inni (IP; testi egr,iggi Ric. 2021 n. 10231 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -2- su richiesta della convenuta, l'inattendibilità della deposizione di uno dei testi il cui esame era stato indotto dall'attrice (tale Lollerini, che indicava la presenza del liquido "in luogo diverso da quello in cui si verificava la caduta"), nonché quanto accertato dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo del sinistro, secondo cui "nel punto della caduta il pavimento risultava asciutto ed era visibile una strisciata nera simile a quella di un tacco"; - che avverso la sentenza della Corte fiorentina ricorre per cassazione la Pimpolari, sulla base — come detto — di quattro motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — omesso esame di un fatto storico discusso tra le parti e decisivo la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e coinunque dagli atti di causa (per l'esattezza, il verbale dell'udienza. 5 ottobre 2016); - che la ricorrente rileva come la stessa sentenza impugnata dia atto che, secondo la testimonianza del soccorritore Buzzichelli, autista dell'ambulanza del 118, vicino ai piedi della Pimpolari, "c'era una sostanza liquida verde"; -- che di tale fatto decisixv'o, ai fini 'della pro'.;24 del nesso causale tra res ed evento dannoso, nonché ampiamente discusso tra le parti, la Corte fiorentina avrebbe — secondo la ricorrente — omesso l'esame, esunendolo "chi DroDrio ambito co'nitivo". e ciò semplicemente perché "non risultava coerente con l'esito che aveva comunque deciso di assumere"; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi un, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ.; - che la Corte territoriale, nell'esercizio del potere che pure le spetta ai sensi -- , dell'art. 116 end, nroc_ riv, di individuare le fonti del proprio convincimento, avrebbe disatteso "l'implicito limite del buon Ric. 2021 n. 10231 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -3- senso" e l'onere "di una metodologia razionale di ricostruzione dei fatti", incorrendo così nel vizio di motivazione apparente, ritenuto sussistente — da questa Corte di legittimità — allorché la stessa rechi affermazioni irriducibilmente contraddittorie; - che tale sarebbe il caso in esame, non risultando possibile "conciliare l'affermazione introdotta dalla testimonianza del soccorritore Buzzichelli", con "la contraria affermazione" — degli altri testi — "secondo la quale il pavimento risultava «pulito»"; - che, inoltre, se il giudice di appello "ha chiarito la ragione per la quale non ha tenuto conto della testimonianza del Lollerini" (il quale pure aveva riferito della presenza del liquido verde), essa "avrebbe dovuto almeno spiegare le ragioni per le quali non ha neppure preso in considerazione la testimonianza del Buzzichelli", ciò non ha fatto; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 2051 cod. civ.; - che la sentenza impugnata, nell'affermare essere "(nere del danneggiato provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso", avrebbe fatto applicazione di un criterio che non trova invece riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, ovvero quello secondo cui chi agisce a norma dell'art. 2051 cod. civ. deve provare la pericolosità della cosa che ha prodotto il danno, così disattendendo la natura della responsabilità prevista da tale norma, fondata non su un comportamento o un'attività del custode, ma sulla mera "sussistenza di un rapporto di fatto tra il soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla ed eliminare situazioni di pericolo che siano insorte" (è citata Cass. Sez. 2, ord. 9 novembre 2020, n. 25018); - che, infine, il quarto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n_ 3), und, prne_ violazione dell'lrt 2697 cod. civ, in relazione all'art. 2051 cod. civ.; Ric. 2021 n. 10231 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -4- - che l'art. 2051 cod. civ. individua come prova esonerativa della responsabilità del custode il solo "caso fortuito", che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato; - che avendo, invece, la Corte fiorentina posto "a carico del danneggiato l'onere della prova positiva della pericolosità intrinseca della cosa e dell'assenza della propria colpa" avrebbe non solo violato tale norma, ma pure l'art. 2697 cod. civ., la violazione del quale è da ravvisare tutte le volte in cui vengano disattese le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che il ricorso avversario sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 16 novembre 2021; - che ha presentato memoria la ricorrente, insistendo nelle proprie censure.

Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile; - che questo collegio ritiene, infatti, che i rilievi espressi dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. non valgano a superare quanto osservato nella proposta del consigliere relatore, per le ragioni di seguito meglio illustrate; kic. 2021 n. 10231 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -5- - che il primo motivo, che denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio — la presenza di liquido verde oleoso, sul luogo in cui la Pimpolari ebbe a cadere — è inammissibile; - che, invero, il "fatto" il cui mancato esame è suscettibile di integrare il vizio di legittimità di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — da intendersi come "fatto vero e proprio", ovvero "un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire "un preciso accamincilio, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez.

Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. Sez. 1, ord.5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01) — è stato, nella specie, esaminato dalla Corte fiorentina, avendone essa, però, escluso la sussistenza; - che è quanto, del resto, riconosce la stessa ricorrente, nell'affermare che quel fatto "risulta dal testo della sentenza", sicché la sua doglianza si risolve nella denuncia del mancato esame di una risultanza istruttoria, ovvero la deposizione testimoniale del Buzzirhelli, vale a dir,' l'autista dell'autoambulinza del 118, giunta sul luogo per soccorrere la Pimpolari; - che sul punto, pertanto, va richiamato il principio secondo cui "l'omesso esame di elementi istruttori" — peraltro, nella specie, da escludere, visto che la Corte fiorentina ha fatto espressa menzione Ric. 2021 n. 10231 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -6- della deposizione del Buzzichelli, salvo disattenderne le risultanze — ,`non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa" (qui costituito dalla presenza, o meno, del liquido verde oleoso sul luogo del sinistro) "sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (Cass. Sez. ord. 8 novembre 2019, n. 28887, Rv. 655596-01; cfr. anche Cass. Sez. ord. 10 febbraio 2015, n. 2498, Rv. 634531-01 e Cass. Sez. ord. riuglio 2015, n. 13448, Rv. 6135853-01); - che anche il secondo motivo di ricorso — che denuncia l'esistenza di motivazione meramente apparente, "sub Jpecie" di irriducibile contraddittorietà della stessa, nonché violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. — è inammissibile; - che, quanto in particolare alla prima di tali censure, deve premettersi che è corretta la premessa da cui muove la ricorrente, ovvero che, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 Ougno 2012, n. 8,3, convertito con modificazioni dalla legg;e 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temponS" al presente giudizio), il sindacato di questa Corte, pur destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass.

Se`,.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sont. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; CaSS. Sez. 1, ord.30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), risulta, nondimeno, ancora configurabile in presenza di motivazione "meramente apparente"; - che tale evenienza — ipotizzabile quando essa non renda "percepibile il fondamento della decisione, perché recante Ric. 2021 n. 10231 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -7- argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez.

Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628- 01) — esige, però, che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez.

Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 g,iugno 2018, il. 20955, non massimata); - che, nella specie, l'asserita "irriducibile contraddittorietà", secondo la ricorrente, emergerebbe — anzi, ad-L--ittura si sostanzierebbe — nel contrasto tra risultanze istruttorie, secondo una prospettazione che fuoriesce, dunque, dal paradigma appena delineato; - che, pertanto, attraverso la denuncia del vizio di motivazione apparente, la ricorrente mira a conseguire, inammissibilmente, un sindacato di questa Corte sull'apprezzamento delle risultanze istruttorie, e in particolare delle deposizioni testimoniali; - che, sul punto, deve ribadirsi che "l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito — e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare — non è mai sindacabile in sede di legittimità", in ciò differenziandosi dall'errore di percezione, che "cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che fu formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi Ric. 2021 n. 10231 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -8- dell'art. 360, co. 1, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte" (Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01); - che, d'altra parte, non è prospettabile nel caso in esame — neppure in astratto — la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., censura formulata sul rilievo che la Corte territoriale, così come ha chiarito la ragione per la quale non ha tenuto conto della testimonianza del Lollerini, "avrebbe dovuto almeno spiegare le ragioni per le quali non ha neppure preso in considerazione la testimonianza del Buzzichelli"; - che, difatti, poiché "spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così I1 prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi eli prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge" (da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 656802- 01; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 5, sera. 16 dicembre 2011, n. 27197, Rv. 620709-01; Cass. Sez.

Lav., sent. 15 dicembre 2008, n. 29316, Rv. 605797-01), resta inteso che pure la valutazione "delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito", sicché il medesimo, "nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o n confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non Ric. 2021 n. 10231 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -9- menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, sent. 2 agosto 2016, n. 16056, Rv. 641328-01); - che, nella specie, la decisione di non attribuire idoneità probatoria alla testimonianza del Buzzichelli, lungi dall'essere "immotivata", si pone come risultato della scelta di disattenderla implicitamente; - che tanto emerge, difatti, dalla scelta di privilegiare non solo la diversa versione dei fatti fornita dai testi escussi su richiesta della convenuta, ma anche quanto accertato dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo del sinistro (secondo cui "nel punto della caduta il pavimento risultava asciutto ed era visibile una strisciata nera simile a quella di un tacco"), spiegando persino perché non potesse darsi credito all'ipotesi secondo cui, prima del loro arrivo, "vi sarebbe stato tutto il tempo di ripulire la macchia", e ciò sia per l'assenza di "elementi in atti" in tal senso, sia perché, all'arrivo degli agenti, la Pimpolari si doleva della "mancata assistenza" di addetti al supermercato, e dunque di essere rimasta sola sul luogo dell'incidente fino all'arrivo dei soccorritori; - che pure i motivi terzo e quarto risultano inammissibili; - che la sentenza impugnata non ha affatto posto a carico della danneggiata l'onere di provare la pericolosità della cosa custodita (donde l'ipotizzata violazione degli artt. 2051 e 2697 cod. civ.), avendo rigettato la domanda risarcitoria in ragione, unicamente, del ritenuto difetto di prova del nesso causale tra "res" ed evento dannoso; - che essa, pertanto, si è attenuta a quanto ,ipeti,t~nt, affermato da questa Corte, visto che "non sussiste responsabilità ai sensi dell'art.2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa" (Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2006, n.

Ric. 2021 n. 10231 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -10- 8106, Rv. 588582-01), essendo, infatti, egli onerato dal dimostrare "l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa" (Cass. Sez. 3, sent. 25 luglio 2008, n. 20427, Rv. 604902-01; in senso conforme, tra le più recenti, si vedano, tra le numerose, Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 647197-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01), dovendo escludersi l'applicazione della norma suddetta allorché la "res" sia stata "mera occasione" dell'evento dannoso (Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2016, n. 12895, Rv. 640508-01; Cass. Sez. 3, sent. 17 ottobre 2013, n. 23584, Rv. 628725-01; Cass. Sez. 3, sci. 5 dicembre 2008, n. 28811, Rv. 605943- 01); - che i due motivi fanno riferimento ad un'affermazione non presente nella sentenza impugnata, né dalla stessa desuinibile, donde la loro inammissibilità; - che va dato seguito, sul punto, al principio secondo cui il motivo di impugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una r.ri Ci /111 la fu 1(11/1'11 t-li i i-•n iderarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al Ric. 2021 n. 10231 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -11- ricorso per Cassazione "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conformi anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01 e Cass. Sez. 5, ord. 21 luglio 2020, n. 15517, Rv. 658556-01); - che il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile; - ch_L e 1_ le spese __ dei 1.1 presente . gniurZio : A' 1_ _• tegúnnuta Vanno _ _ compensate integralmente tra le parti; - che l'alterno esito dei giudizi di merito, conseguenza del diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, per vero radicalmente divergenti, costituisce "grave ragione" di compensazione, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 58, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile "ratiotie terupods" al presente caso (essendo stato il giudizio di primo grado instaurato con citazione notificata il 29 gennaio 2014); - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cagg.

Sez.

Un., spnt. ?() febbraio 2090, n. 4315, Rv. 657198-01), pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM Ric. 2021 n. 10231 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -12- La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.RR. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10231-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] _ANTICHI, che la rappresenta e difende; - n'corrente - contro [OSCURATO:PERSONA], ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA /UNITA 13, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 226/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. SIT,',11-4ANO [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 226/21, del L-) febbraio 2021, della Corte di Appello di Firenze, che — accogliendo il gravame esperito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]") avverso la sentenza n. '389/1.8, del 10 aprile 2018, del Tribunale di Grosseto — ha rigettato la domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ.; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver adito l'autorità giudiziaria, lamentando di aver subito lesioni personali a seguito della caduta provocata, a suo dire, dalla presenza di una sostanza scivolosa presente sul pavimento di un supermercato della „ 1 r,l1LIC la i Alli, ;u. - che convenuta in giudizio la predetta società, essa si difendeva attribuendo ad altro fatto la causa della caduta (presumibilmente, il tipo di calzatura - scarpa con "tacco a — indossata l'Ala donna), assumendo pure che il pavimento in questione, all'esito di ispezione condotta nell'immediatezza del fatto, risultava perfettamente asciutto e pulito; - che la domanda risarcitoria, accolta dal primo giudice, veniva invece rigettata — all'esito del gravame esperito dalla convenuta soccombente — da quello di appello, ritenendo non assolto dall'attrice l'onere di provare il nesso causale, ed in particolare che la caduta fosse da ascrivere alla presenza di sostanza scivolosa sul pavimento del surlorrug.1-(-2 t() ualnri779n(ln ;n tal gongn lo r-lonng;7inni (IP; testi egr,iggi Ric. 2021 n. 10231 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -2- su richiesta della convenuta, l'inattendibilità della deposizione di uno dei testi il cui esame era stato indotto dall'attrice (tale Lollerini, che indicava la presenza del liquido "in luogo diverso da quello in cui si verificava la caduta"), nonché quanto accertato dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo del sinistro, secondo cui "nel punto della caduta il pavimento risultava asciutto ed era visibile una strisciata nera simile a quella di un tacco"; - che avverso la sentenza della Corte fiorentina ricorre per cassazione la Pimpolari, sulla base — come detto — di quattro motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — omesso esame di un fatto storico discusso tra le parti e decisivo la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e coinunque dagli atti di causa (per l'esattezza, il verbale dell'udienza. 5 ottobre 2016); - che la ricorrente rileva come la stessa sentenza impugnata dia atto che, secondo la testimonianza del soccorritore Buzzichelli, autista dell'ambulanza del 118, vicino ai piedi della Pimpolari, "c'era una sostanza liquida verde"; -- che di tale fatto decisixv'o, ai fini 'della pro'.;24 del nesso causale tra res ed evento dannoso, nonché ampiamente discusso tra le parti, la Corte fiorentina avrebbe — secondo la ricorrente — omesso l'esame, esunendolo "chi DroDrio ambito co'nitivo". e ciò semplicemente perché "non risultava coerente con l'esito che aveva comunque deciso di assumere"; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi un, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ.; - che la Corte territoriale, nell'esercizio del potere che pure le spetta ai sensi -- , dell'art. 116 end, nroc_ riv, di individuare le fonti del proprio convincimento, avrebbe disatteso "l'implicito limite del buon Ric. 2021 n. 10231 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -3- senso" e l'onere "di una metodologia razionale di ricostruzione dei fatti", incorrendo così nel vizio di motivazione apparente, ritenuto sussistente — da questa Corte di legittimità — allorché la stessa rechi affermazioni irriducibilmente contraddittorie; - che tale sarebbe il caso in esame, non risultando possibile "conciliare l'affermazione introdotta dalla testimonianza del soccorritore Buzzichelli", con "la contraria affermazione" — degli altri testi — "secondo la quale il pavimento risultava «pulito»"; - che, inoltre, se il giudice di appello "ha chiarito la ragione per la quale non ha tenuto conto della testimonianza del Lollerini" (il quale pure aveva riferito della presenza del liquido verde), essa "avrebbe dovuto almeno spiegare le ragioni per le quali non ha neppure preso in considerazione la testimonianza del Buzzichelli", ciò non ha fatto; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 2051 cod. civ.; - che la sentenza impugnata, nell'affermare essere "(nere del danneggiato provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso", avrebbe fatto applicazione di un criterio che non trova invece riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, ovvero quello secondo cui chi agisce a norma dell'art. 2051 cod. civ. deve provare la pericolosità della cosa che ha prodotto il danno, così disattendendo la natura della responsabilità prevista da tale norma, fondata non su un comportamento o un'attività del custode, ma sulla mera "sussistenza di un rapporto di fatto tra il soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla ed eliminare situazioni di pericolo che siano insorte" (è citata Cass. Sez. 2, ord. 9 novembre 2020, n. 25018); - che, infine, il quarto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n_ 3), und, prne_ violazione dell'lrt 2697 cod. civ, in relazione all'art. 2051 cod. civ.; Ric. 2021 n. 10231 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -4- - che l'art. 2051 cod. civ. individua come prova esonerativa della responsabilità del custode il solo "caso fortuito", che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato; - che avendo, invece, la Corte fiorentina posto "a carico del danneggiato l'onere della prova positiva della pericolosità intrinseca della cosa e dell'assenza della propria colpa" avrebbe non solo violato tale norma, ma pure l'art. 2697 cod. civ., la violazione del quale è da ravvisare tutte le volte in cui vengano disattese le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che il ricorso avversario sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 16 novembre 2021; - che ha presentato memoria la ricorrente, insistendo nelle proprie censure. Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile; - che questo collegio ritiene, infatti, che i rilievi espressi dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. non valgano a superare quanto osservato nella proposta del consigliere relatore, per le ragioni di seguito meglio illustrate; kic. 2021 n. 10231 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -5- - che il primo motivo, che denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio — la presenza di liquido verde oleoso, sul luogo in cui la Pimpolari ebbe a cadere — è inammissibile; - che, invero, il "fatto" il cui mancato esame è suscettibile di integrare il vizio di legittimità di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — da intendersi come "fatto vero e proprio", ovvero "un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire "un preciso accamincilio, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. Sez. 1, ord.5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01) — è stato, nella specie, esaminato dalla Corte fiorentina, avendone essa, però, escluso la sussistenza; - che è quanto, del resto, riconosce la stessa ricorrente, nell'affermare che quel fatto "risulta dal testo della sentenza", sicché la sua doglianza si risolve nella denuncia del mancato esame di una risultanza istruttoria, ovvero la deposizione testimoniale del Buzzirhelli, vale a dir,' l'autista dell'autoambulinza del 118, giunta sul luogo per soccorrere la Pimpolari; - che sul punto, pertanto, va richiamato il principio secondo cui "l'omesso esame di elementi istruttori" — peraltro, nella specie, da escludere, visto che la Corte fiorentina ha fatto espressa menzione Ric. 2021 n. 10231 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -6- della deposizione del Buzzichelli, salvo disattenderne le risultanze — ,`non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa" (qui costituito dalla presenza, o meno, del liquido verde oleoso sul luogo del sinistro) "sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (Cass. Sez. ord. 8 novembre 2019, n. 28887, Rv. 655596-01; cfr. anche Cass. Sez. ord. 10 febbraio 2015, n. 2498, Rv. 634531-01 e Cass. Sez. ord. riuglio 2015, n. 13448, Rv. 6135853-01); - che anche il secondo motivo di ricorso — che denuncia l'esistenza di motivazione meramente apparente, "sub Jpecie" di irriducibile contraddittorietà della stessa, nonché violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. — è inammissibile; - che, quanto in particolare alla prima di tali censure, deve premettersi che è corretta la premessa da cui muove la ricorrente, ovvero che, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 Ougno 2012, n. 8,3, convertito con modificazioni dalla legg;e 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temponS" al presente giudizio), il sindacato di questa Corte, pur destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Se`,. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sont. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; CaSS. Sez. 1, ord.30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), risulta, nondimeno, ancora configurabile in presenza di motivazione "meramente apparente"; - che tale evenienza — ipotizzabile quando essa non renda "percepibile il fondamento della decisione, perché recante Ric. 2021 n. 10231 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -7- argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628- 01) — esige, però, che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 g,iugno 2018, il. 20955, non massimata); - che, nella specie, l'asserita "irriducibile contraddittorietà", secondo la ricorrente, emergerebbe — anzi, ad-L--ittura si sostanzierebbe — nel contrasto tra risultanze istruttorie, secondo una prospettazione che fuoriesce, dunque, dal paradigma appena delineato; - che, pertanto, attraverso la denuncia del vizio di motivazione apparente, la ricorrente mira a conseguire, inammissibilmente, un sindacato di questa Corte sull'apprezzamento delle risultanze istruttorie, e in particolare delle deposizioni testimoniali; - che, sul punto, deve ribadirsi che "l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito — e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare — non è mai sindacabile in sede di legittimità", in ciò differenziandosi dall'errore di percezione, che "cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che fu formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi Ric. 2021 n. 10231 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -8- dell'art. 360, co. 1, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte" (Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01); - che, d'altra parte, non è prospettabile nel caso in esame — neppure in astratto — la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., censura formulata sul rilievo che la Corte territoriale, così come ha chiarito la ragione per la quale non ha tenuto conto della testimonianza del Lollerini, "avrebbe dovuto almeno spiegare le ragioni per le quali non ha neppure preso in considerazione la testimonianza del Buzzichelli"; - che, difatti, poiché "spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così I1 prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi eli prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge" (da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 656802- 01; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 5, sera. 16 dicembre 2011, n. 27197, Rv. 620709-01; Cass. Sez. Lav., sent. 15 dicembre 2008, n. 29316, Rv. 605797-01), resta inteso che pure la valutazione "delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito", sicché il medesimo, "nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o n confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non Ric. 2021 n. 10231 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -9- menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, sent. 2 agosto 2016, n. 16056, Rv. 641328-01); - che, nella specie, la decisione di non attribuire idoneità probatoria alla testimonianza del Buzzichelli, lungi dall'essere "immotivata", si pone come risultato della scelta di disattenderla implicitamente; - che tanto emerge, difatti, dalla scelta di privilegiare non solo la diversa versione dei fatti fornita dai testi escussi su richiesta della convenuta, ma anche quanto accertato dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo del sinistro (secondo cui "nel punto della caduta il pavimento risultava asciutto ed era visibile una strisciata nera simile a quella di un tacco"), spiegando persino perché non potesse darsi credito all'ipotesi secondo cui, prima del loro arrivo, "vi sarebbe stato tutto il tempo di ripulire la macchia", e ciò sia per l'assenza di "elementi in atti" in tal senso, sia perché, all'arrivo degli agenti, la Pimpolari si doleva della "mancata assistenza" di addetti al supermercato, e dunque di essere rimasta sola sul luogo dell'incidente fino all'arrivo dei soccorritori; - che pure i motivi terzo e quarto risultano inammissibili; - che la sentenza impugnata non ha affatto posto a carico della danneggiata l'onere di provare la pericolosità della cosa custodita (donde l'ipotizzata violazione degli artt. 2051 e 2697 cod. civ.), avendo rigettato la domanda risarcitoria in ragione, unicamente, del ritenuto difetto di prova del nesso causale tra "res" ed evento dannoso; - che essa, pertanto, si è attenuta a quanto ,ipeti,t~nt, affermato da questa Corte, visto che "non sussiste responsabilità ai sensi dell'art.2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa" (Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2006, n. Ric. 2021 n. 10231 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -10- 8106, Rv. 588582-01), essendo, infatti, egli onerato dal dimostrare "l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa" (Cass. Sez. 3, sent. 25 luglio 2008, n. 20427, Rv. 604902-01; in senso conforme, tra le più recenti, si vedano, tra le numerose, Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 647197-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01), dovendo escludersi l'applicazione della norma suddetta allorché la "res" sia stata "mera occasione" dell'evento dannoso (Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2016, n. 12895, Rv. 640508-01; Cass. Sez. 3, sent. 17 ottobre 2013, n. 23584, Rv. 628725-01; Cass. Sez. 3, sci. 5 dicembre 2008, n. 28811, Rv. 605943- 01); - che i due motivi fanno riferimento ad un'affermazione non presente nella sentenza impugnata, né dalla stessa desuinibile, donde la loro inammissibilità; - che va dato seguito, sul punto, al principio secondo cui il motivo di impugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una r.ri Ci /111 la fu 1(11/1'11 t-li i i-•n iderarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al Ric. 2021 n. 10231 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -11- ricorso per Cassazione "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conformi anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01 e Cass. Sez. 5, ord. 21 luglio 2020, n. 15517, Rv. 658556-01); - che il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile; - ch_L e 1_ le spese __ dei 1.1 presente . gniurZio : A' 1_ _• tegúnnuta Vanno _ _ compensate integralmente tra le parti; - che l'alterno esito dei giudizi di merito, conseguenza del diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, per vero radicalmente divergenti, costituisce "grave ragione" di compensazione, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 58, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile "ratiotie terupods" al presente caso (essendo stato il giudizio di primo grado instaurato con citazione notificata il 29 gennaio 2014); - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cagg. Sez. Un., spnt. ?() febbraio 2090, n. 4315, Rv. 657198-01), pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM Ric. 2021 n. 10231 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -12- La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.RR. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo
Sentenza Cassazione n. 03046/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris