CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39322/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso cui si riporta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Assise di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza della Corte di Assise di primo grado in data 16/1/2019, che aveva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo per l'omicidio premeditato, aggravato anche ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991 oltre che dai futili motivi e dalla connessione teleologica, in concorso con persona non identificata, in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonché per le connesse violazioni in materia di armi, per l'incendio e la ricettazione del ciclomotore utilizzato nell'agguato, fatti avvenuti a Napoli il 12/1/2013; gli altri due imputati per l'omicidio premeditato, aggravato anche ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991 e dell'art. 61 n. 6 cod. pen., in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonché per le connesse violazioni in materia di armi, fatti avvenuti a Napoli il 23/1/2013. 1.1. La Corte territoriale - preso atto che nel corso del processo di appello gli imputati avevano ammesso gli addebiti ed avevano rinunciato ai motivi di merito, limitando i rispettivi gravami all'esclusione delle circostanze aggravanti e all'invocazione delle attenuanti generiche - ha operato le seguenti valutazioni in punto di trattamento sanzionatorio, differenziate per le due vicende omicidiarie. 1.2. Per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], si è constatata la mancata individua- zione del movente dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], e dunque, per il principio del favor rei, si è privilegiata la causale personale, con la conseguenza che sono risultate prive di prova le aggravanti della premeditazione e della metodologia mafiosa nonché dell'agevolazione mafiosa, parimenti escludendo l'aggravante dei futili motivi ove potesse ritenersi ripristinata a seguito della caducazione dell'art. 7 L. n. 203 del 1991; si sono altresì concesse le circostanze attenuanti generiche attribuendo alla positiva condotta processuale dell'[OSCURATO:PERSONA] valore di concreta resipiscenza. A seguito di ciò, la pena è stata rideterminata in anni 26 di reclusione, secondo il seguente calcolo: pena base di anni 23 per il più grave omicidio, ridotta ad anni 20 per le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., ed aumentata alla pena indicata per la continuazione con gli ulteriori reati (come da specificazione ivi effettuata per ciascun delitto). 1.3. Invece, per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ripercorso gli elementi probatori verificando che l'omicidio del Valda era stato commesso con premeditazione e rientrava senz'altro in una logica mafiosa con corrispondente metodologia; inoltre, è stata negata agli imputati l'attenuante del concorso di minima importanza di cui all'art. 114 cod. pen. Pertanto, le invocate circostanze attenuanti generiche sono state concesse in equivalenza soltanto rispetto alla premeditazione, e l'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991 ha determinato un aumento della pena base - anche qui fissata in anni 23 di reclusione - pari ad anni 32, con ulteriore aumento di anni 2 e mesi 6 per i delitti in materia di armi, ed infine, applicato il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., è stata fissata la pena finale in anni 30 di reclusione. 1.4. Per tutti gli imputati è stata eliminata la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, in quanto prevista per la sola pena dell'ergastolo. 2. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione, con atti distinti, gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori: avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], ed avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], 2.1.1. Con il primo motivo si censura la mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto all'individuazione della pena base, prossima al massimo della sanzione. Tale statuizione non sarebbe assistita da una giustificazione effettiva del notevole discostamento dal minimo edittale, sicché vi è violazione del canone ermeneutico che richiede una motivazione tanto più approfondita quanto maggiore è il divario rispetto al minimo della pena. 2.1.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, nella triplice declinazione normativa, ma con specifico riferimento alla mancanza grafica di giustificazione - rilevante ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen. - quanto alla riduzione conseguente alle circostanze attenuanti generiche, operata in misura inferiore ad un terzo e per nulla chiarita dal richiamo alla categoria della "congruità". 2.1.3. Infine, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e correlato vizio di motivazione, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione per gli ulteriori delitti. Il punto era stato oggetto di arti- colata esposizione nei motivi di appello, ma non vi è stata alcuna considerazione per le argomentazioni ivi espresse, con integrazione degli indicati vizi di legittimità. 2.2. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di due atti distinti per difensore, ma entrambi comuni ai due imputati. 2.2.1. Nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. in relazione all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen.Si afferma che, nella specie, la più grave circostanza ad effetto speciale è da individuarsi nella premeditazione, la cui sussistenza determina la pena del- l'ergastolo. Pertanto, la concorrente e meno grave circostanza ex art. 7 L. n. 203 del 1991 viene degradata a circostanza comune e facoltativa quindi richiede un'adeguata motivazione a sostegno della decisione di aumentare la pena, nella misura massima di un terzo. Viene poi dedotta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., non essendovi motivazione della decisione di discostarsi dal minimo edittale della fattispecie incriminatrice, né essendovi indicazione delle ragioni dell'aumento di pena conseguente all'art. 7 L. n. 203 del 1991, pur avendo il giudice di merito manifestato chiaramente la volontà di contenere la pena nei minimi edittali, ciò conseguendo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. 2.2.2. Nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce violazione di legge, con riferimento agli artt. 62-bis, 69, 81, 133 cod. pen., e all'art. 125 cod. proc. pen., e correlato vizio di motivazione nella parte in cui l'impugnata sentenza omette di illustrare le ragioni sottese al calcolo della pena inflitta agli imputati. Censurano i ricorrenti che le attenuanti generiche siano state concesse con mero riguardo alla "predisposizione di un'analitica impugnazione articolata nei motivi di appello", omettendo ogni riferimento e valorizzazione del contributo confessorio e resipiscente degli imputati in ambito processuale. Tale contributo è stato pregnante, avendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] reso una spontanea e dettagliata confessione, a prescindere dalla gravità dei fatti e dalla già raggiunta saldezza dell'impianto probatorio, che peraltro non aveva chiarito il ruolo concretamente svolto dai due imputati nell'azione omicidiaria, sicché la confessione ha eliminato l'incidenza di un dato che altrimenti sarebbe rimasto dubbio. A ciò va aggiunto che gli imputati hanno chiesto scusa alla famiglia della vittima ed alla stessa Corte giudicante, invocando clemenza, così ponendo in atto tutte le condizioni essenziali per ottenere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e devono essere respinti. 1.1. Procedendo partitamente, ed iniziando dalla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], si rileva che tale ricorrente oppone soltanto questioni "quantitative", ritenendo eccessiva la pena base in misura prossima al massimo edittale, ritenendo insufficiente la decurtazione di tre anni per le attenuanti generiche, nonché ritenendo esagerati gli aumenti per gli ulteriori delitti in continuazione.1.2. Tali censure sono ammantate dal vizio di motivazione, ma la Corte territoriale ha motivato a sufficienza la fissazione in ventitré anni della pena base, richiamando gli indicatori dell'art. 133 cod. pen. ed in particolare le modalità esecutive dell'omicidio, sintomatiche di sfrontatezza dell'azione e del rilevante grado di intensità del dolo. Quanto alle circostanze attenuanti generiche ed agli aumenti ex art.81 cod. pen., dalla motivazione complessiva della sentenza si ricavano elementi che spiegano le determinazioni assunte su tali punti, rilevandosi che la positiva condotta processuale - a tal fine valorizzata dai giudici di appello - è stata coniugata con il pregiudizio derivante all'[OSCURATO:PERSONA] dal contesto socio- familiare di origine, che non ha esitato ad abiurare in vista del passaggio processuale. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito la fissazione della misura concreta dell'attenuazione di pena derivante dall'applicazione di circostanze attenuanti, ed in tale funzione il giudice deve tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere (Sez. 3, n. 27964 del 19/03/2019, Rv. 276354). Tuttavia, la concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale e altro, Rv. 256201), e ; nel caso di specie, la diffusa motivazione della notevole gravità del delitto, operata dalla Corte territoriale, contiene in nuce anche le ragioni della limitata diminuzione della pena per le suddette attenuanti, non trascurando che l'esegesi di legittimità ritiene adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524). Anche gli aumenti inflitti a titolo di continuazione sono stati para- metrati sulla misura della pena determinata per il reato più grave, retribuito con una sanzione prossima al massimo per le indicate ragioni, sicché anche per essi non si ravvisa alcuna concreta violazione dei criteri stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. 2. Passando ai ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si analizza il motivo della denunciata violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., anticipandone l'esito di infondatezza per le seguenti ragioni. 2.1. Va rilevato che la motivazione della seconda aggravante ad effetto speciale - quella ex art. 7 L. n. 203 del 1991 - non era dovuta, poiché a seguito delle confessioni dei due imputati vi era stata rinuncia ai motivi di merito, nei quali va ricompreso anche quello attinente alla sussistenza delle circostanze aggravanti. Invero, poiché a tenore dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi siano stati oggetto di rinuncia, i giudici di appello non potevano prenderli in alcuna considerazione, né potrebbe farlo questa Suprema Corte sulla base di una ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, costituendo ius receptum in giurisprudenza quello della irrevocabilità di tutti i negozi processuali, pur se unilaterali (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006; Sez. 1, n. 29359 del 14/5/2009, Baraldi, Rv. 244826). L'estensione di tale rinuncia "ai motivi di merito" ha indirizzato la Corte territoriale sui temi circoscritti delle attenuanti generiche, dell'art. 114 cod. pen. e della riduzione della pena. Peraltro, non risulta che il gravame di tali imputati avesse contestato il profilo attinente alle circostanze aggravanti, essendo riportata soltanto la richiesta di assoluzione per non avere commesso il fatto, e l'invocazione delle attenuanti generiche prevalenti, ovvero dell'attenuante della minima partecipazione. In ogni caso, la rinuncia ha travolto anche i motivi relativi alle circostanze aggravanti, poiché esse ineriscono alla struttura del reato e non sono meri elementi incidenti solo sulla determinazione della pena, sì da costituire capo autonomo della decisione. Pertanto, dalla rinuncia esulano soltanto le valutazioni attinenti alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, espressamente invocate, mentre le doglianze riferite a tutte le altre circostanze, compresa quella di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991, devono intendersi travolte dall'atto abdicativo (Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone e altri, Rv. 271750; Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione e altri, Rv. 268696; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese ed altri, Rv. 268385; Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Sardelli e altri, Rv. 252861. Con riguardo alla recidiva: Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825; Sez. 6, n. 54431 del 25/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274315). Ad abundantiam, si rileva che la conferma sia della premeditazione che dell'aggravante speciale di mafia, in entrambe le sue espressioni, è stata sufficientemente motivata nell'impugnata sentenza, così da non prestare il fianco alle critiche. 2.2. L'incidenza sulla pena finale dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991 non risente della presenza della premeditazione, essendo quest'ultima neutralizzata dalle circostanze attenuanti generiche equivalenti: dunque l'aggravante di mafia risulta l'unica aggravante effettivamente operativa e la sua quantificazione in nove anni, dichiaratamente oltre il minimo previsto di un terzo, è ammissibile per non essere in tal caso operante il criterio moderatore dell'art. 63, comma 4, cod. pen., che presuppone l'effettiva applicazione dell'aumento di pena derivante dalla circostanza più grave. 2.3. Entrambi i ricorsi nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono vizio di motivazione nella parte in cui l'impugnata sentenza omette di illustrare le ragioni della decisione di discostarsi dal minimo edittale della fattispecie incriminatrice, sostenendosi da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che il giudice di merito aveva manifestato chiaramente la volontà di contenere la pena nei minimi edittali, ciò conseguendo al riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza; ovvero, come si duole l'avv. [OSCURATO:PERSONA], invocando la "applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima esten- sione" (laddove esse sono state concesse con bilanciamento in equivalenza, così risultando erroneo il riferimento alla massima estensione). Entrambi i profili sono manifestamente infondati. Quanto alla determinazione della pena, la motivazione della Corte napoletana è ampiamente sufficiente a giustificare la scelta di applicare una sanzione prossima al massimo edittale, avendo enumerato - alla pagina 14 della sentenza - le particolari modalità di esecuzione dell'omicidio del Valda, tipiche di un'azione mafiosa e sintomatiche di sfrontatezza e del rilevante grado di intensità del dolo dell'agente. Sul punto delle attenuanti generiche e del significato del loro bilancia- mento, i ricorsi sono anche generici, perché non corrispondono al contenuto della sentenza impugnata, in cui le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. sono state riconosciute in equivalenza alle aggravanti bilanciabili, né considerano che l'equivalenza è stata espressamente motivata anche per il fatto che "ciascuno degli imputati è gravato da recidiva qualificata", il che aumenta il peso degli elementi negativi a bilanciamento delle concesse attenuanti (è appena il caso di rilevare che le scuse degli imputati alla famiglia della vittima ed alla Corte non avrebbero potuto influire in alcun modo sulle valutazioni in tema di dosimetria della pena, non costituendo di per sé indici di merite- volezza). 3. In conclusione, tutti i ricorsi devono essere respinti, con le conse- guenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi d