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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 28662/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -1 N. 42717/2022 RG.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando vizio motivazionale e violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen. e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Lamenta che la Corte territoriale, ai fini del diniego, abbia valorizzato la circostanza aggravante dell'incidente che sin dal primo grado è stata esclusa.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Con memoria del 23/3/2023l a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si è insistito per l'accoglimento del ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata- mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con la circostanza che la condotta in contestazione non presentasse un grado di offen- sività così marginale da giustificarne l'applicazione.

Ed invero, per i giudici del gravame del merito , se solo si considera che, in ogni caso , nell' occorso il Ghirelli non ha saputo mantenere il necessario controllo del proprio veicolo (tanto da im- pattare, da solo e senza che vi fosse alcun elemento esterno atto a disturbare la sua guida, contro una colonnina posta ai margini della strada , ovviamente al di fuori della carreggiata viabile) ed è risultato avere una concentrazione di Là nel sangue di non poco superiore rispetto ai limiti previsti dalla norma incriminatrice che rendeva, anche esternamente , il suo equilibrio precario (il tutto come de- scritto nel verbale di accertamenti urgenti in atti e riferito in dibattimento dal teste indotto dal P.M.).

Diversamente da quanto opina il ricorrente, dunque, indipendentemente dalla ritenuta insussistenza dell'aggravante, i giudici di appello hanno valorizzato un dato di fatto incontestato, ovvero che l'odierno ricorrente è rimasto coinvolto in un sinistro stradale, danneggiando un contatore del gas presente ai margini della carreggiata.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., deile modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

N. 42717/2022 RG.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -1 N. 42717/2022 RG. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando vizio motivazionale e violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen. e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Lamenta che la Corte territoriale, ai fini del diniego, abbia valorizzato la circostanza aggravante dell'incidente che sin dal primo grado è stata esclusa. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Con memoria del 23/3/2023l a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si è insistito per l'accoglimento del ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata- mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con la circostanza che la condotta in contestazione non presentasse un grado di offen- sività così marginale da giustificarne l'applicazione. Ed invero, per i giudici del gravame del merito , se solo si considera che, in ogni caso , nell' occorso il Ghirelli non ha saputo mantenere il necessario controllo del proprio veicolo (tanto da im- pattare, da solo e senza che vi fosse alcun elemento esterno atto a disturbare la sua guida, contro una colonnina posta ai margini della strada , ovviamente al di fuori della carreggiata viabile) ed è risultato avere una concentrazione di Là nel sangue di non poco superiore rispetto ai limiti previsti dalla norma incriminatrice che rendeva, anche esternamente , il suo equilibrio precario (il tutto come de- scritto nel verbale di accertamenti urgenti in atti e riferito in dibattimento dal teste indotto dal P.M.). Diversamente da quanto opina il ricorrente, dunque, indipendentemente dalla ritenuta insussistenza dell'aggravante, i giudici di appello hanno valorizzato un dato di fatto incontestato, ovvero che l'odierno ricorrente è rimasto coinvolto in un sinistro stradale, danneggiando un contatore del gas presente ai margini della carreggiata. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., deile modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). N. 42717/2022 RG. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 Il C
Sentenza Cassazione n. 28662/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris