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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 29617/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché della [OSCURATO:PERSONA] Generali s.r.I.; 11 / 12) 1315 avverso l'ordinanza del 05/A-1/20215 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 dicembre 2025, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto emesso il 5 novembre 2025 dal Giudice per le.indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con cui era stato disposto il sequestro preventivo - finalizzato alle successive confische previste dagli artt. 648-quater cod. pen. fino alla concorrenza del 1N valore di euro 360.170,00, e 12-bis del d.

Igs.n. 74 del 2000, per importo di euro 213.000,00 - per i reati di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ex art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, rigettando l'istanza di riesame avanzata dalla difesa.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, mediante difensore.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, muovendo dall'analisi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 14 del 2019, la parte lamenta il mancato riconoscimento dell'esistenza di un gruppo di fatto di imprese in capo all'odierno indagato, che dovrebbe condurre ad una diversa valutazione dei fatti per cui si procede.

2.2. Con un secondo e un terzo motivo di ricorso, si contesta la violazione dell'art. 2634 cod. civ., in ordine all'esistenza del danno patrimoniale.

2.2.1. Per quanto concerne il secondo motivo, la difesa evidenzia che i trasferimenti di denaro sul conto personale dell'indagato erano e sono assistiti da obbligo restitutorio, come attestato dalla causale degli stessi, nonché riconosciuto dal Tribunale del riesame.

Pertanto, si sarebbe configurato un rapporto di credito tra l'indagato e la società erogante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non un danno patrimoniale in capo a quest'ultima.

2.2.2. In merito al terzo motivo, il ricorrente ribadisce l'inesistenza del danno patrimoniale per la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sostenendo invece una temporanea perdita di liquidità della stessa, a fronte dell'instaurazione di un rapporto credito-debito tra la società e l'indagato e la soddisfazione di esigenze di altre società del gruppo, documentalmente provate con apposita memoria data 23 dicembre 2025.

2.3. Con un quarto motivo, si censura l'esistenza del dolo specifico.

In primo luogo, parte ricorrente rileva che l'indagato non avrebbe inteso arrecare un danno patrimoniale alla società amministrata, bensì avrebbe agito al fine di assistere altra società del gruppo per il pagamento di debiti tributari.

In secondo luogo, censura il provvedimento impugnato nella parte in cui fa derivare dal trasferimento di denaro la volontà dell'indagato di non restituire quanto ottenuto.

Ad avviso della difesa, in tal modo si sovrapporrebbe il piano materiale a quello soggettivo.

A sostegno dell'assenza della concretizzazione del danno in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., si mette altresì in luce il fatto che è in corso il pagamento dei debiti contratti dalla stessa, la cui procedura di recupero è stata avviata nel gennaio 2025.

2.4. Con un ultimo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, sostenendo l'insussistenza sia degli atti fraudolenti sia dell'elemento soggettivo del reato contestato.

22.4.1. In merito al primo profilo, secondo la prospettazione difensiva le condotte dell'indagato sarebbero trasparenti, effettive e reali, nonché assistite dalla finalità lecita di pagare il debito tributario della società del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

2.4.2. Per quanto concerne il secondo profilo, la parte deduce che la motivazione alla base della condotta è di per sé idonea ad escludere la sussistenza del dolo specifico, aggiungendo che, in ogni caso, a garanzia del credito della società [OSCURATO:PERSONA] derivante dalla stessa, ci sarebbe il patrimonio dell'indagato, il quale è ampiamente capiente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, in cui rientrano, per costante giurisprudenza, la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, in quanto derivanti dall'inosservanza di precise norme processuali, nonché quei vizi della motivazione così radicali da rendere il percorso argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, di conseguenza, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Pertanto, non può essere denunciata l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può contestarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 3, n. 8028 del 28/01/2026; Sez. 3, n. 7721 del 05/12/2025; Sez.

U., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

Tali principi trovano applicazione nel caso di specie, in cui il ricorso è inammissibile, poiché, in parte, attiene a questioni già presentate innanzi al Tribunale del riesame e dal medesimo vagliate e disattese e, in parte, evidenzia questioni teoriche, senza spiegare analiticamente come le norme richiamate possano trovare applicazione nel caso di specie.

2. Il primo motivo di ricorso, con cui la difesa sostiene la non configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale - quale reato presupposto dell'autoriciclaggio - in ragione dell'asserita esistenza di un gruppo di fatto di imprese riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La mera allegazione, da parte della difesa, dell'esistenza di un gruppo di imprese, facente capo all'imputato, non è di per sé sufficiente ad escludere l'ingiustizia del profitto, atteso che la disciplina di riferimento richiede a tal fine la rilevabilità di concreti vantaggi compensativi, conseguiti o quantomeno prevedibili, derivanti dall'appartenenza al gruppo.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato la sussistenza del conflitto d'interessi e non hanno ravvisato l'esistenza di alcun vantaggio per la società danneggiata, rilevando come le somme in questione siano state esclusivamente trasferite da una società 3all'altra, in assenza di qualsivoglia garanzia di rientro.

Come ben evidenziato nel provvedimento impugnato, i vantaggi compensativi devono presentare i requisiti di certezza e congruità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio inizialmente sopportato dalla società erogante, mentre la prevedibilità del vantaggio deve essere verificabile attraverso idonee ed attendibili documentazioni della holding e della società eterodiretta; elementi che nel caso di specie sono del tutto assenti.

Le deduzioni del ricorrente si risolvono, pertanto, in un discorso puramente teorico, riproduttivo del dettato normativo e giurisprudenziale, in assenza di idonea dimostrazione della loro incidenza al caso concreto.

3. Con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione dell'art. 2634 cod. civ., in ordine all'esistenza del danno patrimoniale, è sufficiente rilevare che la difesa confonde la titolarità effettiva del denaro con la titolarità di un diritto di credito nei confronti del soggetto che ha operato Ella distrazione.

Tale ultima posizione giuridica è, del resto, quella che normalmente si configura in capo a soggetti danneggiati o defraudati nei confronti del danneggiante o dell'autore della frode, essendo l'illecito il presupposto dell'insorgere di un diritto di credito avente ad oggetto la restituzione di quanto sottratto.

La sussistenza di tale diritto di credito non può escludere, ma anzi conferma, la configurabilità dei reati contestati.

Più specificamente in merito al terzo motivo, con cui la parte contesta l'insussistenza dell'ingiusto profitto, va osservato, inoltre, che nel decreto di sequestro e nell'ordinanza di conferma del medesimo è spiegato in modo dettagliato quale sia stato il profitto nei fatti per cui si procede; considerazione di merito con cui la difesa non può confrontarsi. kélgEP—Zi522.2i Ne deriva la manifesta infondatezza di tali doglianze.

4. Il quarto motivo avente ad oggetto l'insussistenza del dolo specifico del reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ. è inammissibile, perché non riferito a violazione di legge, ma a vizio motivazionale.

Non si contesta l'interpretazione della disposizione richiamata, ma la circostanza che l'indagato abbia inteso arrecare un danno patrimoniale alla società amministrata.

La difesa opera il tentativo - non consentito in sede di legittimità - di accreditare una ricostruzione alternativa dei fatti, secondo cui l'indagato aveva intenzione di restituire quanto ottenuto, chiamando la circostanza che il pagamento dei debiti contratti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe in corso.

5. Il quinto motivo, relativo all'insussistenza degli atti fraudolenti e dell'elemento soggettivo del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte disciplinato all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, è altresì inammissibile, limitandosi la difesa ad 4esaminare la normativa vigente, senza effettuare alcuna contestazione in diritto e non potendo contestare sul piano fattuale la ricostruzione del meccanismo fraudolento messo in piedi dall'indagato, da cui il dolo specifico - secondo lo standard indiziario tipico della fase cautelare - emerge con sufficiente chiarezza.

6. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché della [OSCURATO:PERSONA] Generali s.r.I.; 11 / 12) 1315 avverso l'ordinanza del 05/A-1/20215 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 dicembre 2025, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto emesso il 5 novembre 2025 dal Giudice per le.indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con cui era stato disposto il sequestro preventivo - finalizzato alle successive confische previste dagli artt. 648-quater cod. pen. fino alla concorrenza del 1N valore di euro 360.170,00, e 12-bis del d. Igs.n. 74 del 2000, per importo di euro 213.000,00 - per i reati di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ex art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, rigettando l'istanza di riesame avanzata dalla difesa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, mediante difensore. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, muovendo dall'analisi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 14 del 2019, la parte lamenta il mancato riconoscimento dell'esistenza di un gruppo di fatto di imprese in capo all'odierno indagato, che dovrebbe condurre ad una diversa valutazione dei fatti per cui si procede. 2.2. Con un secondo e un terzo motivo di ricorso, si contesta la violazione dell'art. 2634 cod. civ., in ordine all'esistenza del danno patrimoniale. 2.2.1. Per quanto concerne il secondo motivo, la difesa evidenzia che i trasferimenti di denaro sul conto personale dell'indagato erano e sono assistiti da obbligo restitutorio, come attestato dalla causale degli stessi, nonché riconosciuto dal Tribunale del riesame. Pertanto, si sarebbe configurato un rapporto di credito tra l'indagato e la società erogante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non un danno patrimoniale in capo a quest'ultima. 2.2.2. In merito al terzo motivo, il ricorrente ribadisce l'inesistenza del danno patrimoniale per la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sostenendo invece una temporanea perdita di liquidità della stessa, a fronte dell'instaurazione di un rapporto credito-debito tra la società e l'indagato e la soddisfazione di esigenze di altre società del gruppo, documentalmente provate con apposita memoria data 23 dicembre 2025. 2.3. Con un quarto motivo, si censura l'esistenza del dolo specifico. In primo luogo, parte ricorrente rileva che l'indagato non avrebbe inteso arrecare un danno patrimoniale alla società amministrata, bensì avrebbe agito al fine di assistere altra società del gruppo per il pagamento di debiti tributari. In secondo luogo, censura il provvedimento impugnato nella parte in cui fa derivare dal trasferimento di denaro la volontà dell'indagato di non restituire quanto ottenuto. Ad avviso della difesa, in tal modo si sovrapporrebbe il piano materiale a quello soggettivo. A sostegno dell'assenza della concretizzazione del danno in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., si mette altresì in luce il fatto che è in corso il pagamento dei debiti contratti dalla stessa, la cui procedura di recupero è stata avviata nel gennaio 2025. 2.4. Con un ultimo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, sostenendo l'insussistenza sia degli atti fraudolenti sia dell'elemento soggettivo del reato contestato. 22.4.1. In merito al primo profilo, secondo la prospettazione difensiva le condotte dell'indagato sarebbero trasparenti, effettive e reali, nonché assistite dalla finalità lecita di pagare il debito tributario della società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 2.4.2. Per quanto concerne il secondo profilo, la parte deduce che la motivazione alla base della condotta è di per sé idonea ad escludere la sussistenza del dolo specifico, aggiungendo che, in ogni caso, a garanzia del credito della società [OSCURATO:PERSONA] derivante dalla stessa, ci sarebbe il patrimonio dell'indagato, il quale è ampiamente capiente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, in cui rientrano, per costante giurisprudenza, la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, in quanto derivanti dall'inosservanza di precise norme processuali, nonché quei vizi della motivazione così radicali da rendere il percorso argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, di conseguenza, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Pertanto, non può essere denunciata l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può contestarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 3, n. 8028 del 28/01/2026; Sez. 3, n. 7721 del 05/12/2025; Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Tali principi trovano applicazione nel caso di specie, in cui il ricorso è inammissibile, poiché, in parte, attiene a questioni già presentate innanzi al Tribunale del riesame e dal medesimo vagliate e disattese e, in parte, evidenzia questioni teoriche, senza spiegare analiticamente come le norme richiamate possano trovare applicazione nel caso di specie. 2. Il primo motivo di ricorso, con cui la difesa sostiene la non configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale - quale reato presupposto dell'autoriciclaggio - in ragione dell'asserita esistenza di un gruppo di fatto di imprese riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La mera allegazione, da parte della difesa, dell'esistenza di un gruppo di imprese, facente capo all'imputato, non è di per sé sufficiente ad escludere l'ingiustizia del profitto, atteso che la disciplina di riferimento richiede a tal fine la rilevabilità di concreti vantaggi compensativi, conseguiti o quantomeno prevedibili, derivanti dall'appartenenza al gruppo. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato la sussistenza del conflitto d'interessi e non hanno ravvisato l'esistenza di alcun vantaggio per la società danneggiata, rilevando come le somme in questione siano state esclusivamente trasferite da una società 3all'altra, in assenza di qualsivoglia garanzia di rientro. Come ben evidenziato nel provvedimento impugnato, i vantaggi compensativi devono presentare i requisiti di certezza e congruità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio inizialmente sopportato dalla società erogante, mentre la prevedibilità del vantaggio deve essere verificabile attraverso idonee ed attendibili documentazioni della holding e della società eterodiretta; elementi che nel caso di specie sono del tutto assenti. Le deduzioni del ricorrente si risolvono, pertanto, in un discorso puramente teorico, riproduttivo del dettato normativo e giurisprudenziale, in assenza di idonea dimostrazione della loro incidenza al caso concreto. 3. Con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione dell'art. 2634 cod. civ., in ordine all'esistenza del danno patrimoniale, è sufficiente rilevare che la difesa confonde la titolarità effettiva del denaro con la titolarità di un diritto di credito nei confronti del soggetto che ha operato Ella distrazione. Tale ultima posizione giuridica è, del resto, quella che normalmente si configura in capo a soggetti danneggiati o defraudati nei confronti del danneggiante o dell'autore della frode, essendo l'illecito il presupposto dell'insorgere di un diritto di credito avente ad oggetto la restituzione di quanto sottratto. La sussistenza di tale diritto di credito non può escludere, ma anzi conferma, la configurabilità dei reati contestati. Più specificamente in merito al terzo motivo, con cui la parte contesta l'insussistenza dell'ingiusto profitto, va osservato, inoltre, che nel decreto di sequestro e nell'ordinanza di conferma del medesimo è spiegato in modo dettagliato quale sia stato il profitto nei fatti per cui si procede; considerazione di merito con cui la difesa non può confrontarsi. kélgEP—Zi522.2i Ne deriva la manifesta infondatezza di tali doglianze. 4. Il quarto motivo avente ad oggetto l'insussistenza del dolo specifico del reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ. è inammissibile, perché non riferito a violazione di legge, ma a vizio motivazionale. Non si contesta l'interpretazione della disposizione richiamata, ma la circostanza che l'indagato abbia inteso arrecare un danno patrimoniale alla società amministrata. La difesa opera il tentativo - non consentito in sede di legittimità - di accreditare una ricostruzione alternativa dei fatti, secondo cui l'indagato aveva intenzione di restituire quanto ottenuto, chiamando la circostanza che il pagamento dei debiti contratti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe in corso. 5. Il quinto motivo, relativo all'insussistenza degli atti fraudolenti e dell'elemento soggettivo del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte disciplinato all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, è altresì inammissibile, limitandosi la difesa ad 4esaminare la normativa vigente, senza effettuare alcuna contestazione in diritto e non potendo contestare sul piano fattuale la ricostruzione del meccanismo fraudolento messo in piedi dall'indagato, da cui il dolo specifico - secondo lo standard indiziario tipico della fase cautelare - emerge con sufficiente chiarezza. 6. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M
Decreto Cassazione n. 29617/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris