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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23327/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21 dicembre 2020, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per diversi episodi di ricettazione, furto e resistenza a pubblico ufficiale rispettivamente ascritti. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'erroneità della motivazione relativamente alla violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., posto che il ricorrente era imputato di ricettazione (capo 1) ed era invece stato condannato per furto aggravato; si era infatti proceduto con rito abbreviato e l'imputato non aveva avuto modo di confrontarsi con la diversa condotta di furto che non era contestata nel capo di imputazione, che non conteneva l'indicazione della data e del luogo del furto, della condotta di impossessamento e di sottrazione e delle modalità e delle circostanze delle suddette condotte. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che la Corte di appello non aveva spiegato perché il fatto che l'imputato stava utilizzando il motociclo con l'allarme ancora attivato avrebbe fornito la prova del furto piuttosto che per quello di ricettazione; nessuna valutazione era stata poi effettuata sulla attendibilità del riconoscimento del ricorrente. 1.3 Il difensore lamenta che con il terzo motivo di appello si era ribadita la mancanza assoluta di certezza in ordine al riconoscimento, ma la motivazione della Corte di appello sul punto era illogica, perché si basava sulla presunzione che la polizia giudiziaria avesse conservato memoria visiva delle fattezze fisiche del soggetto inseguito. 1.4 Relativamente al reato di cui all'art. 337 cod.pen., il difensore rileva che la Corte di appello aveva ritenuto che non si potesse parlare di mera opposizione passiva agli agenti operanti, non applicando i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità che aveva escluso la sussistenza del delitto di resistenza allorchè "l'atto del divincolarsi" si risolva in una mera resistenza passiva, caratterizzata da un uso modesto della forza, non specificamente diretto contro il pubblico ufficiale e dunque tale da esprimere la volontà di non collaborare al compimento dell'atto. 1.5 Il difensore eccepisce che non si poteva ritenere validamente contestata l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod.pen., che non poteva essere ricavata dalla descrizione del fatto storico. 1.6 Il difensore lamenta l'erronea motivazione della Corte di appello nella parte in cui aveva rigettato il motivo di appello con il quale si era chiesto, la riqualificazione della ipotesi di cui al capo 8) nella ipotesi di tentato furto, non essendo stato considerato che la sottrazione del bene non si era in alcun modo perfezionata, per cui la condotta violenta adoperata per darsi alla fuga non poteva integrare l'ipotesi della rapina impropria tentata, bensì quella dei distinti reati di furto aggravato e della presunta resistenza. 1.7 Il difensore eccepisce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la Corte di appello aveva ritenuto sussistente la recidiva contestata: erano stati evidenziati i precedenti penali dell'imputato, senza valutare le circostanze del caso concreto e senza motivare adeguatamente se la reiterazione del reato fosse sintomo di effettiva riprovevolezza della condotta e pericolosità del suo autore. 1.8 II difensore osserva che la sentenza impugnata era priva di idonea motivazione nella parte in cui aveva ritenuto di non concedere le attenuanti generiche, visto che si componeva di mere formule di stile.

2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore rileva che sarebbe stato onere del giudice del gravame argomentare in maniera congrua sull'espressa richiesta relativa al riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre si era fatto riferimento soltanto alla gravità del fatto; neppure vi era motivazione congrua sulla pena irrogata.

3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 3.1 II difensore lamenta che la Corte di appello aveva respinto le richieste della difesa relative alla eccessività della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche; evidenzia che i ricorrenti avevano commesso i reati spinti da una situazione economica di grave indigenza e che già in sede di interrogatorio di garanzia avevano ammesso gli addebiti. 3.2 II difensore presentava poi memoria scritta, nella quale insisteva nei motivi di ricorso.

4. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si osserva come da tempo nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, [OSCURATO:PERSONA]); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258975 - 01) Nel caso in esame, il ricorrente aveva la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione a lui mossa, senza che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa, posto che, come correttamente osservato dalla Corte di appello, nel capo di imputazione n.1 erano indicati gli elementi di fatto sui quali si basava la riqualificazione del fatto, quali la data del commesso reato, il luogo ove lo stesso era avvenuto e le modalità del fatto.

Sul punto deve essere ribadito che "in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'imputato fosse stato posto nella condizione di difendersi in relazione al reato di furto ritenuto in sentenza in quanto la contestazione originaria di ricettazione indicava la data del furto, il luogo in cui era avvenuto e l'oggetto della refurtiva, elementi dai quali era agevole individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte)." (Sez.5, Sentenza n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403 - 01). 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato come il fatto che gli agenti di polizia giudiziaria siano intervenuti quando l'imputato stava utilizzando il motociclo rubato con ancora l'allarme attivato, comportava che si fosse nella piena flagranza del reato; anche tale motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 1.2 Relativamente al terzo motivo di ricorso, in cui si contesta il riconoscimento dell'imputato da parte degli agenti di polizia giudiziaria, si deve ) precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti evidenziato a pag.6 della sentenza impugnata (come già aveva fatto la sentenza di primo grado), con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che gli agenti operanti hanno riconosciuto l'imputato "per una cicatrice dello stesso sul sopracciglio sinistro e in quanto già noto per altri precedenti" (pag.2 sentenza di primo grado). 1.4 Sul quarto motivo di ricorso, lo stesso non si confronta in alcun modo con la sentenza di appello, che ha osservato che l'imputato, dopo essere fuggito a piedi, aveva avuto dapprima una colluttazione con uno degli agenti per sottrarsi all'arresto, ripresa subito dopo, tanto che era dovuto intervenire un secondo agente; pertanto, si deve ritenere che il ricorrente abbia messo in atto un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale e non una semplice reazione al suo atto (sul punto vedi Sez. 5, n.8379 del 27/09/2013, Rodrigo, Rv. 259043)- 1.5 Quanto alla eccezione di mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod.pen. si deve rilevare che, avendo il ricorrente chiesto di procedersi con rito abbreviato, aveva accettato di affrontare il giudizio allo stato degli atti, con la completa conoscenza degli stessi e quindi anche del fatto che il motociclo era stato sottratto da un'area di parcheggio priva di sistema di sorveglianza, e quindi esposto per necessità alla pubblica fede. 1.6 La richiesta di riqualificazione della tentata rapina di cui al capo 8) in tentato furto non considera che è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità. (Sez.

U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012, Rv. 253153-01); ciò è esattamente quanto avvenuto nel caso in esame, come emerge dalla semplice lettura del capo di imputazione. 1.7 Quanto al motivo di ricorso relativo alla recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nella pag.10 della sentenza impugnata, evidenziando che i precedenti penali dell'imputato per furto e tentato furto andavano letti come una "ulteriore, persistente e intensificata dedizione dell'imputato al compimento di azioni tendenti al procacciamento di profitti illeciti", con motivazione esente da censure. 1.8 Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, vista la motivazione della Corte di appello che ha rilevato la capacità a delinquere dell'imputato e le modalità violente dell'azione; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01)

2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1 Deve infatti ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è proprio la suindicata nneritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; nel caso in esame, a fronte della motivazione della Corte di appello che evidenziato le modalità violente del fatto e i precedenti dell'imputato, il ricorrente non ha indicato alcun elemento a tale proposito, limitandosi a richiamare i motivi di appello, con conseguente genericità del motivo. 2.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243)

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1 II ricorso non si confronta infatti con la motivazione della Corte di appello, che ha sottolineato l'elevata capacità a delinquere dei ricorrenti, gravati entrambi di 8 precedenti penalii e il fatto che l'ammissione degli addebiti non aveva fornito alcun contributo utile; richiamati i principi giurisprudenziali di cui sopra, ed avendo la Corte di appello motivato sia sulla dosimetria della pena che sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, si deve quindi concludere per la manifesta infondatezza del ricorso 2.Tutti i ricorsi devono, pertanto dichiarato inammissibili.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21 dicembre 2020, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per diversi episodi di ricettazione, furto e resistenza a pubblico ufficiale rispettivamente ascritti. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'erroneità della motivazione relativamente alla violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., posto che il ricorrente era imputato di ricettazione (capo 1) ed era invece stato condannato per furto aggravato; si era infatti proceduto con rito abbreviato e l'imputato non aveva avuto modo di confrontarsi con la diversa condotta di furto che non era contestata nel capo di imputazione, che non conteneva l'indicazione della data e del luogo del furto, della condotta di impossessamento e di sottrazione e delle modalità e delle circostanze delle suddette condotte. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che la Corte di appello non aveva spiegato perché il fatto che l'imputato stava utilizzando il motociclo con l'allarme ancora attivato avrebbe fornito la prova del furto piuttosto che per quello di ricettazione; nessuna valutazione era stata poi effettuata sulla attendibilità del riconoscimento del ricorrente. 1.3 Il difensore lamenta che con il terzo motivo di appello si era ribadita la mancanza assoluta di certezza in ordine al riconoscimento, ma la motivazione della Corte di appello sul punto era illogica, perché si basava sulla presunzione che la polizia giudiziaria avesse conservato memoria visiva delle fattezze fisiche del soggetto inseguito. 1.4 Relativamente al reato di cui all'art. 337 cod.pen., il difensore rileva che la Corte di appello aveva ritenuto che non si potesse parlare di mera opposizione passiva agli agenti operanti, non applicando i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità che aveva escluso la sussistenza del delitto di resistenza allorchè "l'atto del divincolarsi" si risolva in una mera resistenza passiva, caratterizzata da un uso modesto della forza, non specificamente diretto contro il pubblico ufficiale e dunque tale da esprimere la volontà di non collaborare al compimento dell'atto. 1.5 Il difensore eccepisce che non si poteva ritenere validamente contestata l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod.pen., che non poteva essere ricavata dalla descrizione del fatto storico. 1.6 Il difensore lamenta l'erronea motivazione della Corte di appello nella parte in cui aveva rigettato il motivo di appello con il quale si era chiesto, la riqualificazione della ipotesi di cui al capo 8) nella ipotesi di tentato furto, non essendo stato considerato che la sottrazione del bene non si era in alcun modo perfezionata, per cui la condotta violenta adoperata per darsi alla fuga non poteva integrare l'ipotesi della rapina impropria tentata, bensì quella dei distinti reati di furto aggravato e della presunta resistenza. 1.7 Il difensore eccepisce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la Corte di appello aveva ritenuto sussistente la recidiva contestata: erano stati evidenziati i precedenti penali dell'imputato, senza valutare le circostanze del caso concreto e senza motivare adeguatamente se la reiterazione del reato fosse sintomo di effettiva riprovevolezza della condotta e pericolosità del suo autore. 1.8 II difensore osserva che la sentenza impugnata era priva di idonea motivazione nella parte in cui aveva ritenuto di non concedere le attenuanti generiche, visto che si componeva di mere formule di stile. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore rileva che sarebbe stato onere del giudice del gravame argomentare in maniera congrua sull'espressa richiesta relativa al riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre si era fatto riferimento soltanto alla gravità del fatto; neppure vi era motivazione congrua sulla pena irrogata. 3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 3.1 II difensore lamenta che la Corte di appello aveva respinto le richieste della difesa relative alla eccessività della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche; evidenzia che i ricorrenti avevano commesso i reati spinti da una situazione economica di grave indigenza e che già in sede di interrogatorio di garanzia avevano ammesso gli addebiti. 3.2 II difensore presentava poi memoria scritta, nella quale insisteva nei motivi di ricorso. 4. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si osserva come da tempo nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, [OSCURATO:PERSONA]); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258975 - 01) Nel caso in esame, il ricorrente aveva la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione a lui mossa, senza che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa, posto che, come correttamente osservato dalla Corte di appello, nel capo di imputazione n.1 erano indicati gli elementi di fatto sui quali si basava la riqualificazione del fatto, quali la data del commesso reato, il luogo ove lo stesso era avvenuto e le modalità del fatto. Sul punto deve essere ribadito che "in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'imputato fosse stato posto nella condizione di difendersi in relazione al reato di furto ritenuto in sentenza in quanto la contestazione originaria di ricettazione indicava la data del furto, il luogo in cui era avvenuto e l'oggetto della refurtiva, elementi dai quali era agevole individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte)." (Sez.5, Sentenza n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403 - 01). 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato come il fatto che gli agenti di polizia giudiziaria siano intervenuti quando l'imputato stava utilizzando il motociclo rubato con ancora l'allarme attivato, comportava che si fosse nella piena flagranza del reato; anche tale motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 1.2 Relativamente al terzo motivo di ricorso, in cui si contesta il riconoscimento dell'imputato da parte degli agenti di polizia giudiziaria, si deve ) precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti evidenziato a pag.6 della sentenza impugnata (come già aveva fatto la sentenza di primo grado), con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che gli agenti operanti hanno riconosciuto l'imputato "per una cicatrice dello stesso sul sopracciglio sinistro e in quanto già noto per altri precedenti" (pag.2 sentenza di primo grado). 1.4 Sul quarto motivo di ricorso, lo stesso non si confronta in alcun modo con la sentenza di appello, che ha osservato che l'imputato, dopo essere fuggito a piedi, aveva avuto dapprima una colluttazione con uno degli agenti per sottrarsi all'arresto, ripresa subito dopo, tanto che era dovuto intervenire un secondo agente; pertanto, si deve ritenere che il ricorrente abbia messo in atto un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale e non una semplice reazione al suo atto (sul punto vedi Sez. 5, n.8379 del 27/09/2013, Rodrigo, Rv. 259043)- 1.5 Quanto alla eccezione di mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod.pen. si deve rilevare che, avendo il ricorrente chiesto di procedersi con rito abbreviato, aveva accettato di affrontare il giudizio allo stato degli atti, con la completa conoscenza degli stessi e quindi anche del fatto che il motociclo era stato sottratto da un'area di parcheggio priva di sistema di sorveglianza, e quindi esposto per necessità alla pubblica fede. 1.6 La richiesta di riqualificazione della tentata rapina di cui al capo 8) in tentato furto non considera che è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità. (Sez. U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012, Rv. 253153-01); ciò è esattamente quanto avvenuto nel caso in esame, come emerge dalla semplice lettura del capo di imputazione. 1.7 Quanto al motivo di ricorso relativo alla recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nella pag.10 della sentenza impugnata, evidenziando che i precedenti penali dell'imputato per furto e tentato furto andavano letti come una "ulteriore, persistente e intensificata dedizione dell'imputato al compimento di azioni tendenti al procacciamento di profitti illeciti", con motivazione esente da censure. 1.8 Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, vista la motivazione della Corte di appello che ha rilevato la capacità a delinquere dell'imputato e le modalità violente dell'azione; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01) 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1 Deve infatti ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata nneritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; nel caso in esame, a fronte della motivazione della Corte di appello che evidenziato le modalità violente del fatto e i precedenti dell'imputato, il ricorrente non ha indicato alcun elemento a tale proposito, limitandosi a richiamare i motivi di appello, con conseguente genericità del motivo. 2.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243) 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1 II ricorso non si confronta infatti con la motivazione della Corte di appello, che ha sottolineato l'elevata capacità a delinquere dei ricorrenti, gravati entrambi di 8 precedenti penalii e il fatto che l'ammissione degli addebiti non aveva fornito alcun contributo utile; richiamati i principi giurisprudenziali di cui sopra, ed avendo la Corte di appello motivato sia sulla dosimetria della pena che sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, si deve quindi concludere per la manifesta infondatezza del ricorso 2.Tutti i ricorsi devono, pertanto dichiarato inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorre
Sentenza Cassazione n. 23327/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris