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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28348/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 ottobre 2019 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere sofferta dall'8 agosto 2012 al 29 giugno 2015.

Con sentenza del 7 gennaio 2014, all'esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.

Da questo reato egli è stato assolto, per non aver commesso il fatto, dalla Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 29 giugno 2015.

La sentenza di assoluzione è passata in giudicato in data 11 dicembre 2015.

2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. considerando rilevanti in tal senso: «i plurimi incontri ospitati in casa» dopo l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca di 'ndrangheta insediata a Monasterace e cognato di [OSCURATO:PERSONA]; l'inserimento in contesti illeciti, desumibile dal contenuto di una conversazione col nipote dalla quale emerge che l'istante deteneva un'arma non denunciata; la constatazione che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, egli si avvalse della facoltà di non rispondere e non fornì spiegazioni riguardo alle riunioni succedutesi dopo l'uccisione del cognato, riunioni che furono «inquadrate quali summit di 'ndrangheta» e, pur in assenza di notizie specifiche sul loro contenuto, facevano ragionevolmente ritenere che [OSCURATO:PERSONA] potesse far parte di un circuito criminale.

3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore dell'imputato il quale deduce, con unico articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione.

Sostiene il ricorrente che, nel ritenere la condotta dell'imputato idonea a condizionare e mantenere la privazione della libertà personale, la Corte di appello non avrebbe considerato le ragioni poste a fondamento dell'assoluzione, che non ha trovato causa in elementi di prova acquisiti dopo l'esecuzione della misura o nel corso del giudizio, bensì nella compiuta lettura del compendio indiziario quale risultava già nel momento della applicazione della cautela.

Osserva che l'ordinanza impugnata ha qualificato come gravemente colposi comportamenti quali: la partecipazione ad incontri con familiari dei quali è ignoto il contenuto; la supposta disponibilità di un'arma mai rinvenuta, per la cui detenzione [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato neppure indagato e il cui possesso non sarebbe comunque, da sé solo, un grave indizio della partecipazione ad una associazione mafiosa; l'essersi avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia.

Nel ricorso si sottolinea, inoltre, che, come emerge dalle intercettazioni telefoniche, [OSCURATO:PERSONA], invitato da [OSCURATO:PERSONA] ad un pranzo cui avrebbero dovuto partecipare esponenti di spicco della mafia, si rifiutò di prendervi parte e l'ordinanza non chiarisce in che modo, a fronte dell'accertato rifiuto di partecipare ad un pranzo con «presunti mafiosi», la partecipazione a riunioni familiari possa essere significativa di colpa grave.

Rileva, inoltre che, nel doveroso rispetto per le strategie difensive, occorre usare particolare cautela nel valutare come colpa ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione le scelte processuali adottate dopo la perdita della libertà e non si comprende in che modo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, rendendo dichiarazioni, «disinnescare le congetture» sulle quali era fondata l'ipotesi accusatoria.

4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.

Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi 'ingiusta', in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.

U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

La sentenza delle Sezioni unite n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 ha chiarito che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, quindi deve ricalcare quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; dall'altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente.

Muovendo da queste premesse, la sentenza in parola ha chiarito che una condotta, già ritenuta idonea a integrare il grave quadro indiziario, può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione, quando l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura venga accertata sulla base di elementi emersi in un momento successivo a quello della sua adozione; ma quella stessa condotta non può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione ove si accerti che tali condizioni difettavano ab origine e a tale accertamento il giudice della cognizione pervenga «sulla base degli stessi precisi elementi» che erano a disposizione del giudice della cautela «e in ragione esclusivamente di una loro diversa vautazione».

In questi casi, sottolinea la sentenza, «la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa [...] in forza dello stesso meccanismo "causale" che governa l'operatività della condizione in parola».

La rilevanza della condotta ostativa, «si misura, infatti, non sulla influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sulla idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa» (pagg. 31 e 32 della motivazione).

3. Per meglio comprendere il caso in esame occorre ripercorrere brevemente la vicenda e gli snodi argomentativi che hanno condotto al proscioglimento del ricorrente.

Come risulta dall'ordinanza impugnata, l'intera impostazione accusatoria prendeva le mosse dalle vicende conseguenti all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] (cognato di [OSCURATO:PERSONA] e capo della cosca di Monasterace), interpretata dagli inquirenti come risposta all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], capo di una cosca rivale.

In questo contesto, erano state monitorate alcune riunioni svoltesti a casa di [OSCURATO:PERSONA] alle quali avevano partecipato i figli, il genero e i cugini del boss ucciso.

Oltre a ciò era emerso che, nell'agosto 2009 (prima dell'uccisione, avvenuta nel giugno del 2010), [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] ad un pranzo - organizzato per il rientro in Italia di un parente emigrato in Australia - al quale avrebbero preso parte esponenti di spicco delle cosche locali.

Infine, era stata intercettata una conversazione intercorsa il 26 gennaio 2010, all'interno di una autovettura, tra [OSCURATO:PERSONA] e il nipote [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale quest'ultimo aveva fatto riferimento ad un'arma che intendeva acquistare comparandola con altra in possesso dello zio e affermando: «è identica alla vostra, è identica».

La Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha valutato tale quadro indiziario (sulla base del quale il G.u.p. aveva pronunciato una sentenza di condanna) insufficiente a provare che - al di là dei rapporti di parentela che lo legano ad alcuni esponenti di spicco della 'ndrangeta - [OSCURATO:PERSONA] fosse partecipe di tale associazione a delinquere.

Ha sottolineato in proposito: - che i rapporti di parentela e affinità con esponenti di una associazione di tipo mafioso sono dati di per sé privi di valenza indiziaria; - che non è possibile estendere la qualità soggettiva di partecipi alla associazione mafiosa a tutti coloro che siano stati invitati ad un pranzo svoltosi in un ristorante, in occasione del rientro in Italia di un parente, per il solo fatto che tra gli invitati vi siano personaggi di elevato spessore criminale; - che, secondo quanto riferito dagli inquirenti, agli incontri svoltisi in casa di [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2010, dopo l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], parteciparono soltanto congiunti dell'ucciso; - che le intercettazioni telefoniche documentano la preoccupazione dei congiunti; pienamente comprensibile, atteso che parenti e affini di Vallelonga, a prescindere dalla qualità di "affiliati", potevano temere di essere vittime di vendette trasversali; - che non è noto quale sia stato il contenuto delle conversazioni svoltesi a casa di [OSCURATO:PERSONA] sicché non è possibile affermare che si trattasse di "summit" di mafia; - che la conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], pur costituendo indizio della disponibilità di un'arma non denunciata, non introduce alcun collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e l'associazione.

4. Nel negare il diritto all'indennità di cui all'art. 314 cod. proc. pen. la Corte territoriale non si è confrontata pienamente con le argomentazioni contenute nella sentenza di assoluzione.

L'ordinanza impugnata sostiene che gli incontri che si svolsero a casa di [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2010 integrerebbero un comportamento gravemente colposo, Sostiene, inoltre, che fu gravemente colposa per l'imputato «la condivisione delle frequentazioni» di [OSCURATO:PERSONA] con esponenti «di rango» della criminalità organizzata.

Tali considerazioni ingorano però: da un lato, che il ricorrente era legato a Vallelonga da rapporti di affinità sicché non può considerarsi gravemente colposo l'aver frequentato lui e i suoi parenti; dall'altro, che [OSCURATO:PERSONA], invitato ad un pranzo cui sarebbero stati presenti esponenti "di rango" della criminalità organizzata, non vi partecipò; dall'altro ancora, che gli incontri avvenuti a casa di [OSCURATO:PERSONA] dopo l'uccisione di Vallelonga coinvolsero solo prossimi congiunti dell'ucciso, comprensibilmente preoccupati dell'omicidio.

Non essendo noto il contenuto delle conversazioni che si svolsero nel corso di quegli incontri, la sentenza definitiva di assoluzione ha escluso che possano essere qualificati come "summit" di mafia, sicché l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto spiegare perché l'avervi preso parte, ospitando in casa i propri parenti dopo un grave fatto di sangue che li aveva coinvolti, integrerebbe un comportamento gravemente colposo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo.

Se è vero, infatti, che - come ricorda l'ordinanza impugnata - la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennità può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva, è anche vero che ciò si verifica «quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente» (in tal senso Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015 Cc., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139).

L'ordinanza in esame è silente su questi aspetti e non chiarisce se, e in che misura, il comportamento ascritto a Connito possa aver rafforzato la volontà criminosa dei congiunti legati alla associazione mafiosa.

Una analoga carenza di motivazione è ravvisabile con riferimento alla detenzione illegale di un'arma (comportamento che è certamente caratterizzato da colpa grave), il cui nesso di oggettiva causalità con l'adozione del provvedimento cautelare non è stato chiarito (cfr. sul punto Sez. 4, n. 667 del 28/02/1996, Renzi, Rv. 204627).

5. Nel ritenere sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito rilievo al fatto che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, [OSCURATO:PERSONA] si avvalse della facoltà di non rispondere e non fornì spiegazioni riguardo alle riunioni succedutesi dopo l'uccisione del cognato.

L'ordinanza impugnata richiama in proposito un orientamento cosolidato della giurisprudenza di legittimità secondo la quale potrebbe considerarsi gravemente imprudente o negligente il comportamento di chi scelga di esercitare il diritto al silenzio riconosciutogli dalla legge ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo in tal modo a ingenerare la falsa apparenza di un reato.

Tale orientamento, tuttavia, deve ritenersi oggi superato dall'intervento del legislatore che, col d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188, ha modificato il primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen.

L'opzione legislativa è chiara nel senso di adeguare la normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2016/343 con specifico riferimento all'emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (considerando n. 10 e considerando n. 24 della Direttiva).

Si è stabilito, infatti, che «l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo» e non può assumere quindi esclusivo rilievo al fine di ritenere sussistente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017).

6. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 ottobre 2019 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere sofferta dall'8 agosto 2012 al 29 giugno 2015. Con sentenza del 7 gennaio 2014, all'esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Da questo reato egli è stato assolto, per non aver commesso il fatto, dalla Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 29 giugno 2015. La sentenza di assoluzione è passata in giudicato in data 11 dicembre 2015. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. considerando rilevanti in tal senso: «i plurimi incontri ospitati in casa» dopo l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca di 'ndrangheta insediata a Monasterace e cognato di [OSCURATO:PERSONA]; l'inserimento in contesti illeciti, desumibile dal contenuto di una conversazione col nipote dalla quale emerge che l'istante deteneva un'arma non denunciata; la constatazione che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, egli si avvalse della facoltà di non rispondere e non fornì spiegazioni riguardo alle riunioni succedutesi dopo l'uccisione del cognato, riunioni che furono «inquadrate quali summit di 'ndrangheta» e, pur in assenza di notizie specifiche sul loro contenuto, facevano ragionevolmente ritenere che [OSCURATO:PERSONA] potesse far parte di un circuito criminale. 3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore dell'imputato il quale deduce, con unico articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Sostiene il ricorrente che, nel ritenere la condotta dell'imputato idonea a condizionare e mantenere la privazione della libertà personale, la Corte di appello non avrebbe considerato le ragioni poste a fondamento dell'assoluzione, che non ha trovato causa in elementi di prova acquisiti dopo l'esecuzione della misura o nel corso del giudizio, bensì nella compiuta lettura del compendio indiziario quale risultava già nel momento della applicazione della cautela. Osserva che l'ordinanza impugnata ha qualificato come gravemente colposi comportamenti quali: la partecipazione ad incontri con familiari dei quali è ignoto il contenuto; la supposta disponibilità di un'arma mai rinvenuta, per la cui detenzione [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato neppure indagato e il cui possesso non sarebbe comunque, da sé solo, un grave indizio della partecipazione ad una associazione mafiosa; l'essersi avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia. Nel ricorso si sottolinea, inoltre, che, come emerge dalle intercettazioni telefoniche, [OSCURATO:PERSONA], invitato da [OSCURATO:PERSONA] ad un pranzo cui avrebbero dovuto partecipare esponenti di spicco della mafia, si rifiutò di prendervi parte e l'ordinanza non chiarisce in che modo, a fronte dell'accertato rifiuto di partecipare ad un pranzo con «presunti mafiosi», la partecipazione a riunioni familiari possa essere significativa di colpa grave. Rileva, inoltre che, nel doveroso rispetto per le strategie difensive, occorre usare particolare cautela nel valutare come colpa ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione le scelte processuali adottate dopo la perdita della libertà e non si comprende in che modo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, rendendo dichiarazioni, «disinnescare le congetture» sulle quali era fondata l'ipotesi accusatoria. 4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi 'ingiusta', in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). La sentenza delle Sezioni unite n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 ha chiarito che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, quindi deve ricalcare quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; dall'altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente. Muovendo da queste premesse, la sentenza in parola ha chiarito che una condotta, già ritenuta idonea a integrare il grave quadro indiziario, può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione, quando l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura venga accertata sulla base di elementi emersi in un momento successivo a quello della sua adozione; ma quella stessa condotta non può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione ove si accerti che tali condizioni difettavano ab origine e a tale accertamento il giudice della cognizione pervenga «sulla base degli stessi precisi elementi» che erano a disposizione del giudice della cautela «e in ragione esclusivamente di una loro diversa vautazione». In questi casi, sottolinea la sentenza, «la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa [...] in forza dello stesso meccanismo "causale" che governa l'operatività della condizione in parola». La rilevanza della condotta ostativa, «si misura, infatti, non sulla influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sulla idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa» (pagg. 31 e 32 della motivazione). 3. Per meglio comprendere il caso in esame occorre ripercorrere brevemente la vicenda e gli snodi argomentativi che hanno condotto al proscioglimento del ricorrente. Come risulta dall'ordinanza impugnata, l'intera impostazione accusatoria prendeva le mosse dalle vicende conseguenti all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] (cognato di [OSCURATO:PERSONA] e capo della cosca di Monasterace), interpretata dagli inquirenti come risposta all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], capo di una cosca rivale. In questo contesto, erano state monitorate alcune riunioni svoltesti a casa di [OSCURATO:PERSONA] alle quali avevano partecipato i figli, il genero e i cugini del boss ucciso. Oltre a ciò era emerso che, nell'agosto 2009 (prima dell'uccisione, avvenuta nel giugno del 2010), [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] ad un pranzo - organizzato per il rientro in Italia di un parente emigrato in Australia - al quale avrebbero preso parte esponenti di spicco delle cosche locali. Infine, era stata intercettata una conversazione intercorsa il 26 gennaio 2010, all'interno di una autovettura, tra [OSCURATO:PERSONA] e il nipote [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale quest'ultimo aveva fatto riferimento ad un'arma che intendeva acquistare comparandola con altra in possesso dello zio e affermando: «è identica alla vostra, è identica». La Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha valutato tale quadro indiziario (sulla base del quale il G.u.p. aveva pronunciato una sentenza di condanna) insufficiente a provare che - al di là dei rapporti di parentela che lo legano ad alcuni esponenti di spicco della 'ndrangeta - [OSCURATO:PERSONA] fosse partecipe di tale associazione a delinquere. Ha sottolineato in proposito: - che i rapporti di parentela e affinità con esponenti di una associazione di tipo mafioso sono dati di per sé privi di valenza indiziaria; - che non è possibile estendere la qualità soggettiva di partecipi alla associazione mafiosa a tutti coloro che siano stati invitati ad un pranzo svoltosi in un ristorante, in occasione del rientro in Italia di un parente, per il solo fatto che tra gli invitati vi siano personaggi di elevato spessore criminale; - che, secondo quanto riferito dagli inquirenti, agli incontri svoltisi in casa di [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2010, dopo l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], parteciparono soltanto congiunti dell'ucciso; - che le intercettazioni telefoniche documentano la preoccupazione dei congiunti; pienamente comprensibile, atteso che parenti e affini di Vallelonga, a prescindere dalla qualità di "affiliati", potevano temere di essere vittime di vendette trasversali; - che non è noto quale sia stato il contenuto delle conversazioni svoltesi a casa di [OSCURATO:PERSONA] sicché non è possibile affermare che si trattasse di "summit" di mafia; - che la conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], pur costituendo indizio della disponibilità di un'arma non denunciata, non introduce alcun collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e l'associazione. 4. Nel negare il diritto all'indennità di cui all'art. 314 cod. proc. pen. la Corte territoriale non si è confrontata pienamente con le argomentazioni contenute nella sentenza di assoluzione. L'ordinanza impugnata sostiene che gli incontri che si svolsero a casa di [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2010 integrerebbero un comportamento gravemente colposo, Sostiene, inoltre, che fu gravemente colposa per l'imputato «la condivisione delle frequentazioni» di [OSCURATO:PERSONA] con esponenti «di rango» della criminalità organizzata. Tali considerazioni ingorano però: da un lato, che il ricorrente era legato a Vallelonga da rapporti di affinità sicché non può considerarsi gravemente colposo l'aver frequentato lui e i suoi parenti; dall'altro, che [OSCURATO:PERSONA], invitato ad un pranzo cui sarebbero stati presenti esponenti "di rango" della criminalità organizzata, non vi partecipò; dall'altro ancora, che gli incontri avvenuti a casa di [OSCURATO:PERSONA] dopo l'uccisione di Vallelonga coinvolsero solo prossimi congiunti dell'ucciso, comprensibilmente preoccupati dell'omicidio. Non essendo noto il contenuto delle conversazioni che si svolsero nel corso di quegli incontri, la sentenza definitiva di assoluzione ha escluso che possano essere qualificati come "summit" di mafia, sicché l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto spiegare perché l'avervi preso parte, ospitando in casa i propri parenti dopo un grave fatto di sangue che li aveva coinvolti, integrerebbe un comportamento gravemente colposo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. Se è vero, infatti, che - come ricorda l'ordinanza impugnata - la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennità può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva, è anche vero che ciò si verifica «quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente» (in tal senso Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015 Cc., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139). L'ordinanza in esame è silente su questi aspetti e non chiarisce se, e in che misura, il comportamento ascritto a Connito possa aver rafforzato la volontà criminosa dei congiunti legati alla associazione mafiosa. Una analoga carenza di motivazione è ravvisabile con riferimento alla detenzione illegale di un'arma (comportamento che è certamente caratterizzato da colpa grave), il cui nesso di oggettiva causalità con l'adozione del provvedimento cautelare non è stato chiarito (cfr. sul punto Sez. 4, n. 667 del 28/02/1996, Renzi, Rv. 204627). 5. Nel ritenere sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito rilievo al fatto che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, [OSCURATO:PERSONA] si avvalse della facoltà di non rispondere e non fornì spiegazioni riguardo alle riunioni succedutesi dopo l'uccisione del cognato. L'ordinanza impugnata richiama in proposito un orientamento cosolidato della giurisprudenza di legittimità secondo la quale potrebbe considerarsi gravemente imprudente o negligente il comportamento di chi scelga di esercitare il diritto al silenzio riconosciutogli dalla legge ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo in tal modo a ingenerare la falsa apparenza di un reato. Tale orientamento, tuttavia, deve ritenersi oggi superato dall'intervento del legislatore che, col d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188, ha modificato il primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. L'opzione legislativa è chiara nel senso di adeguare la normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2016/343 con specifico riferimento all'emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (considerando n. 10 e considerando n. 24 della Direttiva). Si è stabilito, infatti, che «l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo» e non può assumere quindi esclusivo rilievo al fine di ritenere sussistente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017). 6. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugn
Sentenza Cassazione n. 28348/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris