CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2021
Cassazione n. 27294/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4513-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale uniche eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI, 11, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - > avverso la sentenza n. 411/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. In fatto e in diritto - che Angelica e [OSCURATO:PERSONA], quali uniche eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, sulla base di un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 411/19, del 19 febbraio 2019, della Corte di Appello di Bari, che - accogliendo parzialmente il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 2245/13, del 3 luglio 2013, del Tribunale di Bari - ha condannato le odierne ricorrenti al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; - che le ricorrenti riferiscono, in punto di fatto, che la predetta [OSCURATO:PERSONA], lamentando danni ad un immobile di sua proprietà, sito in Bari-[OSCURATO:PERSONA], via Settembrini n. 34, danni a suo dire originati da lavori di ristrutturazione edile effettuati nel 1989 nel sottostante immobile sito al piano terra, allora di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio il di lei erede [OSCURATO:PERSONA], per conseguire il ristoro dei danni subiti; - che costituitosi in giudizio il convenuto per resistere alla domanda risarcitoria, istruita la causa mediante due diverse Ric. 2020 n. 04513 sez. M3 - ud. 16-03-2021 -2- > consulenze tecniche d'ufficio (che si aggiungevano a quella già espletata in sede di accertamento tecnico preventivo), la causa veniva riassunta dall'attrice - all'esito dell'interruzione determinata dal decesso di [OSCURATO:PERSONA] - nei confronti degli eredi dello stesso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che respinta dal primo giudice la domanda risarcitoria, tale decisione - su gravame dell'attrice soccombente - veniva parzialmente riformata, con condanna dei predetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno; - che avverso la sentenza della Corte barese ricorrono per cassazione Angelica e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), sulla base - come detto - di un unico motivo; - che esso denuncia - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché dell'art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., oltre ad omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio; - che il motivo, nella sostanza, lamenta la ricorrenza di motivazione ((apparente", censurando, oltre al recepimento "acritico" delle conclusioni del CTU compiuto dalla sentenza impugnata, la valutazione "dubitativa" che il medesimo (e con esso il giudice di appello) avrebbe espresso sulle cause delle fessurazioni riscontrate nell'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 04513 sez. M3 - ud. 16-03-2021 -3- - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che lo stesso venga rigettato; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 16 marzo 2021. - che nelle more del presente giudizio è intervenuta rinuncia al ricorso, con richiesta congiunta delle parti di compensazione integrale, tra le stesse, delle spese della presente fase di legittimità; - che va, pertanto, dichiarata l'estinzione del presente giudizio di cassazione, con integrale compensazione delle spese dello stesso. PQM La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, compensando integralmente tra le pani le spese dello stesso. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 16 marzo 2021. D