CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 dicembre 2023
Cassazione n. 00349/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18665/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e dife sa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA](CLLMLN66L071838K) -controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA, N. 6640 del 2020 depositata il 23/12/2020. R.g. n. 18665/2021 Ad. 13/12/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta , nella camera di consiglio del 13/12/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], ricorre, con atto affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 6640 del 2020 depositata il 23/12/2020. risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: il ricorrente censura la sentenza d’appello con i seguenti motivi. 1) art. 112 cod. p roc. c iv. , ai sensi dell'art. 360, c omma 1, n. 4 cod. proc. c iv; l a C orte d ’appello ha omesso di decidere circa la mancata allegazione e prova da parte di controparte, in particolare, la Cortenon poteva esimersi dall'esaminare il tema, considerato che vi era stata espressa pronuncia del Tribunale, specifica impugnazione dell'odierna resistente e puntuale eccezione da parte dell'odierno ricorrente; 2) artt. 42, 51, 59, 595 e 596 bis cod. pen., l. n. 47/48, art. 12, art. 100 cod. proc. civ., artt. 2043 e 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 c od. p roc. c iv. , s i censura la sentenza laddove ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire da parte dell'associazione sportiva, in difetto di offensività dell'articolo e del contenuto diffamatorio, stante la continenza dello stesso; 3)artt. 2727, 2729, 2697, 1223, 1226 e 2043 cod. p roc. c iv. , ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,la Corte d’appello ha errato nell'aver ritenuto desumibile in via presuntiva sia il danno all'immagine che i criteri per procedere al relativo risarcimento; il ricorso era stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, ma poiché pone questioni nuove e di rilevanza nomofilattica, in relazione al possibile rilievo diffamatorio dei commenti inseriti su sito webdello stesso Grassi e ai confini del legittimo esercizio del diritto di critica in relazione a questo tipo di mezzi di comunicazione sociale, si R.g. n. 18665/2021 Ad. 13/12/2023; estensore: C. Valle ravvisa l’opportunità di esaminarle in pubblica udienza, previa partecipazione alla discussione del Pubblico Ministero e dei difensori della parti. P.Q.M. Rinvia la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sez