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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 dicembre 2023

Cassazione n. 00349/2024

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18665/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e dife sa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA](CLLMLN66L071838K) -controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA, N. 6640 del 2020 depositata il 23/12/2020.

R.g. n. 18665/2021 Ad. 13/12/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta , nella camera di consiglio del 13/12/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], ricorre, con atto affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 6640 del 2020 depositata il 23/12/2020. risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: il ricorrente censura la sentenza d’appello con i seguenti motivi. 1) art. 112 cod. p roc. c iv. , ai sensi dell'art. 360, c omma 1, n. 4 cod. proc. c iv; l a C orte d ’appello ha omesso di decidere circa la mancata allegazione e prova da parte di controparte, in particolare, la Cortenon poteva esimersi dall'esaminare il tema, considerato che vi era stata espressa pronuncia del Tribunale, specifica impugnazione dell'odierna resistente e puntuale eccezione da parte dell'odierno ricorrente; 2) artt. 42, 51, 59, 595 e 596 bis cod. pen., l. n. 47/48, art. 12, art. 100 cod. proc. civ., artt. 2043 e 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 c od. p roc. c iv. , s i censura la sentenza laddove ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire da parte dell'associazione sportiva, in difetto di offensività dell'articolo e del contenuto diffamatorio, stante la continenza dello stesso; 3)artt. 2727, 2729, 2697, 1223, 1226 e 2043 cod. p roc. c iv. , ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,la Corte d’appello ha errato nell'aver ritenuto desumibile in via presuntiva sia il danno all'immagine che i criteri per procedere al relativo risarcimento; il ricorso era stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, ma poiché pone questioni nuove e di rilevanza nomofilattica, in relazione al possibile rilievo diffamatorio dei commenti inseriti su sito webdello stesso Grassi e ai confini del legittimo esercizio del diritto di critica in relazione a questo tipo di mezzi di comunicazione sociale, si R.g. n. 18665/2021 Ad. 13/12/2023; estensore: C. Valle ravvisa l’opportunità di esaminarle in pubblica udienza, previa partecipazione alla discussione del Pubblico Ministero e dei difensori della parti.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18665/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e dife sa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA](CLLMLN66L071838K) -controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA, N. 6640 del 2020 depositata il 23/12/2020. R.g. n. 18665/2021 Ad. 13/12/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta , nella camera di consiglio del 13/12/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], ricorre, con atto affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 6640 del 2020 depositata il 23/12/2020. risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: il ricorrente censura la sentenza d’appello con i seguenti motivi. 1) art. 112 cod. p roc. c iv. , ai sensi dell'art. 360, c omma 1, n. 4 cod. proc. c iv; l a C orte d ’appello ha omesso di decidere circa la mancata allegazione e prova da parte di controparte, in particolare, la Cortenon poteva esimersi dall'esaminare il tema, considerato che vi era stata espressa pronuncia del Tribunale, specifica impugnazione dell'odierna resistente e puntuale eccezione da parte dell'odierno ricorrente; 2) artt. 42, 51, 59, 595 e 596 bis cod. pen., l. n. 47/48, art. 12, art. 100 cod. proc. civ., artt. 2043 e 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 c od. p roc. c iv. , s i censura la sentenza laddove ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire da parte dell'associazione sportiva, in difetto di offensività dell'articolo e del contenuto diffamatorio, stante la continenza dello stesso; 3)artt. 2727, 2729, 2697, 1223, 1226 e 2043 cod. p roc. c iv. , ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,la Corte d’appello ha errato nell'aver ritenuto desumibile in via presuntiva sia il danno all'immagine che i criteri per procedere al relativo risarcimento; il ricorso era stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, ma poiché pone questioni nuove e di rilevanza nomofilattica, in relazione al possibile rilievo diffamatorio dei commenti inseriti su sito webdello stesso Grassi e ai confini del legittimo esercizio del diritto di critica in relazione a questo tipo di mezzi di comunicazione sociale, si R.g. n. 18665/2021 Ad. 13/12/2023; estensore: C. Valle ravvisa l’opportunità di esaminarle in pubblica udienza, previa partecipazione alla discussione del Pubblico Ministero e dei difensori della parti. P.Q.M. Rinvia la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sez
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