CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03019/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto cocaina a fini di cessione a terzi. Egli denuncia violazione di legge, in punto di esclusione della prescrizione del reato, sostenendo di non doversi tener conto, a tal fine, della recidiva qualificata, contestata ma ritenuta subvalente rispetto all'ipotesi - all'epoca circostanziale - del citato comma 5. 2. Il ricorso non è ammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 20808 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 2019), Schettino, Rv. 275319, citata dal ricorrente, spiega in motivazione che, in tema di prescrizione, la recidiva rileva anche quando il giudizio di bilanciamento l'abbia vista subvalente, poiché l'art. 157, terzo comma, cod. pen., esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui al precedente art. 69 ai fini della determinazione della pena massima del reato, fattore di riferimento per il computo del termine di prescrizione: sicché, «anche ai fini del computo del termine di prescrizione in caso di sospensione e di interruzione del corso dello stesso, la recidiva assume rilievo solo che sia stata riconosciuta». 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il d. dicembre 2021. Il Consigliere estensore