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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 18579/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Agrigento, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermandone l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 626, comma 1, n. 4, cod. pen. e di cui all'art. 4 L. 110/75.

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle eccessività della pena irrogata e al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, comma 1, nn. 4 e 6, cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure aspecifiche e generiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono.

Deve, inoltre, rilevarsi che le censure afferenti alle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, nn. 4 e 6, cod. pen., non hanno costituito oggetto di devoluzione nel giudizio di appello.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Agrigento, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermandone l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 626, comma 1, n. 4, cod. pen. e di cui all'art. 4 L. 110/75. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle eccessività della pena irrogata e al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, comma 1, nn. 4 e 6, cod. pen. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure aspecifiche e generiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. Deve, inoltre, rilevarsi che le censure afferenti alle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, nn. 4 e 6, cod. pen., non hanno costituito oggetto di devoluzione nel giudizio di appello. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18579/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris