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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 29837/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24 gennaio 2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di revoca ex art. 7 legge n. 1423/56 della confisca di prevenzione - disposta con provvedimento del 19 giugno 2000, confermata dalla Corte di appello locale con decreto 6 luglio 2005 e divenuta definitiva in esito alla reiezione del relativo ricorso in cassazione - caduta su determinati cespiti immobiliari ( e sui relativi diritti reali) ritenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], anche se in quota parte intestati anche alla moglie [OSCURATO:PERSONA], il tutto sul presupposto della pericolosità sociale ascritta al primo.

Ad avviso del Tribunale, la richiesta di revoca non poteva trovare accoglimento perchè fondata sugli effetti derivati dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, n. 1, della legge n. 1423/1956 e dell'ad 2-ter della legge n. 575 del 1965 nella parte in cui richiama la prima delle dette disposizioni, sancita con la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale quando per contro, sia il decreto applicativo che la decisioni di appello facevano riferimento anche ad ipotesi di pericolosità sociale diverse da quella espunta dall'ordinamento in forza del citato intervento ablativo imposto dalla Consulta.

2. Propone ricorso il difensore del proposto e della terza interessata, munito di apposita procura speciale, e lamenta violazione di legge per difetto di motivazione, mancante o apparente, avendo il Tribunale valorizzato essenzialmente il contenuto del decreto reso in primo grado e travisato il portato della decisione di appello che ha reso definitiva la confisca di prevenzione, atteso che tale ultimo titolo giudiziale, l'unico da considerare, riconduceva senza incertezze la ritenuta pericolosità del proposto unicamente all'alveo della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima.

3. Con memoria del 12 maggio 2022 la difesa ha replicato alle conclusioni della Procura generale, ribandendo le ragioni di fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va riqualificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte del merito competente.

2. E' pacifico che nella specie non trovi applicazione il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, attribuito dall'art.28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, alla competenza della Corte di appello, atteso che il provvedimento da revocare è stato adottato prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato d.lgs.), sicchè la relativa competenza per la revoca spetta all'organo giudicante che aveva disposto la confisca, ai sensi dell'art.7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Ed il provvedimento impugnato fa coerente applicazione di tale indicazione di principio.

3. Ciò premesso, va evidenziato che secondo l'ormai consolidato orientamento espresso sul tema da questa Corte avverso il provvedimento che abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione ai sensi del citato art. 7 è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione (ex multis Sez. 5, n. 16421 del 14 aprile 2011, Rv. 250176; Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015,Rv. 264618; Sez. 1, n. 35783 del 6/7/21, n.m.; Sez. 6, n. 33941 del 1/7/21, n.m.).

Da qui la decisione assunta nei termini di cui al dispositivo che segue P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello ex art. 7 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, trasmette gli atti alla Corte di ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24 gennaio 2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di revoca ex art. 7 legge n. 1423/56 della confisca di prevenzione - disposta con provvedimento del 19 giugno 2000, confermata dalla Corte di appello locale con decreto 6 luglio 2005 e divenuta definitiva in esito alla reiezione del relativo ricorso in cassazione - caduta su determinati cespiti immobiliari ( e sui relativi diritti reali) ritenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], anche se in quota parte intestati anche alla moglie [OSCURATO:PERSONA], il tutto sul presupposto della pericolosità sociale ascritta al primo. Ad avviso del Tribunale, la richiesta di revoca non poteva trovare accoglimento perchè fondata sugli effetti derivati dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, n. 1, della legge n. 1423/1956 e dell'ad 2-ter della legge n. 575 del 1965 nella parte in cui richiama la prima delle dette disposizioni, sancita con la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale quando per contro, sia il decreto applicativo che la decisioni di appello facevano riferimento anche ad ipotesi di pericolosità sociale diverse da quella espunta dall'ordinamento in forza del citato intervento ablativo imposto dalla Consulta. 2. Propone ricorso il difensore del proposto e della terza interessata, munito di apposita procura speciale, e lamenta violazione di legge per difetto di motivazione, mancante o apparente, avendo il Tribunale valorizzato essenzialmente il contenuto del decreto reso in primo grado e travisato il portato della decisione di appello che ha reso definitiva la confisca di prevenzione, atteso che tale ultimo titolo giudiziale, l'unico da considerare, riconduceva senza incertezze la ritenuta pericolosità del proposto unicamente all'alveo della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima. 3. Con memoria del 12 maggio 2022 la difesa ha replicato alle conclusioni della Procura generale, ribandendo le ragioni di fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va riqualificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte del merito competente. 2. E' pacifico che nella specie non trovi applicazione il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, attribuito dall'art.28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, alla competenza della Corte di appello, atteso che il provvedimento da revocare è stato adottato prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato d.lgs.), sicchè la relativa competenza per la revoca spetta all'organo giudicante che aveva disposto la confisca, ai sensi dell'art.7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Ed il provvedimento impugnato fa coerente applicazione di tale indicazione di principio. 3. Ciò premesso, va evidenziato che secondo l'ormai consolidato orientamento espresso sul tema da questa Corte avverso il provvedimento che abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione ai sensi del citato art. 7 è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione (ex multis Sez. 5, n. 16421 del 14 aprile 2011, Rv. 250176; Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015,Rv. 264618; Sez. 1, n. 35783 del 6/7/21, n.m.; Sez. 6, n. 33941 del 1/7/21, n.m.). Da qui la decisione assunta nei termini di cui al dispositivo che segue P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello ex art. 7 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, trasmette gli atti alla Corte di ap
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