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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 19300/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41863/2022 - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani, in funzione del giudice dell'appello, che ha confermato la pronunzia del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del solo delitto di minaccia, venendo assolta da quello di lesioni personali; Letta la memoria depositata in data 27 marzo 2023 con cui si invoca l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere intervenuta rituale remissione di querela; Ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso, è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 10.10.2022 la persona offesa, Sig. [OSCURATO:PERSONA], costituita parte civile, ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputata, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi, come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Ruvo di Puglia; Considerato che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); Ritenuto che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; Rilevato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; Ritenuto che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; Considerato che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore Ii_Pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41863/2022 - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani, in funzione del giudice dell'appello, che ha confermato la pronunzia del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del solo delitto di minaccia, venendo assolta da quello di lesioni personali; Letta la memoria depositata in data 27 marzo 2023 con cui si invoca l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere intervenuta rituale remissione di querela; Ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso, è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 10.10.2022 la persona offesa, Sig. [OSCURATO:PERSONA], costituita parte civile, ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputata, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi, come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Ruvo di Puglia; Considerato che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); Ritenuto che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; Rilevato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; Ritenuto che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; Considerato che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore Ii_Pre
Sentenza Cassazione n. 19300/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris