CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03455/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento in accoglimento del primo motivo di ricorso, con declaratoria di inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha ridotto a due anni di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittogli. 2. Ricorre per cassazione l'imputato - a mezzo del difensore - deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata risposta al motivo di appello con il quale era stata chiesta l'applicazione della sospensione condizionale della pena e, con il secondo motivo, violazione di legge per violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale ridotto la pena a seguito dell'esclusione della continuazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l'annullamento con o senza rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso; con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo è logicamente preliminare al secondo. Esso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Premesso che la Corte di appello ha effettivamente ridato la pena inflitta all'imputato, è incongruo il riferimento operato dal ricorrente all'istituto della continuazione. Si comprende infatti agevolmente sia dal capo di imputazione che dalla motivazione resa dalla Corte di appello di Napoli che all'imputato sia stata contestata e riconosciuta l'aggravante della c.d. continuazione fallimentare e che la riduzione di pena operata dalla Corte di appello sia derivata proprio dal giudizio di prevalenza su di essa delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado. La Corte ha in tal senso corretto l'errore in cui era incorso il Tribunale, che aveva fatto applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e poi aveva aumentato la pena (di due mesi) a titolo di continuazione, in modo non consentito: «in caso di pluralità di delitti di bancarotta, è illegale la pena determinata facendo applicazione dell'istituto della continuazione in luogo dell'aggravante della cd. continuazione fallimentare» (Sez. 5, n. 26412 del 26/04/2022, Farruggia, Rv. 283526). In definitiva, la pena corrispondente al minimo edittale è stata ridotta nella massima misura possibile, fino alla pena di due anni.2. E' fondato il primo motivo di ricorso. Il ricorrente aveva enunciato uno specifico motivo di appello a sostegno della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, astrattamente compatibile con la pena irrogata dalla Corte territoriale, salva la valutazione prognostica circa l'astensione dell'imputato da nuovi reati. Del motivo, la Corte stessa dà conto a pagina 3 della sentenza. Ad esso, però, non è stata data risposta. Ne segue l'annullamento con rinvio, per la sola decisione sulla sospensione condizionale. All'orientamento secondo il quale «l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che involga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen.» (Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, dep. 2022, Catabbo, Rv. 282562) si affianca l'orientamento che ammette la possibilità di ricorrere all'annullamento senza rinvio, purché dalla sentenza impugnata una prognosi positivamente formulata in tal senso: «In tema di sospensione condizionale della pena, ove nella sentenza di appello il giudizio prognostico di ricaduta nel reato non sia espresso in modo esplicito, ma dal percorso argomentativo emerga con chiarezza la prognosi effettuata dal giudice, la Corte di cassazione può fare ricorso ai poteri conferiti dall'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., mentre si impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito quando nella motivazione non vi siano elementi utili per la concessione del beneficio in sede di legittimità» (Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114). Nel caso di specie, nella sentenza non si ravvisano considerazioni utili allo scopo e, dunque, l'annullamento va in ogni caso disposto con rinvio, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Dichiara i