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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32577/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LOC) il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo egitidthi9HEA/[OSCURATO:PERSONA]/2/9 (R/A/Vie 02/ZA yu./rbf,2,9 udiJll difylsore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 19 dicembre 2022, che ha confermato la sentenza resa il 5 luglio 2021 dal Tribunale di Sondrio all'esito del giudizio abbreviato, con il quale è stato condannato alla pena di giorni quindici di arresto, in ordine al reato di contravvenzione al foglio di via, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 27 aprile 2018 aveva contravvenuto al "foglio di via obbligatorio" dal Comune di Morbegno emesso dal [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio il 12 maggio 2016 (notificato il 18 agosto 2016), essendo stato rinvenuto nel territorio del predetto Comune dai Carabinieri della Stazione di Morbegno.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1, 2, 4, 76 d.lgs. n. 159 del 2011 e 21-septies legge 7 agosto 1990, n. 241, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di dichiarare la nullità del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva indicato nel foglio di via la prescrizione di far rientro presso il luogo di residenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Come correttamente rilevato dal ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, in tema di misure di prevenzione, l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, Kim, Rv. 278821).

Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], non prevedendo la prescrizione di far rientro nel luogo di residenza, deve essere considerato illegittimo, con la conseguente insussistenza del reato in esame.

2. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LOC) il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo egitidthi9HEA/[OSCURATO:PERSONA]/2/9 (R/A/Vie 02/ZA yu./rbf,2,9 udiJll difylsore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 19 dicembre 2022, che ha confermato la sentenza resa il 5 luglio 2021 dal Tribunale di Sondrio all'esito del giudizio abbreviato, con il quale è stato condannato alla pena di giorni quindici di arresto, in ordine al reato di contravvenzione al foglio di via, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 27 aprile 2018 aveva contravvenuto al "foglio di via obbligatorio" dal Comune di Morbegno emesso dal [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio il 12 maggio 2016 (notificato il 18 agosto 2016), essendo stato rinvenuto nel territorio del predetto Comune dai Carabinieri della Stazione di Morbegno. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1, 2, 4, 76 d.lgs. n. 159 del 2011 e 21-septies legge 7 agosto 1990, n. 241, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di dichiarare la nullità del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva indicato nel foglio di via la prescrizione di far rientro presso il luogo di residenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come correttamente rilevato dal ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, in tema di misure di prevenzione, l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, Kim, Rv. 278821). Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], non prevedendo la prescrizione di far rientro nel luogo di residenza, deve essere considerato illegittimo, con la conseguente insussistenza del reato in esame. 2. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste
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