CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 09437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per genericità, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Modena. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputata, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che i motivi di appello sarebbero specifici. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché si pone in contrato con la normativa e la consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità. 4. La decisione della Corte di appello di Bologna si conforma ai principi enucleati dal giudice di legittimità sul tema della specificità dei motivi di impugnazione. L'imputata aveva coltivato due motivi di gravame. Con il primo aveva eccepito l'invalidità della querela, con il secondo aveva contestato il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli 62, n. 4 e 62-bis cod. pen. 4.1. Come ha osservato il giudice di secondo grado, il primo motivo è generico, perché attiene a un profilo non pertinente nel caso in rassegna, dato che l'imputata è stata riconosciuta colpevole di un reato procedibile di ufficio (quale è il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.). 4.2. L'ordinanza di inammissibilità è corretta anche in ordine alla valutazione, in termini di aspecificità, del secondo motivo. La doglianza risulta intrinsecamente generica, giacché si esaurisce in una richiesta di riconoscimento delle circostanze aggravanti (generiche e del danno di particolare tenuità) sulla base di mere formule di stile, senza indicare quali elementi concreti caratteristici della fattispecie in rassegna avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e avrebbero dovuto sorreggere un giudizio di particolare tenuità del danno (a fronte del furto di un televisore del valore di 257 euro). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]