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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 50085/2023

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a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 21/7/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data 3/7/2023, aveva applicato nei confronti degli indagati la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli indagati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. e l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, alla configurabilità del delitto provvisoriamente ascritto e alla compiutezza del tentativo anche mediante travisamento della prova dichiarativa costituita dalle dichiarazioni delle pp.00. nonché con riferimento alla mancata risposta alle doglianze difensive formulate nelle note d'udienza.

Il difensore lamenta che il collegio cautelare non ha fornito congrua risposta alle censure difensive in punto di qualificazione giuridica, non avendo considerato che la natura estorsiva della richiesta non è chiara nelle sue modalità, non essendo state formulate richieste di danaro in relazione peraltro ad attività future ed eventuali, ma del tutto ipotetica e presunta.

Infatti, l'ordinanza impugnata si è soffermata sulla carica intimidatoria delle frasi pronunziate dal [OSCURATO:PERSONA] senza chiarire in qual modo lo stesso potesse locupletare sulla vicenda o intervenire a favore o contro le pp.00. sebbene i fatti si prestino piuttosto ad essere inquadrati nella fattispecie di minaccia aggravata dall'uso di armi ed eventualmente dall'ulteriore aggravante ex art. 416 bis. 1 cod.pen.

La natura giuridicamente estorsiva dell'interlocuzione tra il [OSCURATO:PERSONA] e i Laezza è, secondo il difensore, solamente supposta e non supportata da elementi dimostrativi della gravità indiziaria.

Il Tribunale cautelare ha, inoltre, eluso i rilievi concernenti la idoneità degli atti ai fini dell'integrazione del tentativo per essere la richiesta di profitto ingiusto e correlato danno collegata ad un evento futuro e incerto quale la eventuale partecipazione delle pp.00. ad aste giudiziarie.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

3. La violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata ascritto nell'incolpazione provvisoria.

Secondo il difensore l'ordinanza impugnata non ha effettuato una adeguata verifica delle dichiarazioni delle pp.00. e ha omesso di rilevare l'inverosimiglianza della ricostruzione dalle stesse effettuata circa la condotta del [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe salito nell'auto dei fratelli Laezza, i quali avevano manifestato l'intento di recarsi dai CC per denunziarlo; l'incoerenza del comportamento tenuto dai presunti compartecipi, l'intempestività della denunzia, sporta solo il giorno seguente.

Inoltre, il collegio cautelare ha svalutato le dichiarazioni rese dal prevenuto e dal coindagato circa la dinamica dell'episodio senza rendere adeguata motivazione al riguardo.Aggiunge il difensore che la pretesa rivendicata dal [OSCURATO:PERSONA] di controllare le aste giudiziarie relative a immobili ubicati nell'area di Acerra si pone in contrasto con la procedura telematica delle vendite giudiziarie che preclude la possibilità di turbative e le dichiarazioni dei collaboratori richiamate dal provvedimento impugnato appaiono nella sostanza irrilevanti e inidonee a riscontrare gli assunti delle pp.00.; 3.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli estremi costitutivi del tentativo di estorsione, non avendo il Tribunale cautelare spiegato quale fosse l'ingiusto profitto perseguito dall'agente, che non aveva avanzato alcuna richiesta di danaro limitandosi ad invitare i fratelli Laezza a non partecipare ad ulteriori aste giudiziarie senza il suo consenso.

Aggiunge che appare improprio il riferimento dell'ordinanza impugnata allo schema dell'estorsione contrattuale non sussistendo alcun vincolo negoziale tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Infatti, le censure difensive in punto di qualificazione giuridica della condotta ascritta provvisoriamente al prevenuto appaiono destituite di giuridico fondamento alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, la difesa sostiene che la condotta del [OSCURATO:PERSONA], il quale -dopo aver aspramente redarguito le pp.00. per aver partecipato ad un'asta giudiziaria, aggiudicandosi un terreno, senza suo previo consenso e aver rivendicato il controllo sullo specifico settore- intimava ai fratelli Laezza che per ogni partecipazione dovevano rivolgersi a lui che decideva "chi va e chi non va" e comandava "pure il prezzo" e alle obiezioni degli interlocutori espressamente minacciava [OSCURATO:PERSONA] ( "hai finito di fare le cose tue ad Acerra, non vuoi stare più tranquillo. .me la vedo io"), non integrerebbe la fattispecie contestata in difetto di richieste di danaro e tenuto conto che la coartazione aveva ad oggetto eventuali e future aste d'interesse dei Laezza stessi. 1.1 La giurisprudenza di legittimità con orientamento costante ritiene che la fattispecie ex art. 629 cod.pen. sia caratterizzata da un doppio evento: il primo costrittivo in diretto rapporto eziologico con la violenza o minaccia, il secondo costituito dall'attingimento dell'ingiusto profitto con altrui danno che si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254798 - 01; n. 3934 del 12/01/2017, Rv. 269309 - 01).

Alla luce del principio richiamato risultano destituiti di fondamento i rilievi difensivi in punto di inidoneità degli atti in quanto collegati ad un evento futuro e incerto.

Invero, l'attività intimidatoria efficiente rispetto alla coartazione risulta nella specie ampiamente dispiegata sicché appare corretta la configurazione del delitto tentato.1.2 Quanto all'elemento del profitto ingiusto e correlativo danno questa Corte ha chiarito che l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire, e che non si collega ad un diritto o è perseguito con uno strumento antigiuridico, o ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso (Sez. 2, n. 29563 del 17/11/2005, dep. 2006, Rv. 234963-01).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa ed in tal caso il danno patrimoniale va inteso come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 - 01; Sez. 2, n. 32083 del 12/05/2023, Rv. 285002-01).

Correttamente, pertanto, i giudici cautelari hanno confermato la qualificazione giuridica ex art. 56,629 ascritta in rubrica, escludendo la riconducibilità dei fatti alla residuale fattispecie di cui all'art. 610 cod.pen. in conformità ai principi declinati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte (tra tante, Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011, Rv. 249940 - 01).

Nella specie, infatti, il vantaggio ingiusto per gli agenti è costituito dal mantenimento/ rafforzamento del controllo del territorio con particolare riguardo al settore delle aste giudiziarie e connessi interessi economici, come ben spiegato dai collaboratori richiamati nell'ordinanza impugnata, mentre il danno ingiusto per le pp.00. è da ravvisare nella sottoposizione della libera iniziativa economica delle stesse al controllo da parte dell'imputato e dei complici e nella conseguenziale perdita della possibilità di perseguire i propri interessi economici in assenza di condizionamenti.

2. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] che denunzia come erronea la valutazione operata dai giudici cautelari delle dichiarazioni delle pp.00.e dei collaboratori e assume l'illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria è reiterativo, strutturato in fatto nonché privo di correlazione critica con gli argomenti spesi dall'ordinanza impugnata a sostegno dell'attendibilità del narrato dei fratelli Laezza e dell'attitudine delle propalazioni dei collaboratori a riscontrarne le dichiarazioni.

La tesi secondo cui l'effettuazione delle aste giudiziarie con modalità telematiche impone di escludere la possibilità di turbative non si confronta con il tenore delle dichiarazioni del collaboratore Pacilio secondo cui il controllo del settore da parte del [OSCURATO:PERSONA] e dei complici avveniva a monte della procedura di gara, intervenendo sugli esecutati e sui terzi interessati all'acquisto, come espressamente rivendicato dal ricorrente nell'interlocuzione minatoria con le pp.00. 2.1 Anche il secondo motivo che revoca in dubbio la qualificazione giuridica della condotta provvisoriamente ascritta per difetto degli elementi costitutivi è manifestamente infondato per le ragioni già esposte in relazione al coindagato Terracciano, che debbono intendersi qui integralmente richiamate.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 21/7/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data 3/7/2023, aveva applicato nei confronti degli indagati la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli indagati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. e l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, alla configurabilità del delitto provvisoriamente ascritto e alla compiutezza del tentativo anche mediante travisamento della prova dichiarativa costituita dalle dichiarazioni delle pp.00. nonché con riferimento alla mancata risposta alle doglianze difensive formulate nelle note d'udienza. Il difensore lamenta che il collegio cautelare non ha fornito congrua risposta alle censure difensive in punto di qualificazione giuridica, non avendo considerato che la natura estorsiva della richiesta non è chiara nelle sue modalità, non essendo state formulate richieste di danaro in relazione peraltro ad attività future ed eventuali, ma del tutto ipotetica e presunta. Infatti, l'ordinanza impugnata si è soffermata sulla carica intimidatoria delle frasi pronunziate dal [OSCURATO:PERSONA] senza chiarire in qual modo lo stesso potesse locupletare sulla vicenda o intervenire a favore o contro le pp.00. sebbene i fatti si prestino piuttosto ad essere inquadrati nella fattispecie di minaccia aggravata dall'uso di armi ed eventualmente dall'ulteriore aggravante ex art. 416 bis. 1 cod.pen. La natura giuridicamente estorsiva dell'interlocuzione tra il [OSCURATO:PERSONA] e i Laezza è, secondo il difensore, solamente supposta e non supportata da elementi dimostrativi della gravità indiziaria. Il Tribunale cautelare ha, inoltre, eluso i rilievi concernenti la idoneità degli atti ai fini dell'integrazione del tentativo per essere la richiesta di profitto ingiusto e correlato danno collegata ad un evento futuro e incerto quale la eventuale partecipazione delle pp.00. ad aste giudiziarie. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3. La violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata ascritto nell'incolpazione provvisoria. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata non ha effettuato una adeguata verifica delle dichiarazioni delle pp.00. e ha omesso di rilevare l'inverosimiglianza della ricostruzione dalle stesse effettuata circa la condotta del [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe salito nell'auto dei fratelli Laezza, i quali avevano manifestato l'intento di recarsi dai CC per denunziarlo; l'incoerenza del comportamento tenuto dai presunti compartecipi, l'intempestività della denunzia, sporta solo il giorno seguente. Inoltre, il collegio cautelare ha svalutato le dichiarazioni rese dal prevenuto e dal coindagato circa la dinamica dell'episodio senza rendere adeguata motivazione al riguardo.Aggiunge il difensore che la pretesa rivendicata dal [OSCURATO:PERSONA] di controllare le aste giudiziarie relative a immobili ubicati nell'area di Acerra si pone in contrasto con la procedura telematica delle vendite giudiziarie che preclude la possibilità di turbative e le dichiarazioni dei collaboratori richiamate dal provvedimento impugnato appaiono nella sostanza irrilevanti e inidonee a riscontrare gli assunti delle pp.00.; 3.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli estremi costitutivi del tentativo di estorsione, non avendo il Tribunale cautelare spiegato quale fosse l'ingiusto profitto perseguito dall'agente, che non aveva avanzato alcuna richiesta di danaro limitandosi ad invitare i fratelli Laezza a non partecipare ad ulteriori aste giudiziarie senza il suo consenso. Aggiunge che appare improprio il riferimento dell'ordinanza impugnata allo schema dell'estorsione contrattuale non sussistendo alcun vincolo negoziale tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Infatti, le censure difensive in punto di qualificazione giuridica della condotta ascritta provvisoriamente al prevenuto appaiono destituite di giuridico fondamento alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la difesa sostiene che la condotta del [OSCURATO:PERSONA], il quale -dopo aver aspramente redarguito le pp.00. per aver partecipato ad un'asta giudiziaria, aggiudicandosi un terreno, senza suo previo consenso e aver rivendicato il controllo sullo specifico settore- intimava ai fratelli Laezza che per ogni partecipazione dovevano rivolgersi a lui che decideva "chi va e chi non va" e comandava "pure il prezzo" e alle obiezioni degli interlocutori espressamente minacciava [OSCURATO:PERSONA] ( "hai finito di fare le cose tue ad Acerra, non vuoi stare più tranquillo. .me la vedo io"), non integrerebbe la fattispecie contestata in difetto di richieste di danaro e tenuto conto che la coartazione aveva ad oggetto eventuali e future aste d'interesse dei Laezza stessi. 1.1 La giurisprudenza di legittimità con orientamento costante ritiene che la fattispecie ex art. 629 cod.pen. sia caratterizzata da un doppio evento: il primo costrittivo in diretto rapporto eziologico con la violenza o minaccia, il secondo costituito dall'attingimento dell'ingiusto profitto con altrui danno che si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254798 - 01; n. 3934 del 12/01/2017, Rv. 269309 - 01). Alla luce del principio richiamato risultano destituiti di fondamento i rilievi difensivi in punto di inidoneità degli atti in quanto collegati ad un evento futuro e incerto. Invero, l'attività intimidatoria efficiente rispetto alla coartazione risulta nella specie ampiamente dispiegata sicché appare corretta la configurazione del delitto tentato.1.2 Quanto all'elemento del profitto ingiusto e correlativo danno questa Corte ha chiarito che l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire, e che non si collega ad un diritto o è perseguito con uno strumento antigiuridico, o ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso (Sez. 2, n. 29563 del 17/11/2005, dep. 2006, Rv. 234963-01). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa ed in tal caso il danno patrimoniale va inteso come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 - 01; Sez. 2, n. 32083 del 12/05/2023, Rv. 285002-01). Correttamente, pertanto, i giudici cautelari hanno confermato la qualificazione giuridica ex art. 56,629 ascritta in rubrica, escludendo la riconducibilità dei fatti alla residuale fattispecie di cui all'art. 610 cod.pen. in conformità ai principi declinati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte (tra tante, Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011, Rv. 249940 - 01). Nella specie, infatti, il vantaggio ingiusto per gli agenti è costituito dal mantenimento/ rafforzamento del controllo del territorio con particolare riguardo al settore delle aste giudiziarie e connessi interessi economici, come ben spiegato dai collaboratori richiamati nell'ordinanza impugnata, mentre il danno ingiusto per le pp.00. è da ravvisare nella sottoposizione della libera iniziativa economica delle stesse al controllo da parte dell'imputato e dei complici e nella conseguenziale perdita della possibilità di perseguire i propri interessi economici in assenza di condizionamenti. 2. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] che denunzia come erronea la valutazione operata dai giudici cautelari delle dichiarazioni delle pp.00.e dei collaboratori e assume l'illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria è reiterativo, strutturato in fatto nonché privo di correlazione critica con gli argomenti spesi dall'ordinanza impugnata a sostegno dell'attendibilità del narrato dei fratelli Laezza e dell'attitudine delle propalazioni dei collaboratori a riscontrarne le dichiarazioni. La tesi secondo cui l'effettuazione delle aste giudiziarie con modalità telematiche impone di escludere la possibilità di turbative non si confronta con il tenore delle dichiarazioni del collaboratore Pacilio secondo cui il controllo del settore da parte del [OSCURATO:PERSONA] e dei complici avveniva a monte della procedura di gara, intervenendo sugli esecutati e sui terzi interessati all'acquisto, come espressamente rivendicato dal ricorrente nell'interlocuzione minatoria con le pp.00. 2.1 Anche il secondo motivo che revoca in dubbio la qualificazione giuridica della condotta provvisoriamente ascritta per difetto degli elementi costitutivi è manifestamente infondato per le ragioni già esposte in relazione al coindagato Terracciano, che debbono intendersi qui integralmente richiamate. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar
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