CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 36254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] che, anche alla luce dei nuovi motivi, ha concluso per il rigetto; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento anche richiamandosi ai nuovi motivi. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BARI, con sentenza del 18/11/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di BARI il 25/3/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen., così diversamente qualificata l'originaria contestazione per il reato di appropriazione indebita. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 129, comma primo e 469, comma primo 649 cod. pen. in relazione agli artt. 640, 646 e 649 bis cod. pen. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.2. In data 24 maggio 2022 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi con i qual l'avv. [OSCURATO:PERSONA], esposte ulteriori considerazioni circa la disciplina da applicarsi al fine di ritenere tardiva la querela ed evidenziato che la data di consumazione del reato era stata individuata nel 15/2/2016, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 129, comma primo e 469, comma primo 649 cod. pen. in relazione agli artt. 640, 646 e 649 bis cod. pen. rilevando che per entrambi i reati, sia quello contestato che quello poi ritenuto in sentenza, la querela sarebbe tardiva. Alle due ipotesi criminose, diversamente da quanto ritento dai giudici di merito, infatti, in virtù dell'art. 2 cod. pen., dovrebbe applicarsi la disciplina dell'art. 649 bis cod. pen. in vigore a seguito della modifica prevista dal D.Igs 36/2018 e prima della modifica introdotta con la L. 3/2019 per la quale, per il reato di truffa, sarebbero procedibili d'ufficio solo le ipotesi di truffa di cui all'art. 640, comma terzo cod. pen. ulteriormente aggravate, come nel caso di specie dalla recidiva. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. Quanto alla procedibilità del reato i giudici di merito hanno fatto corretto riferimento alla disciplina di cui all'art. 649 cod. pen., peraltro confermata dalla recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte nel senso che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen." (cfr. Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Trenta, Rv. 280262; cfr. anche Sez. U, n. 3152 del 31/01/1987, Paolini, Rv. 175354; Sez. U, n. 17 del 18/06/1991, Grassi, Rv. 187856). 1.2. Sotto altro e dirimente profilo, poi, deve rilevarsi che la querela non era tardiva e, pertanto, la questione posta risultava addirittura inconferente. Il termine per la proposizione della querela, infatti, non decorre dalla commissione del reato, nel caso di specie il 15 febbraio 2016, ma dal momento in cui la persona legittimata a proporre querela viene e conoscenza della consumazione del reato stesso, nel caso di specie nel mese di maggio 2016, allorché la persona offesa, dopo avere avuto per più volte rassicurazioni in merito al pagamento, ha trovato il negozio chiuso e ha realizzato che quanto dovuto non le sarebbe stato corrisposto. Ragione questa per la quale deve ritenessi che la querela, sporta il 6 luglio 2016, è stata comunque proposta tempestivamente. 2. Il secondo motivo non è consentito ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.La doglianza, diversamente da quanto indicato dalla difesa che asserisce che la censura era incidentalmente contenuta nel secondo motivo di appello, infatti, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. atto di appello e/o riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta). La questione è comunque manifestamente infondata. L'originaria contestazione, infatti, conteneva tutti gli elementi di fatto con i quali la difesa ha avuto la possibilità di confrontarsi, anche presentando impugnazione sul punto (Sez. un., n. 31617 del 26/06/2015, Rv 264438; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 - dep. 13/10/2010, Carelli, Rv. 24805101; Sez. 3, n. 2296 del 09/03/2017, Rv 269992; Sez. 2, n. 5260 del 24/01/2017, Rv 269666; Sez. 5, n. 48677 del 06/06/2014, Rv 261356; Sez. 2, del 09/05/2012, Rv. 253627; Sez. 3, del 07/11/2012, Rv. 254135; Sez. 2, 15/05/2013, Rv. 256652. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa