Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19662/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](REP.

CECA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per il reato di cui al capo b) e per l’inammissibilità dei ricorsi nel resto.

Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve dibattimento, insistesull'accoglimento del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano dichiarava l’estinzione per prescrizione di alcune delle condotte contestate, confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad una associazione a delinquere funzionale a consumare una serie indeterminata di truffe e per i relativi reati fine.

L’associazione contestata era funzionale ad ingannare imprenditori in gravi difficoltà economiche prospettando loro che,pagando una somma per l’iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] di interesse economico denominato “Ema vision Ehzs”, avrebbero ottenuto ingenti finanziamenti.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

2.1. violazione di legge: il reato contestato al capo b) sarebbe estinto per prescrizione in quanto non sarebbe applicabile alla ricorrente il termine di sospensione di centoventisette giorni riconosciuto in relazione al legittimo impedimento per motivi di salute riconosciuto alla coimputata [OSCURATO:PERSONA].

Si deduceva che – in ogni caso – la condotta non prescritta riferita alla truffa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe procedibile per assenza di querela dell’offeso;

2.2. violazione di legge (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la partecipazione al reato associativo sarebbe illogica e carente.

Segnatamente (a) sarebbe stata illogicamente valorizzata la riproduzione di schemi identici nella consumazione dei reati fine, (b) non sarebbe stata dimostrata la sussistenza dell’elemento soggettivo, (c) non sarebbe stati considerati i comportamenti conflittuali con i coimputati e la assenza di autonomia decisionale, (d) sarebbe stata illogicamente interpretata la comunicazione telematica del 3 giugno 2016 con Gasperini, che indicherebbe solo la volontà della ricorrente di finalizzare il finanziamento richiesto da [OSCURATO:PERSONA],(d) non sarebbe stata valutata la sussistenza di un semplice concorso nel reato, non trasmodante nella partecipazione al consorzio criminale.

3. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

3.1. violazione di legge: il reato descritto al capo b) consumato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe procedibile per difetto di querela;

3.2. violazione di legge (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la partecipazione al reato associativo: la motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la partecipazione al reato associativo sarebbe illogica e carente.Segnatamente: (a) non sarebbe sufficiente valorizzare che i reati fine eranostati consumati con identiche modalità , (b) non sarebbe stato considerato che la ricorrente si sarebbe limitata a compiere operazioni di assistenza tecnica e consulenza senza avere alcuna consapevolezza del progetto criminoso , (c) l'apporto causale della [OSCURATO:PERSONA] alla organizzazione criminale non avrebbe potuto essere desunto dalla mera presenza della stessanel locus commissi delicti, né tantomeno dalla a ttività profession ale , lecitamente svolta all'interno del gruppo EMA, (d) non vi sarebbe prova della sussistenza di una struttura organizzativa.

In sintesi:si deduceva che la Corte d'appello avrebbe confuso il ruolo professionale della ricorrente con una partecipazione dolosaall’associazione, senza fornire dimostrazione della volontà della [OSCURATO:PERSONA] di aderire al programma criminoso,tanto più che dalle emergenze processuali sarebbe emersa una situazione di conflitto tra gli imputati incompatibile con l’affectio societatis.

Con riferimento alla vicenda attinente alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] si deduceva che l'operazione sarebbestata proposta e caldeggiata da Borghi, mentre la vicenda “[OSCURATO:PERSONA]” sarebbe stata avviata da lla Ondrackova.

In conclusione, si deduce va che sarebbe emers a l’i nterruzione del nesso di causalità dovuta alla“intromissione” nel la catena causal e delle condotte di coimputati e terzi e che non sarebbe stata dimostrata la proiezione della volontà della [OSCURATO:PERSONA] verso la consumazione di una serie indeterminata di reati - fine , tenuto conto che alla stessa sarebbestato affidato un numero esiguo e ben determinato di clienti;

3.3. violazione di legge (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato associativo che sarebbe stato desunto dal soloapporto materiale.

Si deduceva inoltre che (a) i reati fine contestati non av rebbero prodotto profitti riconducibili all'associazione, (b) ogni imputato sarebbe stato legittimamenteretribuito per le proprie competenze, (c) la gestione operativa sarebbe stata esclusivamente nelle mani di Gasperini, mentre la T osini sarebbe st ata coinvolta marginalmente,(d) le dichiarazioni delle persone offese smenti rebbero il coinvolgimento della ricorrente nel progetto criminoso,dato che i testimoni non avrebbero indicato il suo intervento diretto nella realizzazione delle truffe;

3.4. Sideduceva, inoltre, che le condotte descritte ai capi b ) e d ) dovevano ritenersi prescritte.

4. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 4.1.violazione di legge: il reato descritto al capo b) consumato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe procedibile per difetto di querela;

4.2. violazione di legge (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la partecipazione al reato associativo.Segnatamente si deduceva che (a) la responsabilità non avrebbe potuto essere desunta dalla circostanza che Gatti aveva ricoperto il ruolo di trustee con funzioni meramente tecniche ed amministrative senza svolgere attività di coordinamento o decisionale, (b) la sussistenza dell'associazione non avrebbe potuto essere ded otta dal fatto che i reat i fin e erano stati consumati con identiche modalità, (c) non sarebbero emerse prove in ordine alla sussistenza di una struttura organizzativa, (d)l'ipotetico programma criminoso sarebbe stato funzionale solo a soddisfare l'interesse personale del Gasperini,(e) la partecipazione di Gatti all'associazione non avrebbe potuto essere dedotta dalla sua presenza agli incontricon le persone offese.

In sintesi, si deduceva che sarebbe stata omessa qualunque valutazione sia sull'effettivo apporto causale fornito all'imputato al consorzio criminale, che sulla sua consapevolezza di prendere parte all'associazione.

Si deduceva altresì che i singoli atti di costituzione dei trustsarebbero stati sottoscritti momenti diversi, che le singole procure speciali conferite dal ricorrente sarebbero state rilasciate in occasioni differenti e che al rilascio delle procure non sarebbe stati presenti i soggetti disponenti.

Si deduceva infine che il ricorrente non si sarebbe mai fatto promotore dei finanziamenti, non avrebbe mai chiesto la corresponsione di somme di denaro , né fornito alcun contributo al procacciamento dei clienti.

Peraltro i tabulati telefonici av rebbero indicato che lo stesso non aveva promosso gli incontri con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che le modalità con cui era venuto in contatto con Gasperini escluderebberouna partecipazione consapevole al consorzio.

In conclusione, s i deduceva che il ricorrente av rebbe svolto una lecita attività professionale ( la liceità delle operazioni gestite e la mancanza di consapevolezza di partecipare ad un consorzio associativo illecito sarebbero confermate anche dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], direttore della filiale di Parma della [OSCURATO:PERSONA] di Milano);

4.3. violazionedi legge (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, che sarebbe stato ritenuto sussistente con motivazione carente ed illogica , che non avrebbe tenuto conto dell' imm issione nella catena causaledi coimputati e terzi.

Inoltre, non sarebbe stata valutata la possibilità di ascrivere la condotta nella fattispecie del concorso di persone del reato;

4.4. violazione di legge: sideduceva infine che le condotte descritte ai capi b ) e d ) sarebbero estinte per decorso del termine di prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1.Tutti i ricorrenti hanno contestato la sussistenza della condizione di procedibilità in relazione alla truffa descritta al capo b) in danno di [OSCURATO:PERSONA] ccioni.

La doglianza è fondata: in atti non si rinviene,infatti,la querela di Pu cci oni , necessaria condizione di procedibilitàper il reato di truffa.

Si dispone, pertanto , l ’ annullamento senza rinvio del la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo b) con riguardo alla truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato improcedibile per mancanza di querela ed elimina la relativa pena pari a mesi quattro di reclusione per ciascun imputato.

Si rileva, a margine, che lecontestazioni in ordine alla prescrizione proposte da tutti i ricorrentianche in relazione al capo b) s i con s iderano assorbite.

Si riafferma infatti che il proscioglimentoper difetto della condizione di procedibilità prevale suquello per estinzione del reato dovuto al decorso del termine di prescri zione (Sez. 5, n. 21874 del 20/03/2014, Salmeri, Rv. 262820 –01).

2. Tutti i ricorrenti contestano inoltre la motivazione della sentenza impugnatarelativa alla dimostrazione della sussistenza dell ’ associazione ; le critiche so no rivolte principalmente nei confronti della valorizzazione della serial ità delle condotte ed al difetto di valutazione della possibilità di inquadrare lestesse non come epifenomeni del reato associativo, ma come episodi di concorso di persone nel reato continuato .

Si trattadi rilievi che non superano la sogliadi ammissibilità in quanto manifestamente infondati. 2.1.Con riguardo alla capacità dimostrativa in ordine alla sussistenza dell’associazionedella serialità ed omogeneità delle condotte il colle gio riafferma che è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 –02; Sez.

U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376 - 01 ) Si tratta di un orientamento pienamente condivisibile tenuto conto che il consorzio esprime il suo progetto nella consumazione dei reati fine che se si presentano omogenei, ovvero consumati con modalità seriali e ripetitive indicano la sussistenza di un accordo preventivo e di una organizzazionefunzionale a ll a realizza zione del programma.

2.2. Con specifico riferimento alla diagnosi differenziale tra il reato associativo ed il concorso di persone nel reato continuato il Collegio riafferma che il discrimen tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest'ultimo l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti (Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292 – 01).

Tuttavia ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integrantii reati fine ad opera di soggetti stabilmente collegati (tra le altre: Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540 – 01).

Dalla giurisprudenza della Cassazione emerge, dunque, che le condotte di partecipazione e promozione delle associazioni criminose possono essere provate attraverso i reati fine, sempre che le modalità con cui gli stessi vengono progettati e consumati, le relazioni tra i concorrenti, gli strumenti apprestati per la loro costituzione siano indicativi della sussistenza di una organizzazione stabileed autonoma, dotata di una capacità progettuale che persiste anche “oltre” la consumazione deireati-scopo.

I reati scopo costituiscono, infatti, solo un epifenomeno del potenzialecriminale del consorzio, ma non lo esauriscono, dato che il pericolo correlato alla associazione persiste “oltre e dopo” la consumazione dei reati-fine: è tale pericolo che giustifica la punizione dei partecipi per una condotta che “si aggiunge” alla attività criminosa concorsuale, che si rileva nella consumazione dei reati-scopo e che, dunque, deve profilarsi come autonoma.

La diagnosi differenziale tra concorso nel reato continuato e partecipazione alla associazione per delinquere implica un giudizio di merito che impone la analisi di tutti gli indicatori della possibile autonomia del consorzio, rispetto alla sussistenza di un accordo criminoso limitato alla consumazione di uno o più reati; indicatori che devono essere accuratamente valutati soprattutto quando, come nel caso in esame, la sussistenza della associazione viene dedotta dalla consumazione seriale dei reati cui la stessa sarebbe preordinata.

In conclusione, si riafferma che nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi(Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 - 01).

2.3. N el caso in esame la Corte territo riale, aderendo a tali indicazioni ha for n ito un persuasiva ed accurata motivazione in ordine alla sussistenza della associazione confermando l’analisi del tribunale che aveva legittimamente valorizzato il fatto che le truffe erano state consumate con identiche modalità sia nell’approccio iniziale, che nello sviluppo del progetto criminale e nell’apporto dei singoli autori, rilevando, tra l’altro, che l’esistenza di una struttura organizzativa emergeva dall ’ uso di falsa documentazione, dall’appoggio di studi professionali e dalla creazione di uno schermo societario in grado di trarre in inganno le persone offese (pag. 17 della sentenza impugnata).

Le censure proposte non incrinano la tenuta logica del percorso motivazionale tracciato per confermare la responsabilità in ordine al reato associativo, dato che, come anticipato, le stesse non individuano alcuna frattura logica, ma invocano una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove che non è compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

3. Tutti i ricorrenti hanno contestato , inoltre , la sussistenza di specifici elementi indicativi della loro individuale partecipazione al consorzio.

Si tratta di doglianze che non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta dirivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate– o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).

3.1. Con riferimento alla posizione della Ondrackova, contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello ha rilevato tutti gli elementi necessari per dimostrare la sua partecipazione all’associazione contestata.

La Corte territoriale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura ha ritenuto che le prove raccolte indicassero univocamente il ruolo di primo piano della ricorrente in tutte le vicende contestate, a partire da i contatti con gli imprenditori, dalle descrizioni delle operazionifino all'attivazione dei canali operativi per l'apertura dei trust.

Emergeva così che la Ondrackova non era affatto riconducibile alla figura marginale e accessoria descritta dalla difesa.

Tale inquadramento del ruolo della ricorrenteemergeva sia dall'analisi delle prove dichiarativeche dal contenuto della email del 3 giugno 2016, che già con l'atto d'appello veniva invocata dalla difesa come prova della buona fede dell'imputata,ma che la Corte, di merito, con valutazione che non si presta ad alcuna censura , riteneva confermativa del meccanismo truffaldino riferito dalle persone offese (pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata).

3.2. Non superano la soglia di ammissibilità neanche le censure proposte con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha evidenziato, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, che la [OSCURATO:PERSONA] era pienamente inserita nel meccanismo truffaldino e che la stessa agiva nella piena consapevolezza della sussistenza di un articolato e persistente progetto criminale.

A conferma della sussistenza della pianificazione di un meccanismo truffaldino la Corte di appello ha rilevato che la creazione dei trust era priva di significato economico reale e che , nell ’ ambito del progetto criminale il contributo della [OSCURATO:PERSONA] servi va, unitamente a quello degli altri associati, a creare un ’ apparenza di legalità idonea ad indurre gli imprenditori a fidarsi del la proposta di fina nziamento .

La Corte di appello haanche rilevato che non erano stati aperti i conti correnti intestati ai truste che la tesi della ricorrente , che si proponeva quale mera esecut rice di un progetto truffaldino gestito da altri era incompatibile con le emergenze processuali (pag. 21 della sentenza impugnata).

3.2. Anche le censure proposte nell’interesse del Gatti non superano la soglia di ammissibilità.

Con motivazione che non si presta ad alcuna censura la Corte d'appello rilevava come la linea difensiva proposta dal Gatti, che era diretta ad inquadrarlo come pedissequo esecutore di disposizionipromananti da altri non trovava alcuna conferma nelle emergenze processuali.

La Corte evidenziava tra l’altro che era emersa una fitta corrispondenza con Berni cui era riconducibile la società beneficiaria dei 150.000 euro; tale circostanza non veniva ritenuta casuale, ma piuttosto come chiaramente indicativa della correlazione tra il Gatti edil Gasparini.

L a Corte di appello ha anche evidenziato c he il Gatti non aveva specifiche competenze,ma che che lo stesso , all ’ interno della compagine associati va svolgeva un ruolo funzionale a rassicura re le persone offese sulla legalità della operazioni propost e.

Con motivazione persuasiva è stato r ilevato che le linee difensive dei ricorrenti , dirette ad accusare gli altri dei comportamenti fraudolenti ed a sostenere la legalità dei propri, era del tutto inveros i mile in quanto prospettava l ’ esistenza di un a disordi nata e scoordinata azione dei singoli volta a compiere truffe non solo in danno delle persone offese, ma anche delle altre persone coinvolte nel meccanismo .

S i tratta va di una prospettazionee illogica e non coeren te con le emergenze processuali, e soprattutto con la consumazione serial e d elle truffe , tutte aventi identiche caratteristiche , che presupponevano la sussistenza di una organizzazione e di un progetto criminale ordito e condiviso da tutti i sodali (pag. 23 della sente nza impug nata).

4. [OSCURATO:PERSONA] puntualizza che la fondatezza delle doglianze in ordine alla assenza della querela in relazione alla truffa ai danni del Cipolli non consente di ritenere che in relazione agli altri reati sia decorso il termine di prescrizione.

Si ribadisce, infatti , che l a sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti inun unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268965 -01).

Pertanto l’inammissibilità delle doglianze proposte nei confronti dei reati diversi dalla truffa descritta al capo b) impedisce di ritenere che sia “aperto”il rapporto processuale in Cassazione, sicché non risulta decorso alcun termine di prescrizione.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo b) con riguardo alla truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato improcedibile per mancanza di querela ed elimina la relativa pena pari a mesi quattro di reclusione per ciascun imputato.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Così deciso,il giorno 11 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](REP. CECA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per il reato di cui al capo b) e per l’inammissibilità dei ricorsi nel resto. Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve dibattimento, insistesull'accoglimento del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano dichiarava l’estinzione per prescrizione di alcune delle condotte contestate, confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad una associazione a delinquere funzionale a consumare una serie indeterminata di truffe e per i relativi reati fine. L’associazione contestata era funzionale ad ingannare imprenditori in gravi difficoltà economiche prospettando loro che,pagando una somma per l’iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] di interesse economico denominato “Ema vision Ehzs”, avrebbero ottenuto ingenti finanziamenti. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge: il reato contestato al capo b) sarebbe estinto per prescrizione in quanto non sarebbe applicabile alla ricorrente il termine di sospensione di centoventisette giorni riconosciuto in relazione al legittimo impedimento per motivi di salute riconosciuto alla coimputata [OSCURATO:PERSONA]. Si deduceva che – in ogni caso – la condotta non prescritta riferita alla truffa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe procedibile per assenza di querela dell’offeso; 2.2. violazione di legge (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la partecipazione al reato associativo sarebbe illogica e carente. Segnatamente (a) sarebbe stata illogicamente valorizzata la riproduzione di schemi identici nella consumazione dei reati fine, (b) non sarebbe stata dimostrata la sussistenza dell’elemento soggettivo, (c) non sarebbe stati considerati i comportamenti conflittuali con i coimputati e la assenza di autonomia decisionale, (d) sarebbe stata illogicamente interpretata la comunicazione telematica del 3 giugno 2016 con Gasperini, che indicherebbe solo la volontà della ricorrente di finalizzare il finanziamento richiesto da [OSCURATO:PERSONA],(d) non sarebbe stata valutata la sussistenza di un semplice concorso nel reato, non trasmodante nella partecipazione al consorzio criminale. 3. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 3.1. violazione di legge: il reato descritto al capo b) consumato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe procedibile per difetto di querela; 3.2. violazione di legge (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la partecipazione al reato associativo: la motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la partecipazione al reato associativo sarebbe illogica e carente.Segnatamente: (a) non sarebbe sufficiente valorizzare che i reati fine eranostati consumati con identiche modalità , (b) non sarebbe stato considerato che la ricorrente si sarebbe limitata a compiere operazioni di assistenza tecnica e consulenza senza avere alcuna consapevolezza del progetto criminoso , (c) l'apporto causale della [OSCURATO:PERSONA] alla organizzazione criminale non avrebbe potuto essere desunto dalla mera presenza della stessanel locus commissi delicti, né tantomeno dalla a ttività profession ale , lecitamente svolta all'interno del gruppo EMA, (d) non vi sarebbe prova della sussistenza di una struttura organizzativa. In sintesi:si deduceva che la Corte d'appello avrebbe confuso il ruolo professionale della ricorrente con una partecipazione dolosaall’associazione, senza fornire dimostrazione della volontà della [OSCURATO:PERSONA] di aderire al programma criminoso,tanto più che dalle emergenze processuali sarebbe emersa una situazione di conflitto tra gli imputati incompatibile con l’affectio societatis. Con riferimento alla vicenda attinente alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] si deduceva che l'operazione sarebbestata proposta e caldeggiata da Borghi, mentre la vicenda “[OSCURATO:PERSONA]” sarebbe stata avviata da lla Ondrackova. In conclusione, si deduce va che sarebbe emers a l’i nterruzione del nesso di causalità dovuta alla“intromissione” nel la catena causal e delle condotte di coimputati e terzi e che non sarebbe stata dimostrata la proiezione della volontà della [OSCURATO:PERSONA] verso la consumazione di una serie indeterminata di reati - fine , tenuto conto che alla stessa sarebbestato affidato un numero esiguo e ben determinato di clienti; 3.3. violazione di legge (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato associativo che sarebbe stato desunto dal soloapporto materiale. Si deduceva inoltre che (a) i reati fine contestati non av rebbero prodotto profitti riconducibili all'associazione, (b) ogni imputato sarebbe stato legittimamenteretribuito per le proprie competenze, (c) la gestione operativa sarebbe stata esclusivamente nelle mani di Gasperini, mentre la T osini sarebbe st ata coinvolta marginalmente,(d) le dichiarazioni delle persone offese smenti rebbero il coinvolgimento della ricorrente nel progetto criminoso,dato che i testimoni non avrebbero indicato il suo intervento diretto nella realizzazione delle truffe; 3.4. Sideduceva, inoltre, che le condotte descritte ai capi b ) e d ) dovevano ritenersi prescritte. 4. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 4.1.violazione di legge: il reato descritto al capo b) consumato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe procedibile per difetto di querela; 4.2. violazione di legge (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la partecipazione al reato associativo.Segnatamente si deduceva che (a) la responsabilità non avrebbe potuto essere desunta dalla circostanza che Gatti aveva ricoperto il ruolo di trustee con funzioni meramente tecniche ed amministrative senza svolgere attività di coordinamento o decisionale, (b) la sussistenza dell'associazione non avrebbe potuto essere ded otta dal fatto che i reat i fin e erano stati consumati con identiche modalità, (c) non sarebbero emerse prove in ordine alla sussistenza di una struttura organizzativa, (d)l'ipotetico programma criminoso sarebbe stato funzionale solo a soddisfare l'interesse personale del Gasperini,(e) la partecipazione di Gatti all'associazione non avrebbe potuto essere dedotta dalla sua presenza agli incontricon le persone offese. In sintesi, si deduceva che sarebbe stata omessa qualunque valutazione sia sull'effettivo apporto causale fornito all'imputato al consorzio criminale, che sulla sua consapevolezza di prendere parte all'associazione. Si deduceva altresì che i singoli atti di costituzione dei trustsarebbero stati sottoscritti momenti diversi, che le singole procure speciali conferite dal ricorrente sarebbero state rilasciate in occasioni differenti e che al rilascio delle procure non sarebbe stati presenti i soggetti disponenti. Si deduceva infine che il ricorrente non si sarebbe mai fatto promotore dei finanziamenti, non avrebbe mai chiesto la corresponsione di somme di denaro , né fornito alcun contributo al procacciamento dei clienti. Peraltro i tabulati telefonici av rebbero indicato che lo stesso non aveva promosso gli incontri con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che le modalità con cui era venuto in contatto con Gasperini escluderebberouna partecipazione consapevole al consorzio. In conclusione, s i deduceva che il ricorrente av rebbe svolto una lecita attività professionale ( la liceità delle operazioni gestite e la mancanza di consapevolezza di partecipare ad un consorzio associativo illecito sarebbero confermate anche dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], direttore della filiale di Parma della [OSCURATO:PERSONA] di Milano); 4.3. violazionedi legge (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, che sarebbe stato ritenuto sussistente con motivazione carente ed illogica , che non avrebbe tenuto conto dell' imm issione nella catena causaledi coimputati e terzi. Inoltre, non sarebbe stata valutata la possibilità di ascrivere la condotta nella fattispecie del concorso di persone del reato; 4.4. violazione di legge: sideduceva infine che le condotte descritte ai capi b ) e d ) sarebbero estinte per decorso del termine di prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1.Tutti i ricorrenti hanno contestato la sussistenza della condizione di procedibilità in relazione alla truffa descritta al capo b) in danno di [OSCURATO:PERSONA] ccioni. La doglianza è fondata: in atti non si rinviene,infatti,la querela di Pu cci oni , necessaria condizione di procedibilitàper il reato di truffa. Si dispone, pertanto , l ’ annullamento senza rinvio del la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo b) con riguardo alla truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato improcedibile per mancanza di querela ed elimina la relativa pena pari a mesi quattro di reclusione per ciascun imputato. Si rileva, a margine, che lecontestazioni in ordine alla prescrizione proposte da tutti i ricorrentianche in relazione al capo b) s i con s iderano assorbite. Si riafferma infatti che il proscioglimentoper difetto della condizione di procedibilità prevale suquello per estinzione del reato dovuto al decorso del termine di prescri zione (Sez. 5, n. 21874 del 20/03/2014, Salmeri, Rv. 262820 –01). 2. Tutti i ricorrenti contestano inoltre la motivazione della sentenza impugnatarelativa alla dimostrazione della sussistenza dell ’ associazione ; le critiche so no rivolte principalmente nei confronti della valorizzazione della serial ità delle condotte ed al difetto di valutazione della possibilità di inquadrare lestesse non come epifenomeni del reato associativo, ma come episodi di concorso di persone nel reato continuato . Si trattadi rilievi che non superano la sogliadi ammissibilità in quanto manifestamente infondati. 2.1.Con riguardo alla capacità dimostrativa in ordine alla sussistenza dell’associazionedella serialità ed omogeneità delle condotte il colle gio riafferma che è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 –02; Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376 - 01 ) Si tratta di un orientamento pienamente condivisibile tenuto conto che il consorzio esprime il suo progetto nella consumazione dei reati fine che se si presentano omogenei, ovvero consumati con modalità seriali e ripetitive indicano la sussistenza di un accordo preventivo e di una organizzazionefunzionale a ll a realizza zione del programma. 2.2. Con specifico riferimento alla diagnosi differenziale tra il reato associativo ed il concorso di persone nel reato continuato il Collegio riafferma che il discrimen tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest'ultimo l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti (Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292 – 01). Tuttavia ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integrantii reati fine ad opera di soggetti stabilmente collegati (tra le altre: Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540 – 01). Dalla giurisprudenza della Cassazione emerge, dunque, che le condotte di partecipazione e promozione delle associazioni criminose possono essere provate attraverso i reati fine, sempre che le modalità con cui gli stessi vengono progettati e consumati, le relazioni tra i concorrenti, gli strumenti apprestati per la loro costituzione siano indicativi della sussistenza di una organizzazione stabileed autonoma, dotata di una capacità progettuale che persiste anche “oltre” la consumazione deireati-scopo. I reati scopo costituiscono, infatti, solo un epifenomeno del potenzialecriminale del consorzio, ma non lo esauriscono, dato che il pericolo correlato alla associazione persiste “oltre e dopo” la consumazione dei reati-fine: è tale pericolo che giustifica la punizione dei partecipi per una condotta che “si aggiunge” alla attività criminosa concorsuale, che si rileva nella consumazione dei reati-scopo e che, dunque, deve profilarsi come autonoma. La diagnosi differenziale tra concorso nel reato continuato e partecipazione alla associazione per delinquere implica un giudizio di merito che impone la analisi di tutti gli indicatori della possibile autonomia del consorzio, rispetto alla sussistenza di un accordo criminoso limitato alla consumazione di uno o più reati; indicatori che devono essere accuratamente valutati soprattutto quando, come nel caso in esame, la sussistenza della associazione viene dedotta dalla consumazione seriale dei reati cui la stessa sarebbe preordinata. In conclusione, si riafferma che nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi(Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 - 01). 2.3. N el caso in esame la Corte territo riale, aderendo a tali indicazioni ha for n ito un persuasiva ed accurata motivazione in ordine alla sussistenza della associazione confermando l’analisi del tribunale che aveva legittimamente valorizzato il fatto che le truffe erano state consumate con identiche modalità sia nell’approccio iniziale, che nello sviluppo del progetto criminale e nell’apporto dei singoli autori, rilevando, tra l’altro, che l’esistenza di una struttura organizzativa emergeva dall ’ uso di falsa documentazione, dall’appoggio di studi professionali e dalla creazione di uno schermo societario in grado di trarre in inganno le persone offese (pag. 17 della sentenza impugnata). Le censure proposte non incrinano la tenuta logica del percorso motivazionale tracciato per confermare la responsabilità in ordine al reato associativo, dato che, come anticipato, le stesse non individuano alcuna frattura logica, ma invocano una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove che non è compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. 3. Tutti i ricorrenti hanno contestato , inoltre , la sussistenza di specifici elementi indicativi della loro individuale partecipazione al consorzio. Si tratta di doglianze che non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta dirivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate– o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). 3.1. Con riferimento alla posizione della Ondrackova, contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello ha rilevato tutti gli elementi necessari per dimostrare la sua partecipazione all’associazione contestata. La Corte territoriale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura ha ritenuto che le prove raccolte indicassero univocamente il ruolo di primo piano della ricorrente in tutte le vicende contestate, a partire da i contatti con gli imprenditori, dalle descrizioni delle operazionifino all'attivazione dei canali operativi per l'apertura dei trust. Emergeva così che la Ondrackova non era affatto riconducibile alla figura marginale e accessoria descritta dalla difesa. Tale inquadramento del ruolo della ricorrenteemergeva sia dall'analisi delle prove dichiarativeche dal contenuto della email del 3 giugno 2016, che già con l'atto d'appello veniva invocata dalla difesa come prova della buona fede dell'imputata,ma che la Corte, di merito, con valutazione che non si presta ad alcuna censura , riteneva confermativa del meccanismo truffaldino riferito dalle persone offese (pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata). 3.2. Non superano la soglia di ammissibilità neanche le censure proposte con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha evidenziato, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, che la [OSCURATO:PERSONA] era pienamente inserita nel meccanismo truffaldino e che la stessa agiva nella piena consapevolezza della sussistenza di un articolato e persistente progetto criminale. A conferma della sussistenza della pianificazione di un meccanismo truffaldino la Corte di appello ha rilevato che la creazione dei trust era priva di significato economico reale e che , nell ’ ambito del progetto criminale il contributo della [OSCURATO:PERSONA] servi va, unitamente a quello degli altri associati, a creare un ’ apparenza di legalità idonea ad indurre gli imprenditori a fidarsi del la proposta di fina nziamento . La Corte di appello haanche rilevato che non erano stati aperti i conti correnti intestati ai truste che la tesi della ricorrente , che si proponeva quale mera esecut rice di un progetto truffaldino gestito da altri era incompatibile con le emergenze processuali (pag. 21 della sentenza impugnata). 3.2. Anche le censure proposte nell’interesse del Gatti non superano la soglia di ammissibilità. Con motivazione che non si presta ad alcuna censura la Corte d'appello rilevava come la linea difensiva proposta dal Gatti, che era diretta ad inquadrarlo come pedissequo esecutore di disposizionipromananti da altri non trovava alcuna conferma nelle emergenze processuali. La Corte evidenziava tra l’altro che era emersa una fitta corrispondenza con Berni cui era riconducibile la società beneficiaria dei 150.000 euro; tale circostanza non veniva ritenuta casuale, ma piuttosto come chiaramente indicativa della correlazione tra il Gatti edil Gasparini. L a Corte di appello ha anche evidenziato c he il Gatti non aveva specifiche competenze,ma che che lo stesso , all ’ interno della compagine associati va svolgeva un ruolo funzionale a rassicura re le persone offese sulla legalità della operazioni propost e. Con motivazione persuasiva è stato r ilevato che le linee difensive dei ricorrenti , dirette ad accusare gli altri dei comportamenti fraudolenti ed a sostenere la legalità dei propri, era del tutto inveros i mile in quanto prospettava l ’ esistenza di un a disordi nata e scoordinata azione dei singoli volta a compiere truffe non solo in danno delle persone offese, ma anche delle altre persone coinvolte nel meccanismo . S i tratta va di una prospettazionee illogica e non coeren te con le emergenze processuali, e soprattutto con la consumazione serial e d elle truffe , tutte aventi identiche caratteristiche , che presupponevano la sussistenza di una organizzazione e di un progetto criminale ordito e condiviso da tutti i sodali (pag. 23 della sente nza impug nata). 4. [OSCURATO:PERSONA] puntualizza che la fondatezza delle doglianze in ordine alla assenza della querela in relazione alla truffa ai danni del Cipolli non consente di ritenere che in relazione agli altri reati sia decorso il termine di prescrizione. Si ribadisce, infatti , che l a sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti inun unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268965 -01). Pertanto l’inammissibilità delle doglianze proposte nei confronti dei reati diversi dalla truffa descritta al capo b) impedisce di ritenere che sia “aperto”il rapporto processuale in Cassazione, sicché non risulta decorso alcun termine di prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo b) con riguardo alla truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato improcedibile per mancanza di querela ed elimina la relativa pena pari a mesi quattro di reclusione per ciascun imputato. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso,il giorno 11 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19662/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris