CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11246/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enzo di Noto”, rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OCCHIPINTIGIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati edifesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2428/2019depositata il 07/11/2019.Numero registro generale 20705/2020Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 11246/2026Data pubblicazione 27/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Siracusa, Calcò LabruzzoRosario Salvatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CorsaroMarco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in giudizio il Condominio “[OSCURATO:PERSONA]” inpersona dell’amministratore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], al fine disentir dichiarare nulla la delibera assembleare adottata il 30/07/2016,con la quale era stato rinnovato l’incarico all’amministratore delcondominio [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 30 luglio 2016-30 luglio2018.Si costituì il Condominio per resistere alla domanda.Il Tribunale di Siracusa dichiarò cessata la materia del contenderepoiché la delibera impugnata del 30.7.2016 era stata ratificata da unasuccessiva delibera adottata in data 19/11/2016.La Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza delTribunale, dichiarò nulla la delibera assembleare del 30/07/2016 diapprovazione del bilancio consuntivo del secondo trimestre 2015 –primo semestre 2016, limitatamente alla spesa relativa al compensoin favore dell’amministratore, in quanto la sua nomina era statadichiarata nulla in sede di volontaria giurisdizione; ritenne, invece,inammissibile, perché nuova, la domanda di annullamento delladelibera del 19/11/16.Avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso CampoGiuseppe, in proprio e nella asserita qualità di amministratore inregime di prorogatio imperii del Condominio “[OSCURATO:PERSONA]”sulla base di tre motivi.Numero registro generale 20705/2020Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 11246/2026Data pubblicazione 27/04/2026Calcò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LangellottiAntonietta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Lo MonteTommaso hanno resistito con controricorso.In prossimità dell’udienza in camera di consiglio, i controricorrentihanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1 n. 5 cod.proc.civ, l’omesso esame di un fatto storicodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, conriferimento alla mancata valutazione, da parte della corte territoriale,della delibera del 30/07/2016, con cui i condomini, nel prendere attodell’annullamento della nomina di [OSCURATO:PERSONA] da parte delTribunale di Siracusa con la decisione resa il 22/07/16, avrebberoapprovato all’unanimità il compenso in suo favore per il periododall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sino alla data di notifica della richiamata decisionedel Tribunale, in data 25/07/16.La Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare il contenuto di dettadelibera, che avrebbe fatto corretta applicazione del principio dionerosità del mandato dell’amministratore.Con il secondo motivo di ricorso, connesso al precedente, si denunzia,in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 cod.proc.civ., l’omissioneovvero la contraddittorietà della motivazione della sentenzaimpugnata poiché la Corte d’appello, pur avendo dichiaratoinammissibile la domanda di annullamento della delibera del19/11/16 perché nuova e tardivamente proposta, sarebbe entrata nelmerito della decisione, esaminando il contenuto di detta delibera.Con il terzo mezzo, si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 11, n.5 cod. proc. civ.,Numero registro generale 20705/2020Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 11246/2026Data pubblicazione 27/04/2026per errata applicazione del principio della soccombenza nelregolamento delle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazioneproposto da [OSCURATO:PERSONA], “nella qualità di amministratore inregime di prorogatio imperii”, per difetto della delibera autorizzativa aricorrere per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello.Osserva il Condominio che i poteri dell’amministratore, in regime diprorogatio imperii, sono limitati all’ordinaria amministrazione ovveroalle sole attività urgenti, al fine di evitare pregiudizi agli interessicomuni e tale requisito non ricorre nell’ipotesi in esame, in cuil’impugnazione ha ad oggetto una delibera favorevole al condominioperché annullerebbe una voce di spesa dal bilancio consuntivo.Inoltre, l’assemblea, con delibera del 5.9.2020, avrebbe deliberato dinon ratificare l’operato del precedente amministratore e di nonautorizzarlo a resistere nel giudizio di cassazione.Il ricorso del Condominio è inammissibile per sopravvenuta carenza diinteresse.A seguito della notifica del ricorso per cassazione del 6.7.2020 daparte di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore cessatodalla carica, il Condominio “[OSCURATO:PERSONA]”, con delibera del[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo aver proceduto alla nomina di un nuovoamministratore, ha deliberato di non ratificare l’operato delprecedente amministratore e di non autorizzare il nuovoamministratore a resistere nel giudizio di cassazione.Con detta delibera - la cui produzione è ammissibile ai sensidell’art.372 c.p.c. perché riguardante l’ammissibilità del ricorso- ilCondominio ha inteso rinunciare alla prosecuzione del giudiziointrodotto dall’amministratore ormai cessato dall’incarico.Numero registro generale 20705/2020Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 11246/2026Data pubblicazione 27/04/2026È pertanto dirimente il rilievo che l’assemblea, con delibera del5.9.2020, dopo aver proceduto alla nomina di un nuovoamministratore, ha deliberato di non ratificare l’operato delprecedente amministratore e di non autorizzare il nuovoamministratore a resistere nel giudizio di cassazione, così esplicitandouna volontà che impedisce anche ogni concreta configurabilità di unaproroga tacita del potere di rappresentanza processuale delmedesimo ex amministratore.La volontà dell’assemblea è espressione della sopravvenuta carenzadi interesse alla decisione e poteva esser resa in contrasto con lavolontà del precedente amministratore.È noto al collegio che nella giurisprudenza di questa Corte si èaffermata la tesi dell’irrinunciabilità, ad opera dell’assemblea delleazioni autonomamente proposte dall’amministratore nell’ambito dellesue attribuzioni ex art.1130 c.c. perché non subordinate ad alcunaautorizzazione dell’organo collegiale (Cass.n.10869/2023).Tale tesi è sostenuta da una parte della dottrina, che ravvisanell’amministratore un organo del condominio ovvero l’unica “voce”dell’ente collettivo condominio, con la conseguenza che l’assembleanon può intervenire nell’orbita delle funzioni istituzionali spettantiall’amministratore.La giurisprudenza di questa Corte ed una parte della dottrinaritengono, invece, che l’amministratore del condominio abbia unaposizione subalterna rispetto all’assemblea, la quale può sempreingerirsi nell’ordinaria gestione e surrogarsi all’amministratore.Tale tesi trova fondamento normativo nell’art.1130 c.c.: ilregolamento condominiale può sottrarre all’amministratore, e quindiconferire all’assemblea, il potere di decider autonomamente in ordineal compimento di eventuali atti conservativi dei diritti inerenti alleNumero registro generale 20705/2020Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 11246/2026Data pubblicazione 27/04/2026parti comuni, subordinando alla decisione dell’organo collegialel’esercizio da parte dell’amministratore della relativa azione giudiziaria(Cassn.8695/2019; Cass. n. 14809/ 2014; Cass. n. 6813/2000; Cass.n. 826/97).L'assemblea è provvista di una competenza generalizzata, in forzadella quale può sostituirsi all’amministratore e privarlo dei suoi poteri,in base al criterio della revocabilità dell’incarico di cui all’art.1129,comma 11, c.c., nonché alla luce della sindacabilità dei provvedimentidell’amministratore con ricorso all’assemblea ex art.1133 c.c.L’assemblea, così come ha il potere di transigere la lite, ha, a fortiori,il potere di impedire il sorgere della lite stessa o di rinunciarvi.Non osta a tale orientamento la circostanza che l’amministratoreabbia la rappresentanza del condominio, perché alla rappresentanzaprocessuale non corrisponde la titolarità del rapporto giuridicosostanziale oggetto di lite dal momento che l’amministratore agisce ingiudizio facendo valere i diritti dei singoli condomini sulle parti comunidell’edificio.L’amministratore, nella sua qualità di rappresentante legale, purpotendo far valere in giudizio i diritti dei condomini sulle parti comunidell’edificio, non può certamente disporne e le sue funzioni restanoessenzialmente esecutive della volontà dei condomini rappresentati.Così come l’amministratore non ha il potere di compiere tutti queglidisposizione, non ha, tanto meno, un autonomo interesse allaprosecuzione del processo, se l’assemblea voglia rinunciarvi.La funzione esecutiva della volontà assembleare che l’amministratoredi condominio riveste rispetto a tutti gli atti che comportinodisposizione del diritto in contesa, come transazioni, rinunce,conciliazioni, trova ulteriore conferma nell’art.5 ter del D. Lgs n.28Numero registro generale 20705/2020Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 11246/2026Data pubblicazione 27/04/2026del 2010, il quale, in linea con l’art.71 quater disp.att.c.c., attribuisceall’amministratore del condominio la legittimazione ad attivare, adaderire ed a partecipare ad un procedimento di mediazione maprescrive che l’accordo di conciliazione o la proposta conciliative delmediatore siano sottoposti all’approvazione dell’assembleacondominiale. Se la delibera non viene adottata entro il terminefissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previstedall’art.1136 c.c., la conciliazione si intende non conclusa.Tale disposizione normativa conferma che, in caso di decisionecontraria dell’assemblea dei condòmini titolari del rapportosostanziale, l’amministratore di condominio deve adeguarsi allavolontà validamente espressa in assemblea.In altri termini, le attribuzioni gestorie dell’amministratore nonpossono privare l’assemblea della competenza a deliberare circal’amministrazione delle cose comuni, tanto più in tema di esecuzioneda dare a delibere assembleari, come nella specie, dovendosicomprendere nella generalizzata competenza dell’assemblea la facoltàdi non proporre, transigere o rinunziare alla lite propostadall’amministratore, sia pure nell’ambito delle attribuzioni sostanzialidello stesso.Il ricorso del Condominio deve, pertanto, essere dichiaratoinammissibile per sopravvenuta carenza di interesse per effetto delladelibera del 5.9.2020, che non ha ratificato l’operato del precedenteamministratore e non ha autorizzato il nuovo amministratore aresistere nel giudizio di cassazione.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in proprio è, altresì, inammissibile percarenza di legittimazione attiva all’impugnazione della deliberacondominiale, non rivestendo il predetto né la qualità di condomino,agli effetti dell’art.1137 c.c., né quella di parte nei gradi di merito.Numero registro generale 20705/2020Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 11246/2026Data pubblicazione 27/04/2026Quanto alle spese del ricorso proposto in proprio da [OSCURATO:PERSONA],le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo,con attribuzione al procuratore antistatario dei controricorrenti.Quanto alle spese del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nellaqualità di amministratore del Condominio “[OSCURATO:PERSONA]”, lestesse, in ragione del peculiare svolgimento della vicenda processualee dell’esito finale, possono essere integralmente compensate.Trattandosi di esito decisorio conseguente ad un sopravvenuto difettodi interesse alla proposizione dell'impugnazione, non deve farsi luogoal pagamento del doppio del contributo unificato a carico delCondominio [OSCURATO:PERSONA] di Noto, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sezioni Unite,sentenza 14 dicembre 2020, n. 28383, e sentenza 10 febbraio 2017,n. 3542).Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va invecedato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] nellaqualità di amministratore del [OSCURATO:PERSONA] di Noto e daCampo Giuseppe in proprio; condanna [OSCURATO:PERSONA] in proprio alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 2500,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati inEuro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione al procuratoreantistatario; compensa integralmente le spese di lite tra ilCondominio [OSCURATO:PERSONA] di Noto ed i controricorrenti.Numero registro generale 20705/2020Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 11246/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte di [OSCURATO:PERSONA] in proprio di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 15 gennaio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa