CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 ottobre 2021
Cassazione n. 48651/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VERONAdalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA].NI avverso la sentenza del 01/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Verona propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Verona, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di cui all'art.590 cod. pen. per avere cagionato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali giudicate guaribili in 10 giorni per negligenza, imprudenza, imperizia e mancato rispetto delle norme sulla circolazione stradale (fatto commesso in Verona il 27 settembre 2017), «per intervenuta estinzione del reato, avendo proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato mediante il risarcimento, eliminando così le conseguenze dannose/pericolose cagionate dal reato». Tale pronuncia risulta adottata, a seguito dell'offerta risarcitoria di importo pari ad euro 1.000,00 formulata dal responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con l'opposizione della parte civile, il cui difensore ha sostenuto esservi danni residui rilevanti e ulteriori rispetto a quelli contestati nel capo d'imputazione, e con l'adesione del pubblico ministero e dell'imputata. 2. Il pubblico ministero ricorrente deduce, con unico articolato motivo, erronea applicazione dell'art.35 d. Igs. 28 agosto 2000, n.274 nonché vizio di motivazione per le seguenti ragioni: - il risarcimento del danno è tardivo in quanto l'offerta è stata formulata nella fase di costituzione delle parti; - l'offerta risarcitoria è stata formulata dal responsabile civile, mentre l'imputata, che aveva ricevuto la notificazione della citazione a giudizio oltre un anno prima dell'udienza di prima comparizione, non ha formulato offerte risarcitorie né chiesto al giudice un termine per provvedere al risarcimento ai sensi dell'art.35, comma 3, d. Igs. n.274/2000; - l'imputata non ha estinto le conseguenze dannose e pericolose del reato, quale condotta necessaria oltre a quella risarcitoria per permettere la corretta applicazione dell'art.35 d. Igs. n.274/2000; - il terzo che ha formulato l'offerta risarcitoria è l'assicuratore del proprietario del veicolo, soggetto terzo ed estraneo alla vicenda processuale; - il giudice ha escluso la tardività dell'offerta risarcitoria formulata all'udienza del 1 ottobre 2021 sul presupposto che l'assenza dell'imputata e del difensore all'udienza del 30 ottobre 2020 non consentisse di chiarire se l'imputata fosse a conoscenza della possibilità di estinzione del reato mediante condotta riparatoria, in contrasto con l'obbligatorietà della difesa tecnica ai sensi dell'art.20, comma 2, lett. e) d. Igs. n.274/2000 e con il conferimento concreto, nel caso in esame, di incarico fiduciario a un difensore, tale da consentire alla parte di essere ben informata dei diritti, delle garanzie processuali e degli istituti di diritto penale sostanziale e processuali dei quali si sarebbe potuta avvalere. 3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale su istanza del Procuratore generale ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176), dell'art.7, comma 1, d.l. 23 luglio 2021, n.105 e dell'art.16,comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n.228), pervenuta dichiarazione del difensore di rinuncia al mandato in data 5 dicembre 2022, è comparso il solo Procuratore generale, che ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del pubblico ministero, ammissibile ai sensi dell'art.36, comma 2, d. Igs. n.274/2000, è fondato. 2. Risulta dagli atti processuali, che la Corte è legittimata ad esaminare essendo stato dedotto un error in procedendo, che l'udienza del 3 aprile 2020 indicata nel decreto di citazione è stata rinviata a causa della pandemia da Covid-19; che all'udienza del 30 ottobre 2020, assente l'imputata, la parte civile costituita ha formulato istanza di autorizzazione alla citazione del responsabile civile; che all'udienza del 10 giugno 2021 l'imputata ha depositato nomina di un nuovo difensore di fiducia, il responsabile civile non si è presentato, e il difensore dell'imputata ha chiesto un termine a difesa senza fare riferimento al termine per provvedere a condotte riparatorie; che all'udienza del 1 ottobre 2021 si è costituito il responsabile civile, formulando l'offerta risarcitoria e chiedendo l'applicazione dell'art.35 d. Igs. n.274/2000, ritenuta non tardiva dal giudice. 3. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che, secondo l'orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento davanti al giudice di pace il potere del giudice di riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa di estinzione del reato, non possa spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art.35 d Igs. n. 274/2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie (Sez. 4, n. 50020 del 20/09/2017, Catalano, Rv. 271178; Sez. 4, n. 36280 del 18/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267599; Sez. 5, n. 31656 del 10/02/2015, Botta, Rv. 265295; Sez. 3 4, n. 35273 del 28/02/2014, Caponnetto, Rv. 262690; Sez. 5, n. 9877 del 18/02/2014, Beraldi, Rv. 260479; Sez. 4, n. 5023 del 16/01/2014, Vela, Rv. 258640; Sez. 4, n. 15882 del 28/02/2013, Pastorino, Rv. 255021; Sez. 4, n. 12856 del 19/03/2010, Mizigoi, Rv. 247032). 3.1. E nel caso in esame, il Procuratore ricorrente censura il rilievo attribuito nella sentenza, per derogare alla regola di cui sopra, alla necessità che l'imputato sia reso edotto della possibilità di estinguere il reato mediante condotta riparatoria. La prospettazione del ricorrente si pone, tuttavia, in contrasto con il principio interpretativo affermato in alcune pronunce di legittimità, seguito dal giudice di pace, secondo il quale il termine perentorio si applica a condizione che l'imputato sia stato effettivamente reso edotto della possibilità di estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie (Sez. 5, n. 30094 del 14/03/2018, Salimbene, Rv. 273328 - 01; Sez. 5, n. 41282 del 24/04/2015, Candellero, Rv. 265205; Sez. 5, n. 44394 del 17/07/2013, Meloni, Rv. 257548). 3.2. Tale principio interpretativo, che non esclude la natura perentoria del termine per procedere alle condotte riparatorie ex art. 35 d.lgs. 274/2000, risponde all'esigenza di interpretare il requisito dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione di cui all'art.35 d. Igs. n. 274 del 2000, alla luce dei principi posti dalla giurisprudenza costituzionale in materia, che in più occasioni (Corte Cost. sent. n. 206 del 13 luglio 2011; ord. n. 333 del 26 luglio 2005; ord. n.11 del 13 gennaio 2004), pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli art. 20 e 35 d.lgs. n.274/2000, ha escluso che dalla mancata indicazione nel decreto di citazione a giudizio dell'imputato del riferimento alla procedura estintiva di cui all'art. 35 d.lgs. 274 del 2000 derivi un vulnus in termini di preparazione della strategia difensiva, sempre che, nell'udienza di comparizione, sia assicurata la compiuta informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternativa al giudizio di merito, e che sia sollecitata e verificata «... La praticabilità di possibili soluzioni alternative» (Corte Cost. ord. n.333/2005), cui è possibile accedere «poiché il giudice di pace può disporre la sospensione del processo per un periodo non superiore a tre mesi ove l'imputato chieda nell'udienza di comparizione di poter provvedere alle condotte riparatorie e dimostri di non avere potuto farlo in precedenza, ovviamente anche per non essere stato informato di tale possibilità» (Corte Cost. ord. n. 11/2004). 4. Il ricorso e, tuttavia, fondatamente proposto in relazione alla dedotta erronea applicazione dell'art.35 d. Igs. n.274/2000, sia per il diverso profilo dell'omessa considerazione che la condotta riparatoria non è riferibile all'imputata, emergendo dagli atti che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato l'offerta in qualità di compagnia assicuratrice di [OSCURATO:PERSONA], terzo estraneo al processo, sia con riferimento all'omessa disamina dell'ulteriore presupposto delle condotte estintive delle conseguenze dannose e pericolose del reato. 4.1. Con riguardo al primo profilo di illegittimità, si osserva che l'art.35 cit. prevede, al comma 1, che il processo possa essere definito con la declaratoria di estinzione del reato «quando l'imputato dimostra di avere proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato». Il comma 2 della medesima disposizione di legge precisa che la sentenza di estinzione è consentita solo se il giudice di pace «ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione». 4.2. È, dunque, necessario, perché possa attivarsi il meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dalla norma citata: a) che le condotte riparatorie e risarcitorie in favore delle persone offese dal reato contestato provengano dall'imputato; b) che tali condotte egli dimostri di aver posto in essere prima dell'udienza di comparizione, con la precisazione di cui al par.3; c) che il giudice ritenga le medesime condotte in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a comportamenti che presentino un certo grado di gravità e pericolosità (Sez. 4, n.44959 del 04/11/2021, Caponi, Rv. 282244 - 01: fattispecie in tema di versamento di somme a titolo risarcitorio effettuato dall'Inail). 4.3. Eppure, nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non solo non risulta che vi siano stati, da parte dell'imputata, ne prima ne' dopo l'udienza di comparizione, interventi riparatori e risarcitori in favore della persona offesa, ovvero tempestiva richiesta di termine al fine di provvedervi, ma vi è prova del contrario, cioè che l'imputata non ha posto in essere alcun intervento di tale genere, tanto che, al risarcimento ritenuto dal giudice di pace idoneo ai fini della declaratoria di estinzione del reato contestato, la Monetti è rimasta del tutto estranea. Emerge, inoltre, dalla medesima sentenza e dagli atti allegati al ricorso, che al risarcimento del danno ha provveduto la società assicuratrice dell'auto, condotta da [OSCURATO:PERSONA] ma di proprietà di un terzo estraneo al processo. 4.4. È vero che la condivisa e prevalente giurisprudenza di legittimità afferma che, ai fini dell'operatività di detta speciale causa di estinzione del reato, non è necessario che al risarcimento provveda personalmente l'imputato, assumendo rilevanza anche il risarcimento integrale effettuato dalla compagnia con la quale quest'ultimo è assicurato; ma è anche vero che, nel caso in esame, a risarcire il danno, come si è già rilevato, non ha provveduto, una compagnia presso la quale [OSCURATO:PERSONA] era assicurata, bensì quella che assicurava il proprietario, estraneo al processo, dell'auto condotta dall'imputata al momento dell'incidente. Il giudice di merito ha, dunque, erroneamente applicato la norma collegando la causa estintiva alla condotta riparatoria non posta in essere, né direttamente né indirettamente, dall'imputata (Sez. 4, n. 38957 del 23/05/2014, Cannatella, Rv. 262091 - 01). Peraltro, anche il risarcimento effettuato dalla compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà dell'imputato potrebbe non essere sufficiente a giustificare la pronuncia di estinzione del reato, a meno che il giudice lo ritenga idoneo a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione connesse al reato commesso (Sez. 4, n. 37968 del 17/05/2012, Lucivero, Rv. 254362 - 01). 4.5. Con riguardo al secondo profilo di illegittimità della pronuncia, va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza Sbaiz (Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, Rv. 264239 - 01), secondo il quale «l'operatività della speciale causa di estinzione del reato, prevista dall'art. 35 d. Igs. 28 agosto n. 274 del 2000, presuppone sia la riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento sia l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non essendovi altematività tra le due condotte previste dalla norma, atteso che tali esigenze, ove sussistenti, devono essere entrambe soddisfatte». La sentenza impugnata risulta del tutto silente su tale, indispensabile, passaggio motivazionale, avendo il giudice di pace esaminato la sola tempestività dell'istanza e la congruità della somma offerta. 5. Tali sono le ragioni per le quali la sentenza deve essere annullata, con rinvio al Giudice di Pace di Verona, in altra composizione, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio