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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00136/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., applicava a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato in rubrica ascrittogli, la pena ritenuta di giustizia, concedendo in favore dell'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile, nonché delle eventuali spese di mantenimento in carcere e di conservazione e custodia delle cose poste sotto sequestro.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge in ordine al difetto di correlazione tra la richiesta di accesso al rito alternativo e la decisione assunta dal giudice di merito, posto che il Mezzina non aveva subordinato l'accordo tra le parti sulla pena al riconoscimento in suo favore del beneficio della sospensione condizionale; 2) vizio di motivazione, in ordine alla intervenuta condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, nonché delle spese di mantenimento in carcere e di conservazione e custodia delle cose poste sotto sequestro.

3. Con requisitoria scritta del 5.7.2021 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto.

4.1. Premesso che, con riferimento al primo motivo di impugnazione, il ricorso appare ammissibile, perché con esso l'imputato eccepisce, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, non può non rilevarsene la fondatezza.

Come si evince dalla lettura degli atti, consultabili in questa sede, essendo stato dedotto un error in procedendo, in data 20.1.2016 veniva depositata presso la cancelleria del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] richiesta di applicazione della pena formulata nell'interesse dell'imputato, non affatto subordinata alla concessione del beneficio della sospensione della pena, in relazione alla quale il pubblico ministero aveva manifestato il t proprio consenso, con dichiarazione apposta in calce alla richiesta stessa.

Orbene, ritiene il Collegio di aderire al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema d patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (cfr. Cass., Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Rv. 277610; Cass., Sez. 4, n. 21508 del 28/02/2007, Rv. 236719; Cass., Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008, Rv. 241371).

Difettando nel caso in esame tali presupposti, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla disposta sospensione condizionale della pena, che va eliminata.

4.2. Nel resto il ricorso, relativo a questioni sottratte all'accordo delle parti, rispetto alle quali non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (cfr., ex plurimis, Cass., Sz. 4, n. 3756 del 12/12/2019, Rv. 278286), va dichiarato inammissibile, perché fondato su motivi del tutto generici.

Da un lato, infatti, è inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione, come quello in esame, con cui si censura la statuizione sulle spese processuali liquidate in favore della parte civile senza indicare le voci tabellari i cui limiti, minimo o massimo, sarebbero stati violati, non essendo peraltro sufficiente un riferimento solo sommario, nel ricorso, a tali voci tabellari (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 49007 del 14/06/2017, Rv. 271443); dall'altro la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere e di conservazione e custodia delle cose poste sotto sequestro è stata pronunciata dal tribunale solo nella eventualità, va a dire a condizione che l'imputato sia stato effettivamente custodito in ambiente carcerario nell'ambito del procedimento o che vi siano realmente cose sottoposte a sequestro, sicché risulta priva di consistenza la doglianza difensiva incentrata sull'argomento che il Mezzina non è mai stato sottoposto a regime detentivo cautelare ovvero che non vi siano beni sottoposti a sequestro.

Il parziale accoglimento dei rilievi del ricorrente, comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali e nemmeno di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che elimina.

Dichiara inammissibile nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., applicava a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato in rubrica ascrittogli, la pena ritenuta di giustizia, concedendo in favore dell'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile, nonché delle eventuali spese di mantenimento in carcere e di conservazione e custodia delle cose poste sotto sequestro. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge in ordine al difetto di correlazione tra la richiesta di accesso al rito alternativo e la decisione assunta dal giudice di merito, posto che il Mezzina non aveva subordinato l'accordo tra le parti sulla pena al riconoscimento in suo favore del beneficio della sospensione condizionale; 2) vizio di motivazione, in ordine alla intervenuta condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, nonché delle spese di mantenimento in carcere e di conservazione e custodia delle cose poste sotto sequestro. 3. Con requisitoria scritta del 5.7.2021 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto. 4.1. Premesso che, con riferimento al primo motivo di impugnazione, il ricorso appare ammissibile, perché con esso l'imputato eccepisce, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, non può non rilevarsene la fondatezza. Come si evince dalla lettura degli atti, consultabili in questa sede, essendo stato dedotto un error in procedendo, in data 20.1.2016 veniva depositata presso la cancelleria del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] richiesta di applicazione della pena formulata nell'interesse dell'imputato, non affatto subordinata alla concessione del beneficio della sospensione della pena, in relazione alla quale il pubblico ministero aveva manifestato il t proprio consenso, con dichiarazione apposta in calce alla richiesta stessa. Orbene, ritiene il Collegio di aderire al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema d patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (cfr. Cass., Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Rv. 277610; Cass., Sez. 4, n. 21508 del 28/02/2007, Rv. 236719; Cass., Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008, Rv. 241371). Difettando nel caso in esame tali presupposti, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla disposta sospensione condizionale della pena, che va eliminata. 4.2. Nel resto il ricorso, relativo a questioni sottratte all'accordo delle parti, rispetto alle quali non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (cfr., ex plurimis, Cass., Sz. 4, n. 3756 del 12/12/2019, Rv. 278286), va dichiarato inammissibile, perché fondato su motivi del tutto generici. Da un lato, infatti, è inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione, come quello in esame, con cui si censura la statuizione sulle spese processuali liquidate in favore della parte civile senza indicare le voci tabellari i cui limiti, minimo o massimo, sarebbero stati violati, non essendo peraltro sufficiente un riferimento solo sommario, nel ricorso, a tali voci tabellari (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 49007 del 14/06/2017, Rv. 271443); dall'altro la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere e di conservazione e custodia delle cose poste sotto sequestro è stata pronunciata dal tribunale solo nella eventualità, va a dire a condizione che l'imputato sia stato effettivamente custodito in ambiente carcerario nell'ambito del procedimento o che vi siano realmente cose sottoposte a sequestro, sicché risulta priva di consistenza la doglianza difensiva incentrata sull'argomento che il Mezzina non è mai stato sottoposto a regime detentivo cautelare ovvero che non vi siano beni sottoposti a sequestro. Il parziale accoglimento dei rilievi del ricorrente, comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali e nemmeno di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che elimina. Dichiara inammissibile nel
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