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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 agosto 1982

Cassazione n. 43390/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/08/1982 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti sono manifestamente infondati e aspecifici: la risposta fornita dalla Corte di appello sulla recidiva non può dirsi carente in quanto il gravame di appello sul punto era meramente ripropositivo di questione già puntualmente disattesa dal primo giudice (ovvero quella della datazione dei precedenti) e quindi aspecifico (anche con riferimento alla motivazione sugli indici di maggior pericolosità e capacità criminale dell'imputato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/08/1982 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti sono manifestamente infondati e aspecifici: la risposta fornita dalla Corte di appello sulla recidiva non può dirsi carente in quanto il gravame di appello sul punto era meramente ripropositivo di questione già puntualmente disattesa dal primo giudice (ovvero quella della datazione dei precedenti) e quindi aspecifico (anche con riferimento alla motivazione sugli indici di maggior pericolosità e capacità criminale dell'imputato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43390/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris