CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2021
Cassazione n. 37823/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11730-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 13, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 20431/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 20431/2016 del Tribunale di Roma che, riformando la sentenza del Giudice di Pace cittadino, ha annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti del Condominio di via Giarabub n. 13, Roma, per il pagamento del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (nel prosieguo, COSAP) per l'anno 2007. 1,a pretesa dell'amministrazione municipale si fondava sull'esistenza di griglie e intercapedini di pertinenza dello stabile condominiale aperte sul piano di calpestio di strade pubbliche o private ma soggette a servitù di pubblico transito. Il Tribunale ha ritenuto che, in difetto di un titolo concessorio (nella specie pacificamente insussistente), non potesse riconoscersi l'insorgenza di una obbligazione di pagamento del canone. Con l'unico) motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazione dell'articolo 63 del decreto legislativo 446/1997 e dell'articolo 1 del regolamento COSAP del Comune di Roma in cui il Tribunale sarebbe incorso ritenendo il canone dovuto solo in presenza di un titolo concessorio e non anche nelle ipotesi di occupazione di fatto di aree pubbliche o, come nella specie, gravate da servitù di pubblico passaggio. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso eccependo, tra l'altro, l'esistenza di precedenti pronunce tra le stesse parti, passate in cosa giudicata, che avevano accertato la non debenza del COSAP con riferimento ad altre annualità. La causa è stata chiamata una prima volta all'adunanza del 10 Marzo 2021, per la quale il controricorrente ha depositato una memoria con allegate ulteriori pronunce tra le stesse parti, e, all'esito di un differimento disposto per ragioni di ufficio, è stata discussa nell'adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2021, per la quale il Condominio controricorrente ha depositato una seconda memoria con allegate ancora ulteriori pronunce. t Il ricorso non può trovare accoglimento. Deve infatti darsi atto che il Condominio controricorrente ha depositato, tra le altre, copia della sentenza del Tribunale di Roma n. 15488/2019, con attestazione di passaggio in giudicato, resa in altro giudizio tra le medesime parti, avente ad oggetto una annualità diversa di COSAP (quella del 2013) per le medesime griglie oggetto della presente causa; tale sentenza ha negato la debenza del COSAP, in ragione della mancanza di un titolo concessorio. Tanto premesso, va data continuità al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano nferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentena passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situa:zione giuridica ovvero alla sobLzione di questioni difatto e di diritto relative ad un puntofondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statukione contenuta nel dispositivo della senten.za, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudkio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum de- primo" (Cass. Sez. Un. sent. n. 13916/2006). Le Sezioni Unite hanno ritenuto questo principio, per un verso, applicabile anche ai rapporti di durata e per altro verso, coerente con il concorrente principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, valido in materia tributaria; ciò sul presupposto che l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (così, tra le tante, Cass. n. 37/2019). Il suddetto criterio può trovare piena applicazione anche nella fattispecie qui in esame, giacché la pronuncia sulla debenza del COSAP da parte del Condominio ricorrente postula, al pari di quella sulla debenza della precedente TOSAP, l' accertamento di una situazione di fatto e di diritto - relativa alla proprietà delle griglie o intercapedini de quibus, alle loro caratteristiche, al regime giuridico dell'area ove esse insistono - che è suscettibile di rimanere stabile nel tempo, ove non intervengano, e non siano adeguatamente dedotti, eventi atti a modificare il contesto fattuale e giuridico. Tanto più che l'annualità in relazione alla quale è stata accertata la non debenza del COSIP, il 2013, è successiva a quella, il 2007, oggetto del presente giudizio. Deve pertanto in definitiva concludersi che sull'accertamento negativo del diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla percezione dal Condominio di via Giarabub n. 13 il COSAP per le griglie e le intercapedini de quibus è calato il giudicato recato dalla sentenza inter partes del Tribunale di Roma n. 15488/2019. Per effetto dell'operatività di tale giudicato esterno, rilevabile anche d'ufficio in questa sede, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. P.Q.NI. La Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 2.500, oltre C 200 per esborsi ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' Amministrazione ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sezione civile in data 23 giugno 20