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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02706/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di differimento dell'esecuzione della pena ovvero di ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto non vi è stata adeguata valutazione della certificazione medica, mentre del tutto apparente è la motivazione del giudizio sulla compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione; rilevato che la difesa ha depositato memoria; ritenuto che il ricorso propone argomenti di merito, che l'ordinanza ha già valutato giungendo ad un giudizio motivato sulla base di completa e recente documentazione sanitaria e dunque in questa sede non censurabile; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del r corso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di differimento dell'esecuzione della pena ovvero di ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto non vi è stata adeguata valutazione della certificazione medica, mentre del tutto apparente è la motivazione del giudizio sulla compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione; rilevato che la difesa ha depositato memoria; ritenuto che il ricorso propone argomenti di merito, che l'ordinanza ha già valutato giungendo ad un giudizio motivato sulla base di completa e recente documentazione sanitaria e dunque in questa sede non censurabile; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del r corso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 02706/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris