CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00679/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE di APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trento ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di insolvenza fraudolenta (capi A, B, C ed E) e furto (capo D); mentre ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., contestata al capo D). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo denuncia violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla mancata diminuzione ch pena, nonostante l'intervenuta esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. 2.2. Con il secondo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sui capi della sentenza che hanno ritenuto sussistenti gli episodi di insolvenza fraudolenta. La condotta dell'imputato rileverebbe come mero inadempimento civilistico. Le persone offese avrebbero accolto l'imputato nelle proprie strutture, nella consapevolezza della sua incapacità di adempiere l'obbligazione contratta, dato il suo noto stato di disagio sociale. Il ricorrente esamina le singole condotte, fornendo elementi di fatto da cui emergerebbe l'innocenza dell'imputato; contesta, inoltre, la validità delle querele sporte dalle persone fisiche, perché non accompagnate da un documento attestante il potere di rappresentanza della persona giuridica, vittima del reato. 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020; disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'ordine logico delle questioni impone di muovere dall'esame del secondo motivo. 2.1. La doglianza sulla invalidità delle querele è manifestamente infondata, poiché fa leva su una tesi giuridica opposta rispetto ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità. Secondo ius receptum «ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all'art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione» (tra le altre cfr. Sez. 2, n. 23534 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276663). 2.2. Le ulteriori censure sulla sussistenza dei reati sono affette da genericità, perché evitano di misurarsi cori l'ampio apparato motivazionale esibito dalla sentenza impugnata; esse, inoltre, esulano dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, cod. proc. pen. laddove propongono una rilettura alternativa del quadro probatorio, sulla base di una ricostruzione soggettiva e selettiva dei fatti. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.1. La pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, determinata in primo grado, è stata così calcolata: - pena-base per il reato più grave di furto (capo D), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. e alla recidiva: mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa; - aumentata a mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa per la continuazione con i reati satellite di cui ai residui capi (aumenti specificamente indicati); - diminuita per il rito. La Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.11 cod. pen., ma ha lasciato inalterata l'entità della pena inflitta, confermando il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la residua aggravante (recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.). Secondo il ricorrente, per tal via, si sarebbe violato il principio del divieto di reformatio in peius, consacrato nell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., in forza del quale «se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita». L'opzione ermeneutica coltivata dal ricorrente si scontra con le pronunce della giurisprudenza di legittimità e con il chiaro dato normativo. [OSCURATO:PERSONA] (n. 33752 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 25566) hanno stabilito che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze. Le Sezioni Unite richiedono che la scelta sia motivata; nel caso di specie, tuttavia, non residuano spazi discrezionali da giustificare, la Corte di appello ha dovuto prendere atto che, permanendo la recidiva ex art.99, comma quarto, cod. pen., il giudizio di bilanciamento non poteva che essere confermato nel senso della equivalenza, ostando, alla prevalenza, il divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il