Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 70/2008
ECLI:EU:C:2008:709
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007CJ0334
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
11 dicembre 2008 (
*1
)
«Impugnazione — Aiuti di Stato — Progetto di regime di aiuti a favore delle piccole e medie imprese — Compatibilità con il mercato comune — Criteri di valutazione degli aiuti di Stato — Applicazione nel tempo — Progetto notificato prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 70/2001 — Decisione successiva a tale entrata in vigore — Legittimo affidamento — Certezza del diritto — Notifica completa»
Nel procedimento C-334/07 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 17 luglio 2007,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. K. Gross, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA],
rappresentato dall’avv. Th. Lübbig, Rechtsanwalt,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-C. Bonichot (relatore), J. Makarczyk, P. Kūris e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con l’impugnazione in oggetto, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2007, causa
T-357/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1261
; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale esso ha parzialmente annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 settembre 2002, 2003/226/CE, relativa al previsto regime di aiuti della Germania «Direttive relative alla promozione delle PMI — Sviluppo delle capacità imprenditoriali in Sassonia» — Sottoprogrammi 1 (
Coaching
), 4 (Partecipazioni a fiere), 5 (Cooperazione) e 7 (Promozione-design) (
GU 2003, L 91, pag. 13
; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2
Il regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del Trattato CE (
GU L 83, pag. 1
), definisce le procedure applicabili all’esercizio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del potere, conferitole dall’art. 88 CE, di pronunciarsi sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune.
3
Nell’impugnazione in esame sono chiamate in causa, in particolare, le seguenti disposizioni di tale regolamento:
—
l’art. 1, lett. f), che definisce gli «aiuti illegali» come «nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo [88], paragrafo 3, del Trattato»;
—
l’art. 1, lett. h), che contiene la seguente definizione:
«“interessati”: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali»;
—
l’art. 2, n. 2, il quale dispone quanto segue:
«Nella notifica lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni atte a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare una decisione a norma degli articoli 4 e 7 (in seguito denominata “notifica completa”)».
—
l’art. 4, n. 1, che stabilisce quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] procede all’esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l’articolo 8, la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione a norma dei paragrafi 2 [(decisione che la misura notificata non costituisce un aiuto], 3 [(decisione di non sollevare obiezioni)] o 4 [(decisione di avviare il procedimento d’indagine formale)]».
—
l’art. 4, n. 5, che così recita:
«Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 devono essere adottate entro due mesi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. La notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la [OSCURATO:PERSONA] non richiede ulteriori informazioni (…)».
—
l’art. 4, n. 6, è redatto nei seguenti termini:
«Se la [OSCURATO:PERSONA] non provvede ad adottare una decisione ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 entro il termine stabilito al paragrafo 5, si ritiene che l’aiuto sia stato autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Lo Stato membro interessato, dopo averne informato la [OSCURATO:PERSONA], può quindi attuare le misure in questione, a meno che la [OSCURATO:PERSONA] non adotti una decisione a norma del presente articolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica».
4
Nell’ambito degli aiuti alle piccole e medie imprese, il regolamento (CE) del Consiglio 7 maggio 1998, n. 994, sull’applicazione degli articoli [87] e [88] del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (
GU L 142, pag. 1
), conferisce alla [OSCURATO:PERSONA], all’art. 1, n. 1, lett. a), punto i), il potere di dichiarare, a norma dell’art. 87 CE, che, a talune condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 88, n. 3, CE.
5
Il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 12 gennaio 2001, n. 70, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (
GU L 10, pag. 33
), definisce i criteri che devono essere rispettati dagli aiuti singoli e dai regimi d’aiuti a favore delle piccole e medie imprese per essere compatibili con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE, ed esenta gli aiuti che rispettano tali criteri dall’obbligo di notificazione di cui all’art. 88, n. 3, CE.
6
Ai sensi del suo art. 10, tale regolamento è entrato in vigore il 2 febbraio 2001, ossia il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
.
7
L’ultima frase del quarto ‘considerando’ del detto regolamento specifica che «[l]’applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese [adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] (
GU 1996, C 213, pag. 4
)] deve cessare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che ne sostituisce le disposizioni».
Fatti
8
Nell’ambito di un programma del Ministero dell’Economia e del Lavoro del [OSCURATO:PERSONA] diretto allo sviluppo delle capacità imprenditoriali delle piccole e medie imprese stabilite nel territorio di tale [OSCURATO:PERSONA], esso concede alle persone che ivi esercitano la loro attività di liberi professionisti e alle piccole e medie imprese aventi sede o uno stabilimento nel suo territorio sovvenzioni a fondo perduto per progetti di sviluppo economico. Tali sovvenzioni sono previste da un regime di aiuti notificato alla [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta nel corso del 1992, da essa autorizzato e prorogato a più riprese dopo aver ricevuto nuove autorizzazioni. Tali aiuti sono volti ad incrementare le capacità produttive e concorrenziali delle piccole e medie imprese.
9
Con lettera del 29 dicembre 2000, pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] il 3 gennaio 2001, la Repubblica federale di Germania ha notificato una nuova versione di tale regime di aiuti (in prosieguo: la «notifica iniziale»).
10
Il 12 gennaio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento n. 70/2001, che è entrato in vigore il 2 febbraio successivo.
11
Nel dicembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento d’indagine formale su alcune delle misure previste dal regime di aiuti notificato, ossia le misure istituite dai sottoprogrammi «
Coachin
g», «Partecipazioni a fiere», «Cooperazione» e «Promozione-design» (in prosieguo, congiuntamente: i «quattro sottoprogrammi controversi»). [OSCURATO:PERSONA] ha deciso che le altre misure notificate, invece, non sollevavano obiezioni.
12
Al termine del suo esame la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, con cui, in primo luogo, ha dichiarato che le misure previste dai quattro sottoprogrammi in parola costituiscono aiuti di Stato. In secondo luogo, ha precisato che tali aiuti, per essere considerati compatibili con il mercato comune, devono ricadere nell’ambito di applicazione del regolamento n. 70/2001 e rispettare le soglie di intensità fissate da tale testo, eccezione fatta per gli aiuti al funzionamento previsti dal sottoprogramma «Cooperazione», considerati incompatibili con il mercato comune.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
13
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto la domanda del [OSCURATO:PERSONA] diretta all’annullamento di svariate disposizioni della decisione controversa, ossia:
—
l’art. 2, secondo comma, a tenore del quale gli aiuti che esulano dal campo di applicazione del regolamento n. 70/2001 e superano le intensità di aiuto previste da tale testo sono incompatibili con il mercato comune;
—
l’art. 3, secondo il quale gli aiuti al funzionamento previsti dal sottoprogramma «Cooperazione» sono incompatibili con il mercato comune, nonché
—
l’art. 4, secondo cui la Repubblica federale di Germania può dare attuazione ai quattro sottoprogrammi controversi solo dopo averli conformati alla detta decisione.
14
Il Tribunale ha dichiarato che, esaminando la compatibilità degli aiuti controversi alla luce del regolamento n. 70/2001 nonostante tale testo non fosse in vigore alla data di ricevimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della loro notifica, la [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato retroattivamente nuove disposizioni relative alle piccole e medie imprese stabilite da tale regolamento.
15
Sostanzialmente, il Tribunale si è fondato sugli effetti giuridici della notifica nel contesto del procedimento di esame dei progetti di aiuti di Stato. Ha rilevato, in particolare, che l’art. 4 del regolamento n. 659/1999 prevede, al n. 1, che la [OSCURATO:PERSONA] proceda all’esame di una notifica non appena questa è pervenuta e, al n. 5, che il termine di due mesi impartitole per procedere all’esame preliminare di tale notifica decorre dal giorno successivo a quello di ricezione di quest’ultima.
16
Il Tribunale ne ha dedotto che, in linea di principio, l’esame della compatibilità con il mercato comune di un aiuto progettato dev’essere effettuato unicamente in base alle norme vigenti alla data in cui alla [OSCURATO:PERSONA] viene notificato tale aiuto. Ha precisato che tale soluzione è giustificata da esigenze di trasparenza e di prevedibilità, in quanto consente di impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di determinare unilateralmente il regime giuridico applicabile agli aiuti che deve esaminare.
17
Il Tribunale ha considerato che tale ragionamento è inoltre corroborato dalla giurisprudenza. A tal proposito ha fatto riferimento alla sentenza 24 settembre 2002, cause riunite
C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7869)
, relativa all’applicazione nel tempo di decisioni adottate in successione dalla [OSCURATO:PERSONA] e inerenti alla concessione di aiuti di Stato alla siderurgia in taluni casi tassativamente elencati, comunemente denominate «codici degli aiuti alla siderurgia». In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l’applicazione delle regole del codice degli aiuti alla siderurgia vigente nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] prende una decisione ad aiuti versati in vigenza di un codice precedente costituisce un’applicazione retroattiva del codice successivo.
18
Il Tribunale ha infine statuito che sia dalla formulazione sia dalla finalità del regolamento n. 70/2001, nonché dagli obblighi derivanti dall’osservanza dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, risulta che tale testo non è idoneo ad essere applicato retroattivamente.
19
Esso ha inoltre deciso che la circostanza che, al momento della notifica iniziale, la Repubblica federale di Germania fosse eventualmente a conoscenza dell’imminente modifica dei criteri di valutazione applicabili agli aiuti così notificati non giustifica l’applicazione del regolamento n. 70/2001.
20
Il Tribunale ha infine richiamato la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (GU 2002, C 119, pag. 22), in base alla quale essa ha deciso di valutare la compatibilità di tali aiuti con il mercato comune alla luce delle norme vigenti alla data della loro concessione. Ha ritenuto che, se i progetti di aiuti notificati dovessero invece essere valutati sulla scorta delle norme vigenti al momento dell’adozione della decisione presa dalla [OSCURATO:PERSONA] al loro riguardo, gli Stati membri si sentirebbero incitati a non rispettare i loro obblighi procedurali quando intendono concedere un aiuto per il quale la normativa applicabile rischia di evolversi in senso restrittivo.
Conclusioni delle parti
21
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e pronunciarsi in via definitiva sul merito della causa respingendo il ricorso di annullamento del [OSCURATO:PERSONA] e condannandolo alle spese di entrambi i procedimenti.
22
[OSCURATO:PERSONA] chiede che l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] sia respinta e che quest’ultima sia condannata alle spese del procedimento di impugnazione.
Sull’impugnazione
23
A sostegno della sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] adduce due motivi. Afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, in via principale, ritenendo che essa avesse a torto proceduto all’esame del progetto di regime di aiuti notificato dalla Repubblica federale di Germania alla luce del regolamento n. 70/2001, poiché tale testo non era in vigore alla data della ricezione della notifica iniziale e, in subordine, dichiarando che tale notifica doveva essere considerata completa.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
24
Con il primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale ha violato gli artt. 88, nn. 2 e 3, CE, 249, n. 2, CE e 254, n. 2, seconda frase, CE, gli artt. 3 e seguenti del regolamento n. 659/1999, nonché l’art. 10, n. 1, del regolamento n. 70/2001, dichiarando che l’applicazione di quest’ultimo testo ad un progetto di regime di aiuti notificato prima dell’entrata in vigore del detto testo era contraria al principio di irretroattività e rendeva quindi illegittima la decisione controversa.
25
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’applicazione del regolamento n. 70/2001 al regime di aiuti in questione non presenti carattere retroattivo e sia invece conforme al principio di applicazione immediata, in forza del quale un testo di diritto comunitario si applica fin dalla sua entrata in vigore alle situazioni pendenti e che si protraggono nel tempo.
26
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], statuendo che la notifica di un progetto di aiuti di Stato crea una situazione giuridica che implica l’applicazione delle norme vigenti alla data in cui tale notifica è stata effettuata, il Tribunale ha adottato una posizione giuridicamente sbagliata.
27
[OSCURATO:PERSONA] sostiene infatti che una tale notifica produce unicamente effetti procedurali. Aggiunge che l’esame cui deve procedere non verte su detta notifica in quanto tale, bensì sull’aiuto notificato, e che tale esame dev’essere condotto non alla luce delle sole informazioni trasmesse nell’ambito della detta notifica, bensì anche con riferimento agli elementi di fatto attuali e alle norme giuridiche vigenti quando essa adotta la sua decisione. A tale proposito, essa rinvia agli artt. 3, 4, nn. 2-4 e 6, 5, n. 1, 6 e 7, nn. 2-4, del regolamento n. 659/1999.
28
[OSCURATO:PERSONA] allega inoltre che la notifica di un progetto di aiuti di Stato costituisce un obbligo imposto dal Trattato CE agli Stati membri e non crea diritti.
29
Essa spiega che l’esame immediato della notifica previsto dall’art. 4, n. 1, del regolamento n. 659/1999 non impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di richiedere informazioni supplementari allo Stato membro interessato in applicazione dell’art. 5 di tale regolamento.
30
[OSCURATO:PERSONA] adduce che il termine di due mesi che comincia a decorrere dalla ricezione della notifica, ai sensi dell’art. 4, n. 5, del regolamento n. 659/1999, e alla scadenza del quale, a norma dell’art. 4, n. 6 di tale testo, l’aiuto si ritiene autorizzato ex lege, costituisce un mero termine procedurale. A suo avviso, in forza dell’art. 4, n. 6, seconda frase, di tale regolamento, essa è in ogni caso autorizzata a adottare una decisione alla scadenza di tale termine e, all’occorrenza, ad avviare un procedimento di indagine formale.
31
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea inoltre che la Repubblica federale di Germania era pienamente a conoscenza del progetto che sarebbe poi sfociato nel regolamento n. 70/2001, poiché, tra l’altro, aveva partecipato ai relativi lavori.
32
Essa ritiene che la citata sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] non sia pertinente ai fini di questa causa, in quanto riguarda aiuti illegali, e che la soluzione accolta dalla Corte in tale sentenza fosse giustificata, inter alia, dalla specificità dei codici degli aiuti alla siderurgia.
33
[OSCURATO:PERSONA] contesta altresì l’analisi del Tribunale secondo cui dalla circostanza che il regolamento n. 70/2001 conferisce agli Stati membri la possibilità di verificare autonomamente l’esistenza di un obbligo di notifica si evince che tale testo non è destinato ad essere applicato a notifiche anteriori. In proposito essa sottolinea che, nel caso di specie, dopo l’entrata in vigore del detto testo, la Repubblica federale di Germania poteva verificare se le misure notificate fruissero di un’esenzione e, all’occorrenza, ritirare la sua notifica, a norma dell’art. 8 del regolamento n. 659/1999. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che dal quarto ‘considerando’ del regolamento n. 70/2001 risulta che gli Stati membri possono notificare aiuti di Stato rientranti in tale testo. Essa sostiene inoltre che il detto testo non osta al mantenimento delle notifiche esistenti al momento della sua entrata in vigore.
34
[OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre che l’inciso contenuto nella seconda frase del quarto ‘considerando’ del regolamento n. 70/2001, a tenore della quale i regimi notificati saranno valutati dalla [OSCURATO:PERSONA] «in particolare» alla luce dei criteri stabiliti da tale regolamento, non può essere interpretato nel senso di consentire l’applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese adottata nel corso del 1996, in quanto essa è stata abrogata dal detto regolamento, come espressamente precisato in tale ‘considerando’.
35
[OSCURATO:PERSONA] reputa infine che il parallelo tracciato dal Tribunale tra il progetto di regime di aiuti notificato e gli aiuti illegali non sia pertinente. A tale proposito, essa fa valere che la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi cui fa riferimento il Tribunale non sarebbe comunque stata applicabile se gli aiuti notificati dalla Repubblica federale di Germania fossero stati illegali. A suo dire, infatti, tale comunicazione vale unicamente per l’applicazione di direttive o di strumenti simili, visto che, peraltro, il suo quarto comma precisa che essa «non compromette l’interpretazione dei regolamenti del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato».
36
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto statuendo che l’applicazione del regolamento n. 70/2001 ad un progetto di regime di aiuti notificato prima dell’entrata in vigore di tale testo costituisce un’applicazione retroattiva di quest’ultimo tale da rendere illegittima la decisione controversa.
37
Esso ritiene che la notifica di un progetto di aiuti non rappresenti solo un semplice obbligo in capo agli Stati membri, ma che tale atto comporti parimenti il sorgere di particolari obblighi a carico della [OSCURATO:PERSONA] e faccia decorrere un termine la cui scadenza produce significative conseguenze giuridiche per le parti coinvolte.
38
[OSCURATO:PERSONA] reputa che la certezza del diritto osti, in linea di principio, ad un’applicazione retroattiva dei testi comunitari che non contengano esplicite disposizioni in questo senso.
39
Esso è dell’avviso che la soluzione accolta dalla Corte nella citata sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] con riguardo a taluni aiuti illegali vada applicata anche agli aiuti notificati.
40
Esso considera che la notifica di un progetto di aiuti da parte di uno Stato membro giustifichi il suo legittimo affidamento nel fatto che i criteri di valutazione siano quelli vigenti alla data di tale notifica. Formula tuttavia una riserva relativa all’ipotesi in cui la norma entrata in vigore dopo la notifica di un progetto di aiuti sia più favorevole per lo Stato membro interessato rispetto a quella vigente al tempo di tale notifica.
41
Secondo il [OSCURATO:PERSONA], inoltre, poiché la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli aiuti illegali devono essere valutati alla luce delle disposizioni vigenti al momento della loro concessione, si deve altresì applicare il diritto in vigore nel momento in cui gli aiuti regolarmente notificati «nascono», ossia in occasione della loro notifica, per non penalizzare gli Stati membri che rispettano i loro obblighi procedurali.
42
In subordine, il [OSCURATO:PERSONA] afferma che, qualora la Corte considerasse fondato il primo motivo della [OSCURATO:PERSONA], la decisione controversa dovrebbe ciò nondimeno essere annullata, per il motivo che la [OSCURATO:PERSONA] non ha realmente esercitato il suo potere discrezionale. A suo avviso, in proposito, in sede di applicazione del regolamento n. 70/2001 quest’ultima non ha tenuto conto delle peculiarità del [OSCURATO:PERSONA] e del regime di aiuti notificato.
Giudizio della Corte
43
Per costante giurisprudenza, in linea di principio una nuova norma si applica immediatamente agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della vecchia norma (v., in questo senso, in particolare, sentenze 14 aprile 1970, causa
68/69, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 71
, punto 7, e 10 luglio 1986, causa
270/84, Licata/CES, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 305
, punto 31). La Corte ha altresì statuito che il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere esteso al punto da impedire, in via generale, che una nuova norma si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della norma antecedente (v., inter alia, sentenze 14 gennaio 1987, causa
278/84, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.
, punto 36, e 20 settembre 1988, causa
203/86, Spagna/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4563
, punto 19).
44
Per contro, le norme comunitarie di diritto sostanziale devono essere interpretate nel senso che non riguardano situazioni consolidatesi anteriormente alla loro entrata in vigore, salvo che emerga chiaramente dalla loro formulazione, dalla loro finalità o dal loro impianto sistematico che si deve ad esse attribuire tale effetto (v., segnatamente, sentenza 29 gennaio 2002, causa
C-162/00, Pokrzeptowicz-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1049
, punto 49).
45
La notifica dei progetti di aiuti di Stato prevista all’art. 88, n. 3, CE costituisce un elemento centrale del dispositivo comunitario di vigilanza su tali aiuti e le imprese beneficiarie di questi ultimi non possono fare legittimo affidamento sulla loro regolarità se essi non sono stati concessi nel rispetto di tale procedura (sentenze 20 marzo 1997, causa
C-24/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1591
, punto 25, e 22 aprile 2008, causa
C-408/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2767
, punto 104).
46
Ai sensi dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, lo Stato membro che intende concedere un aiuto non può dare esecuzione alle misure progettate prima che detta procedura abbia condotto a una decisione finale della [OSCURATO:PERSONA].
47
Il divieto sancito da questa disposizione mira a garantire che gli effetti di un aiuto non si producano prima che la [OSCURATO:PERSONA] abbia disposto di un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto e per iniziare, eventualmente, il procedimento contemplato dal n. 2 dello stesso articolo (sentenze 14 febbraio 1990, causa
C-301/87, Francia/[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-307
, punto 17, nonché 12 febbraio 2008, causa
C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-469
, punto 36).
48
L’art. 88, n. 3, CE istituisce così un controllo preventivo sui progetti di nuovi aiuti (sentenze 11 dicembre 1973, causa
120/73, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1471
, punto 2, nonché CELF et Ministre de la Culture et de la [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 37).
49
Nel contesto di tale controllo, l’art. 4, n. 1, del regolamento n. 659/1999, a norma del quale la [OSCURATO:PERSONA] procede all’esame della notifica «non appena questa le è pervenuta», prescrive semplicemente a tale istituzione un particolare obbligo di diligenza e non costituisce quindi una norma di applicazione ratione temporis dei criteri di valutazione della compatibilità con il mercato comune dei progetti di aiuti notificati. Una norma di tal genere non può essere dedotta neppure dall’art. 4, n. 5, seconda frase, dello stesso regolamento, in forza del quale il termine di due mesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] procede all’esame preliminare della notifica decorre dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa.
50
Per contro, per accertare se un aiuto costituisca un aiuto di Stato ai sensi del Trattato occorre basarsi su elementi oggettivi, da valutare nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] prende la propria decisione (v., in questo senso, sentenze 22 giugno 2006, cause riunite
C-182/03 e C-217/03, Belgique e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5479
, punto 137, nonché 1
o
luglio 2008, cause riunite
C-341/06 P e C-342/06 P, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4777
, punto 95). Pertanto, il controllo del giudice comunitario verte sulla valutazione della situazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale momento (sentenza Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a., cit., punto 144).
51
Occorre inoltre sottolineare che le regole, i principi e i criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato vigenti nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotta la sua decisione, in linea di principio, possono essere considerati più adatti al contesto concorrenziale.
52
Da quanto esposto sopra si evince che, sebbene la notifica dei progetti di aiuti rappresenti una condizione fondamentale per il loro controllo, ciò nondimeno essa costituisce solamente un obbligo procedurale, volto a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di garantire un controllo al contempo preventivo ed effettivo sugli aiuti che gli Stati membri si propongono di concedere alle imprese. Pertanto, essa non può produrre l’effetto di fissare il regime giuridico applicabile agli aiuti che ne sono oggetto.
53
Di conseguenza, la notifica da parte di uno Stato membro di un aiuto o di un regime di aiuti progettati non dà origine ad una situazione giuridica consolidata che implichi che la [OSCURATO:PERSONA] si pronunci sulla loro compatibilità con il mercato comune applicando le norme in vigore nel momento in cui tale notifica è stata effettuata. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] deve applicare le norme vigenti nel momento in cui essa si pronuncia, che sono le sole in base alle quali deve essere valutata la legittimità della sua decisione in proposito.
54
Contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA], questa soluzione non è idonea ad incitare gli Stati membri ad attuare immediatamente gli aiuti che progettano senza notificarli, per poter usufruire del regime giuridico vigente al momento di tale attuazione. Infatti, anche assumendo che la compatibilità con il mercato comune di un aiuto illegale si valuti in tutti i casi nel momento in cui tale aiuto viene versato, gli Stati membri solo difficilmente possono prevedere nei dettagli i cambiamenti della normativa. Inoltre, la concessione di un aiuto illegale può esporre lo Stato membro che lo ha versato al rischio di doverlo recuperare, nonché all’obbligo di risarcimento dei danni cagionati a causa dell’illegittimità di tale aiuto (v., in questo senso, in particolare, sentenza CELF e Ministre de la Culture et de la [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 55).
55
Occorre tuttavia rilevare come dall’art. 88, n. 2 CE, nonché dall’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, risulti che, quando la [OSCURATO:PERSONA] decide di avviare la procedura di indagine formale in merito ad un progetto di aiuti, deve mettere gli interessati, tra cui l’impresa o le imprese coinvolte, in condizione di presentare le loro osservazioni. Questa regola costituisce una formalità sostanziale.
56
Ne risulta che, quando il regime giuridico in vigenza del quale uno Stato membro ha proceduto alla notifica di un aiuto progettato viene modificato prima che la [OSCURATO:PERSONA] prenda la sua decisione, quest’ultima, per pronunciarsi, come d’obbligo, sulla base delle nuove norme, deve chiedere agli interessati di prendere posizione sulla compatibilità di tale aiuto con queste ultime. Una deroga è possibile esclusivamente se il nuovo regime giuridico non contiene modifiche sostanziali rispetto a quello in vigore precedentemente (v., in questo senso, sentenza 8 maggio 2008, causa
C-49/05 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-68
, punti 68-71).
57
Nel caso di specie è pacifico, in primo luogo, che il regime di aiuti progettato è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 70/2001; in secondo luogo, che, alla data di entrata in vigore di quest’ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] non si era ancora pronunciata e, in terzo luogo, che tale regolamento era in vigore alla data della decisione controversa.
58
Dal fascicolo emerge altresì che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alle parti interessate di prendere posizione in merito all’applicazione del detto regolamento al regime di aiuti notificato.
59
Da tutto quanto precede discende che, dichiarando che la decisione controversa viola il principio di irretroattività, il Tribunale è incorso in un errore di diritto che vizia la sua sentenza. Ne consegue che il primo motivo addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Pertanto, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo, occorre annullare la sentenza impugnata.
Sul rinvio della causa al Tribunale
60
Risulta dall’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che, quando l’impugnazione è fondata, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
61
In questa fattispecie, poiché il motivo vertente sul carattere retroattivo dell’applicazione del regolamento n. 70/2001 alla decisione controversa risulta infondato, è d’uopo pronunciarsi sul quarto e sul quinto motivo addotto dal [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale. Essi riguardano, da un lato, il mancato esercizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo potere discrezionale in sede di esame degli aiuti in oggetto nonché la violazione dell’obbligo di motivazione che ne risulterebbe e, dall’altro, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che la concorrenza fosse effettivamente o potenzialmente falsata da tali aiuti, nonché la violazione dell’obbligo di motivazione che ne risulterebbe.
62
La trattazione di questi motivi implica valutazioni di fatti complessi in base ad elementi che non sono stati esaminati dal Tribunale. Dinanzi alla Corte il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a sostenere, senza ulteriori precisazioni, che la decisione controversa deve essere annullata in quanto, a suo dire, la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di esercitare il suo potere discrezionale, non avendo tenuto conto, in sede di applicazione del regolamento n. 70/2001, delle peculiarità del [OSCURATO:PERSONA] né di quelle del progetto di regime di aiuti notificato.
63
Ne consegue che lo stato degli atti non consente alla Corte di definire la controversia e che quindi occorre rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci su questi due motivi.
Sulle spese
64
Poiché la causa viene rimessa dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2007, causa T-357/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è annullata.
2)
La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
3)
Le spese sono riservate.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.