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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33941/2025

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NANZA •,r .• . [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1, 04; )71 eI [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell& APPELLO di BOLOGNA udita "cita dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:;\1:-1 ,':7i-[OSCURATO:PERSONA]; RG 12350/25 - [OSCURATO:PERSONA] Gaetano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 612 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che, sul punto, nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata, avendo questa valutato la complessiva congruità della pena irrogata in primo grado, dando correttamente conto dell'assenza di elementi positivi da valutare ai fini del giudizio prognostico e della presenza di plurimi precedenti - anche gravi - del ricorrente (cfr. p. 4 della sentenza); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/07/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA •,r .• . [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1, 04; )71 eI [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell& APPELLO di BOLOGNA udita "cita dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:;\1:-1 ,':7i-[OSCURATO:PERSONA]; RG 12350/25 - [OSCURATO:PERSONA] Gaetano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 612 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che, sul punto, nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata, avendo questa valutato la complessiva congruità della pena irrogata in primo grado, dando correttamente conto dell'assenza di elementi positivi da valutare ai fini del giudizio prognostico e della presenza di plurimi precedenti - anche gravi - del ricorrente (cfr. p. 4 della sentenza); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/2
Sentenza Cassazione n. 33941/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris