Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17078/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello di Palermo, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la decisionedel Tribunale del medesimo capoluogo emessa in data 9 ottobre 2023 nei confronti di AzzurraPiraino, che aveva riconosciuto la responsabilità della ricorrente per il delitto di truffa, di cui art.640, cod. pen., contestato al capo B della imputazione.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a ministero deldifensore di fiducia, deducendo la violazione e la falsa applicazione della legge penale ed i vizi dimotivazione, per mera apparenza e manifesta illogicità, in ordine alla conferma della riconosciutaresponsabilità per il fatto ascritto.2.1.

In particolare, con il primo motivo il difensore deduce (artt. 606, comma 1, lett. b ede, cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, e 533c.p.p., erronea valutazione della prova indiziaria, quanto ad identificazione della responsabile delfatto ascritto in concorso e manifesta illogicità della motivazione sul medesimo punto delladecisione.2.2.

Con il secondo motivo, il difensore deduce (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.)omesso esame dei motivi di appello svolti in tema di responsabilità e motivazione meramenteapparente sul punto.2.3.

Con il terzo motivo, il difensore deduce ancora vizi di motivazione e violazione di legge,per mancata prova della riferibilità alla imputata dell’inserzione internet del bene (volantemultimediale) messo in vendita senza averne la disponibilità.2.4.

Con il quarto motivo, il difensore deduce altresì la violazione di legge ed il vizio dimotivazione per l’inversione dell’onere della prova in tema di responsabilità per il fatto ascritto.2.5.

Con il quinto motivo, il difensore deduce ancora il vizio di motivazione per manifestaillogicità e mera presunzione di un indimostrato accordo criminoso con lo zio, fondata sulsemplice rapporto di parentela.2.6.

Col sesto motivo, il difensore deduce infine vizio di motivazione per omesso esame dielemento probatorio rilevante; travisamento indiretto della prova, atteso che l’interlocutore dellapersona offesa è stato con certezza identificato nello zio della imputata e il dato doveva ritersidel tutto dirimente, atteso che la mera cointestazione del conto corrente su cui è confluito ilprovento della truffa non appare assolutamente indicativo della volontà di concorrere nel reato.3.

Le doglianze difensive reiterano rilievi sul merito della responsabilità e sulla correttavalutazione delle prove, già ampiamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con ilsupporto di adeguata motivazione.

Questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile ilricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelligià dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710).

In particolare, non sono consentitetutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni infatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento.Nella fattispecie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, conargomentazioni esenti da criticità logiche ed in assenza di travisamenti fuorvianti, le doglianzedifensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede.

La Corte di appello ha, infatti, datoconto, con motivazione che non appare affatto viziata, della verificata consistenza della provaassunta in primo grado, dando conto delle modalità dei fatti, della identificazione dell’autore edella riconducibilità dell’utenza telefonica e del conto corrente alla stessa ricorrente.4.

Quanto ai motivi di ricorso proposti, infatti, occorre osservare che la difesa, pur evocandovizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una inammissibile riletturadelle prove acquisite nel corso del giudizio.

Inoltre, il giudice di appello non è tenuto a compiereun'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamentetutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una lorovalutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento,dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Consegue che, in tal caso, debbonoconsiderarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede dilegittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzioneprospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamenteconsiderata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti checonduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio aduna valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01;Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965 - 01).Ciò posto, la Corte di merito ha acutamente rilevato che non è in contestazione il datoprobatorio afferente al travaso della somma di denaro verso il conto corrente cointestatoall’imputata e neppure è in contestazione che quest’ultima fosse titolare dell’utenza telefonicausata dagli agenti per interloquire con la vittima del raggiro.

Sono pertanto insussistenti i vizidenunciati, atteso che, in assenza di attendibili elementi di segno contrario non si può ritenerené contraddittorio, tantomeno manifestamente illogico, reputare, come ha fatto la Corteterritoriale, che l'intestatario di un conto corrente sul quale sia chiesto di accreditare il profittodella condotta raggirante sia anche il beneficiario di tale pagamento e sia quindi, in quanto tale,responsabile, quanto meno a titolo di concorso, della truffa.

Del resto, risponde a criteri di logicache l'autore della truffa individui una modalità esecutiva del reato che gli consenta di appropriarsidel relativo profitto, ciò che conferma la responsabilità, a titolo di concorso, dell'imputata, cheuna tale modalità ha, appunto, evidentemente concorso a individuare.

Né il fatto che la modalitàindividuata fosse tale da consentire la sua facile identificazione implica logicamente la suaestraneità rispetto ai fatti, essendo la stessa modalità imposta dall'impossibilità di intestare unconto corrente a un soggetto inesistente.

Si deve in proposito osservare che la citata intestazionepresuppone la verifica dell'identità del titolare intestatario, sicuramente abilitato a prelevare daquel conto.

Inoltre, l’imputata non risulta aver allegato elementi contrari alla ridetta intestazioneo alla disponibilità del conto corrente, non emergendo dalla pronuncia la proposizione delladenuncia di smarrimento della carta d’identità necessaria per attivare un rapporto di contocorrente.

Inoltre, ulteriore elemento rilevante è stato individuato nell’intestazione dell’utenzatelefonica utilizzata per i contatti con la vittima.

Al riguardo, la Corte di merito ha argomentatonel senso che non appare dirimente che la persona con cui il soggetto raggirato aveva parlato sifosse presentato come [OSCURATO:PERSONA], ponendosi al riguardo sempre un profilo diconcorso di persone nel reato, avendo la ricorrente consentito ad altro individuo di utilizzare ilsuo telefono (in assenza di rilievi di diverso tipo, ad es. lo smarrimento del telefono).Alla stregua di tali rilievi aventi natura assorbente, poco rileva che non siano stati effettuati“gli accertamenti” indicati nel secondo motivo del ricorso o che non si sia verificata la realeascrivibilità dell’inserzione pubblicata sul portale internet oggetto della truffa all’imputata, népuò dirsi che sia stato invertito l’onere della prova.

Nè emerge alcun travisamento del fatto odella prova, nei sensi sopraindicati.

Il rapporto familiare di per sé non rileva.

La Corte d’appellosi è limitata a rilevare che la responsabilità penale non può essere esclusa sulla base di rapportidi fiducia o legami familiari, quando sussistano elementi concreti che dimostrino lapartecipazione consapevole al reato, come appunto nella fattispecie.5.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila infavore della Cassa delle ammende.6.

La pronta soluzione in diritto delle questioni proposte e l’applicazione di principiconsolidati nell’esperienza della Corte consigliano la redazione della motivazione in formasemplificata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 6 maggio 2026Il consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la decisionedel Tribunale del medesimo capoluogo emessa in data 9 ottobre 2023 nei confronti di AzzurraPiraino, che aveva riconosciuto la responsabilità della ricorrente per il delitto di truffa, di cui art.640, cod. pen., contestato al capo B della imputazione.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a ministero deldifensore di fiducia, deducendo la violazione e la falsa applicazione della legge penale ed i vizi dimotivazione, per mera apparenza e manifesta illogicità, in ordine alla conferma della riconosciutaresponsabilità per il fatto ascritto.2.1. In particolare, con il primo motivo il difensore deduce (artt. 606, comma 1, lett. b ede, cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, e 533c.p.p., erronea valutazione della prova indiziaria, quanto ad identificazione della responsabile delfatto ascritto in concorso e manifesta illogicità della motivazione sul medesimo punto delladecisione.2.2. Con il secondo motivo, il difensore deduce (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.)omesso esame dei motivi di appello svolti in tema di responsabilità e motivazione meramenteapparente sul punto.2.3. Con il terzo motivo, il difensore deduce ancora vizi di motivazione e violazione di legge,per mancata prova della riferibilità alla imputata dell’inserzione internet del bene (volantemultimediale) messo in vendita senza averne la disponibilità.2.4. Con il quarto motivo, il difensore deduce altresì la violazione di legge ed il vizio dimotivazione per l’inversione dell’onere della prova in tema di responsabilità per il fatto ascritto.2.5. Con il quinto motivo, il difensore deduce ancora il vizio di motivazione per manifestaillogicità e mera presunzione di un indimostrato accordo criminoso con lo zio, fondata sulsemplice rapporto di parentela.2.6. Col sesto motivo, il difensore deduce infine vizio di motivazione per omesso esame dielemento probatorio rilevante; travisamento indiretto della prova, atteso che l’interlocutore dellapersona offesa è stato con certezza identificato nello zio della imputata e il dato doveva ritersidel tutto dirimente, atteso che la mera cointestazione del conto corrente su cui è confluito ilprovento della truffa non appare assolutamente indicativo della volontà di concorrere nel reato.3. Le doglianze difensive reiterano rilievi sul merito della responsabilità e sulla correttavalutazione delle prove, già ampiamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con ilsupporto di adeguata motivazione. Questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile ilricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelligià dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). In particolare, non sono consentitetutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni infatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento.Nella fattispecie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, conargomentazioni esenti da criticità logiche ed in assenza di travisamenti fuorvianti, le doglianzedifensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede. La Corte di appello ha, infatti, datoconto, con motivazione che non appare affatto viziata, della verificata consistenza della provaassunta in primo grado, dando conto delle modalità dei fatti, della identificazione dell’autore edella riconducibilità dell’utenza telefonica e del conto corrente alla stessa ricorrente.4. Quanto ai motivi di ricorso proposti, infatti, occorre osservare che la difesa, pur evocandovizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una inammissibile riletturadelle prove acquisite nel corso del giudizio. Inoltre, il giudice di appello non è tenuto a compiereun'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamentetutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una lorovalutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento,dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Consegue che, in tal caso, debbonoconsiderarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede dilegittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzioneprospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamenteconsiderata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti checonduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio aduna valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01;Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965 - 01).Ciò posto, la Corte di merito ha acutamente rilevato che non è in contestazione il datoprobatorio afferente al travaso della somma di denaro verso il conto corrente cointestatoall’imputata e neppure è in contestazione che quest’ultima fosse titolare dell’utenza telefonicausata dagli agenti per interloquire con la vittima del raggiro. Sono pertanto insussistenti i vizidenunciati, atteso che, in assenza di attendibili elementi di segno contrario non si può ritenerené contraddittorio, tantomeno manifestamente illogico, reputare, come ha fatto la Corteterritoriale, che l'intestatario di un conto corrente sul quale sia chiesto di accreditare il profittodella condotta raggirante sia anche il beneficiario di tale pagamento e sia quindi, in quanto tale,responsabile, quanto meno a titolo di concorso, della truffa. Del resto, risponde a criteri di logicache l'autore della truffa individui una modalità esecutiva del reato che gli consenta di appropriarsidel relativo profitto, ciò che conferma la responsabilità, a titolo di concorso, dell'imputata, cheuna tale modalità ha, appunto, evidentemente concorso a individuare. Né il fatto che la modalitàindividuata fosse tale da consentire la sua facile identificazione implica logicamente la suaestraneità rispetto ai fatti, essendo la stessa modalità imposta dall'impossibilità di intestare unconto corrente a un soggetto inesistente. Si deve in proposito osservare che la citata intestazionepresuppone la verifica dell'identità del titolare intestatario, sicuramente abilitato a prelevare daquel conto. Inoltre, l’imputata non risulta aver allegato elementi contrari alla ridetta intestazioneo alla disponibilità del conto corrente, non emergendo dalla pronuncia la proposizione delladenuncia di smarrimento della carta d’identità necessaria per attivare un rapporto di contocorrente. Inoltre, ulteriore elemento rilevante è stato individuato nell’intestazione dell’utenzatelefonica utilizzata per i contatti con la vittima. Al riguardo, la Corte di merito ha argomentatonel senso che non appare dirimente che la persona con cui il soggetto raggirato aveva parlato sifosse presentato come [OSCURATO:PERSONA], ponendosi al riguardo sempre un profilo diconcorso di persone nel reato, avendo la ricorrente consentito ad altro individuo di utilizzare ilsuo telefono (in assenza di rilievi di diverso tipo, ad es. lo smarrimento del telefono).Alla stregua di tali rilievi aventi natura assorbente, poco rileva che non siano stati effettuati“gli accertamenti” indicati nel secondo motivo del ricorso o che non si sia verificata la realeascrivibilità dell’inserzione pubblicata sul portale internet oggetto della truffa all’imputata, népuò dirsi che sia stato invertito l’onere della prova. Nè emerge alcun travisamento del fatto odella prova, nei sensi sopraindicati. Il rapporto familiare di per sé non rileva. La Corte d’appellosi è limitata a rilevare che la responsabilità penale non può essere esclusa sulla base di rapportidi fiducia o legami familiari, quando sussistano elementi concreti che dimostrino lapartecipazione consapevole al reato, come appunto nella fattispecie.5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila infavore della Cassa delle ammende.6. La pronta soluzione in diritto delle questioni proposte e l’applicazione di principiconsolidati nell’esperienza della Corte consigliano la redazione della motivazione in formasemplificata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 6 maggio 2026Il consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17078/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris