CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 689 / 20 20 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;-controricorrente - avverso la sentenza n. 2709/25/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia –sezione staccata di Brescia, depositata il 20 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28marzo 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò vittoriosamente innanzi alla C.T.P. di Brescia l’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato ai sensi dell’art. 36- ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i redditi dichiarati per l’anno 2009. Con l’atto impositivo, in particolare, era recuperata a tassazioni,a fini Irpef, l’indebita detrazione di spese d’istruzione e di recupero edilizio. 2. La sentenza di prime cure fu appellata dall’Agenzia delle entrate. La C.T.R. della Lombardia - sezione staccata di Brescia - accolse parzialmente il gravame, rilevando che le spese di recupero edilizio riguardavano lavori di ristrutturazione ultimati nel febbraio 2009, mentre la contribuente aveva concluso l’acquisto dell’immobile cui le stesse si riferivano soltanto il 19 dicembre 2012, ovvero ben oltre il termine di sei mesi previsto per l’ottenimento dei benefici. I giudici d’appello, peraltro, esclusero che tale ritardo fosse dovuto a forza maggiore –come invece sostenuto dalla Deldossi, la qualeaveva invocato il fatto che l’immobile era risultato affetto da vizi – non trattandosi di un evento straordinario e imprevedibile, come dimostrava il fatto che la predetta era comunque stata immessa nel possesso dell’immobile, e dovendosi applicare in modo necessariamente restrittivo una disposizione derogatoria rispetto all’ordinario regime impositivo. 3. La contribuente ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Resiste con controricorso l’amministrazione finanziaria. Considerato che: 1. L’unico motivo di ricorso denunzia falsa applicazione dell’art. 16-bis, comma primo, del d.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). La sentenza d’appello è sottoposta a critica nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza di una causa di forza maggiore idonea a consentire l’applicazione del beneficio fiscale anche dopo la scadenzadel termine previsto dalla norma di riferimento. La ricorrente, in particolare, evidenzia che il ritardo nella sottoscrizione del contratto d’acquisto era unicamente imputabile alla necessità di instaurare un giudizio di accertamento tecnico preventivo sui vizi lamentati, avviato nel 2009, e di una successiva causa di merito, radicatasi nel 2010, affermando che tali circostanze sarebbero configurabili qual «situazioni esterne che obbligano il contribuente a comportarsi in modo difforme da quanto voluto». 2. La censura è inammissibile. Com’è noto, l’art. 16-bis, comma 1, TUIR, nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, consentiva al contribuente di usufruire di una detrazione fiscale in caso di lavori edilizi, estendendola a quelli effettuati dalla propria impresa dante causa a condizione che il trasferimento della proprietà edilizia si verificasse entro sei mesi dalla data di fine lavori.Ed invero, in disparte ogni questione sulla possibile rilevanza della forza maggiore nel caso di mancato rispetto di tale termine, da parte del contribuente, va qui rimarcato che in ambito tributario la causa di forza maggiore è soltanto quell'evento sopravvenuto che non dipende in alcun modo da un comportamento riconducibile, direttamente o indirettamente, al contribuente che richiede l'agevolazione e che non è da lui prevedibile (in tal senso, fra le altre, Cass. n. 3535/2017; Cass. n. 14892/2016; Cass. n. 24573/2014). La C.T.R. ha preso in considerazione le circostanze dedotte in tal senso dalla ricorrente, escludendo che le stesse presentassero tali caratteristiche; e il motivo è unicamente volto a sovvertire gli esiti di tale accertamento, proponendo una rivalutazione delle medesime circostanze. Si tratta quindi, all’evidenza, della richiesta di un apprezzamento riservato al giudice di merito e null’affatto consentito in questasede. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al versamento di un importo pari a quello del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.400,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ric