CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 08543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 15361/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 2868/13/19 depositata in data 10/05/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: il contribuente ricorreva avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza relativa al rimborso del 90% delle imposte IRPEF ed IVA pagate per gli anni 1990, 1991, 1992 la CTP accoglieva il ricorso; appellava l'Ufficio; con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello; ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; il contribuente è rimasto intimato; la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; Considerato che: con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d. Lgs. 546 del 92 con riferimento al richiamo da parte dell'Ufficio solo in sede di appello della informazione ricevuta dall'anagrafe tributaria, in quanto motivo nuovo; il motivo è fondato: nel processo tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (da ultimo Cass. n. 11223 del 31/05/2016). Nel caso di specie il semplice riferimento alle informazioni desumibili dalle risultanze dell'anagrafe tributaria non costituisce motivo nuovo nel senso dianzi individuato, trattandosi di mera difesa, volta a supportare i motivi di appello; il secondo motivo censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 9 c. 1.7 del a L. n. 289 del 2002, dell'art. 1 c. 665 della L. N. 190 del 2014, della Vi direttiva n. 77/388 CEE come interpretata dalla CGUE con la sentenza del 17 luglio 2008 in C-132/06, dell'ordinanza della CGUE del 15 luglio 2015 in [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 82/14 nonché della decisione (2015) 5549 del 14 agosto 2015 della Commissione Europea, tutti in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, in sintesi, ritenuto il contribuente ammesso a beneficiare delle previsioni legislative di favore in parola ancorché titolare di redditi di impresa; anche questo motivo è fondato; - deve preliminarmente premettersi che nella specie è indubbio che la ricorrente sia titolare di reddito di impresa, come ammesso dalla stessa CTR nella sentenza impugnata, la cui conseguente decisione è però sul punto errata in diritto; - questa Corte ha affermato in recenti decisioni (Cass. n. 29905 del 2017 e n. 3070 del 2018, di questa Sottosezione) che «la nozione euro-unitaria d'impresa include qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dallo status giuridico) di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato .mercato (Corte giustizia: 23/04/1991, Hofner & Elser; 16/11/1995, Federation francaise des societes d'assurances; 11 /12/1997, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Commissione vs. Italia; 01/07/2008, Motoe; 26/03/2009, [OSCURATO:PERSONA])»; che ciò «si raccorda sia con la normativa fiscale europea, laddove si stabilisce che è soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività" (art. 9, par. 1 Direttiva UE n. 2006/112/CE; conf. art. 4, Direttiva n. 77/388/CE, sia con la normativa europea sugli appalti pubblici .laddove si stabilisce che "i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano) una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento) di tali persone e/o - ) enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori c/o opere, prodotti e servizi" (art. 1, par. 8, Direttiva 11E, n. 2004/18/CE)»; che tale nozione è stata recepita dalla decisione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], C(2015) 5549 fina!, par. 134, della Commissione UE„ là dove si afferma che i "soggetti che non svolgono attività economica (...) non vanno considerati come imprese"»; e che «ciò significa che non importa neppure che l'attività economica possa essere una libera professione regolamentata e che le prestazioni possano essere intellettuali, tecniche o specialistiche (v. Commissione U 30/01/1995, n. 95/188/CL; conf. Corte giustizia, 23/04/1991, Hoefner e 18/06/1998, 4 Corte di Cassazione - copia non ufficiale Commissione vs. Italia)». Ciò precisato, deve osservarsi che lo svolgimento di un'attività di impresa costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 665, prima parte, della legge n. 190 del 2014, limite all'applicabilità del beneficio in esame. Il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei «soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990», è espressamente escluso per «quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea», atteso che la Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, aveva già rilevato l'incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla legge n. 289 del 2002 con il sistema comune dell'IVA, in quanto, introducendo) rilevanti differenze di trattamento) tra i soggetti passivi sul territori() italiano, alteravano il principio di neutralità fiscale. 9. Orbene, anche con riferimento al beneficio di cui all'art. 1, comma 665, prima parte, legge n. 190 del 2014, la Commissione UE, con la decisione sopra richiamata (impugnata da una società siciliana dinanzi al Tribunale di primo grado UV, che Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 l'ha confermata con sentenza del 26 gennaio 2018 e che, pertanto, è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante - Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017), ha stabilito, in via generale, che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma 17, e 5 Corte di Cassazione - copia non ufficiale successive modifiche e integrazioni; 1..1 e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato) interno», salvo che si tratti di «aiuto individuale:» che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento CE n. 1407/2013 o dal regolamento CE n. 717/2014», ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 della decisione) o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento CE n. 994/98» (del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 /ora 87 e 88] del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) «o da ogni altro regime di aiuti approvato»), ma «fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 3); ha precisato al riguardo la Commissione UE che «una decisione negativa in merito ad un regime g9i aiuti non pregiudica la - possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 individuale è in linea (con il regolamento) de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)» (p. 134 della "decisione"); assodato, quindi, lo svolgimento da parte della contribuente di un'attività economica d'impresa quindi assoggettata ad imposizione sul valore aggiunto e sulle attività produttive, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (arti. 2 e 3 cit.), "tenendo conto, in specie, che la regola de stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1 TFUE può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza" (Cass., n. 22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.). In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UI fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE ovvero che si tratti di "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" (5 150, lett. b), dee. cit.), sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (par. 136 dec. cit.); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'arca colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto (par. 148 dec. cit.); inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta £.2"tàc l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo) di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. sez. lav., 09/06/2017, n. 14465); al riguardo occorre precisare che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017 citata, l'applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza della commissione regionale, consentono alle parti l'esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento. di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5 974 del 1998, cit.); pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame nel rispetto delle statuizioni e dei principi sopra enunciati; p.q.rn. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia in diversa composizione che statuirà anche quanto al