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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 22892/2026

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di Roma in data 30/09/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso,vista la memoria di replica a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza pronunciata in data 30/09/2025 la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Viterbo emessail 05/06/2019.2.

Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato,articolando cinque motivi.2.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al reato contestato al capoA); mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 192, comma 2,cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza del reato di estorsione di cui al capo A) e allavalutazione di attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la difesalamenta che la sentenza si basa in larga misura sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa,che sarebbero contraddittorie e quindi inattendibili; inoltre, non sarebbero statiadeguatamente scrutinati, con travisamento del dato fattuale, gli elementi del profitto ingiustoe del danno, omettendo di dare conto della natura della pretesa creditoria e dell’entità deipagamenti effettuati; né sarebbe stato chiarito in quale misura il ricorrente perseguisse unprofitto ingiusto oppure intendesse fare valere, pur con modalità non condivisibili, un creditoritenuto legittimamente valido, con conseguente riconducibilità del fatto nel reato di esercizioarbitrario delle proprie ragioni, così riqualificando il reato di estorsione contestato.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento alla tentata estorsione in danno di Ascenzicontestata al capo B) e al rapporto con il capo A).

La difesa osserva che la condotta di cui alcapo B) - avente per oggetto la pretesa del ricorrente di ottenere da [OSCURATO:PERSONA] il pagamento diulteriori somme a tiolo di spese per l’opera di riscossione del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] –si porrebbe in continuità con quella contestata al capo A) – avente per oggetto il recuperodel credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] – e i due reati configurerebberoun’unica azione criminosa.2.3.

Con il terzo motivo si deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al capo E) - tentataestorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] - nonché mancata riqualificazione del fatto nelreato di minaccia o di molestie.

La difesa assume che la condotta del ricorrente, diretta acostringere [OSCURATO:PERSONA], indubbiamente con tono aggressivo e sgradevole, mediantemessaggi telefonici, a pagargli ulteriori somme per l’attività di recupero credito svolta, nonintegrerebbe una costrizione di tipo estorsivo, ma piuttosto un’indebita pressione mediantetelefonate e messaggi, i cui contenuti non sarebbero stati adeguatamente valutati dalla Cortedi merito che avrebbe recepito, con argomentazione apodittica, le dichiarazioni della parteoffesa e dei testimoni.2.4.

Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’avvenuta applicazione della recidiva.

La difesaassume che i giudici del merito avrebbero reso una motivazione “stereotipata” sul punto,fondandosi esclusivamente sui precedenti penali riportati dall’imputato, desumendone lapericolosità sociale.2.5.

Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62n. 4 cod. pen. e alla mancata declaratoria di prevalenza di tale attenuante sulla recidivacontestata con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2023; sullaconseguente rideterminazione della pena inflitta con contenimento dell’aumento per leipotesi in continuazione.

In proposito, la difesa assume che le somme corrisposte da Ascenzisarebbero inferiori al debito verso [OSCURATO:PERSONA]; anche con riferimento a quest’ultimo, lesomme ottenute dall’imputato a titolo di compenso sarebbero di entità contenuta; la dedottatenuità del danno patrimoniale cagionato inciderebbe anche sul disvalore dei reati contestatie, quindi, sia sul regime del bilanciamento tra circostanze sia sulla quantificazione della penae sugli aumenti a titolo di continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati o nonconsentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen.2.

I primi due motivi, trattati congiuntamente essendo entrambi relativi all'accertamentodella responsabilità, reiterano doglianze già disattese dalla Corte di appello conargomentazioni esaustive, non manifestamente illogiche e giuridicamente corrette, con lequali il ricorrente non si confronta, peraltro in presenza di c.d.

"doppia conforme", con laconseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamentecostituendo un unico corpo decisionale al quale occorre fare riferimento per giudicare dellacongruità della motivazione (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01;Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, Valerio, Rv. 252615- 01).2.1.

L'attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] è stata esaminata in termini che sisottraggono a censure di legittimità (f. 8 sentenza impugnata), non essendo peraltrocontestate dal ricorrente le minacce e le intimidazioni per ottenere il pagamento delle sommepretese, documentalmente riscontrate nel loro importo effettivo per quanto riguarda siaAscesi, il quale ha corrisposto un importo superiore a quello dovuto (v. ricevute dellericariche sulla carta postpay intestata alla compagna dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA]), siaCastagnoli (che aveva consegnato all'imputato due assegni da 4.000,00 euro ciascunocompilati e firmati dall'imputato consegnati a [OSCURATO:PERSONA] come versamento di quantorecuperato, ma provenienti da conti correnti intestati a terzi e quindi certamente nonincassabili dal [OSCURATO:PERSONA]).

La doglianza è sostanzialmente volta a prefigurare una nonconsentita rivalutazione ovvero un’alternativa rilettura delle risultanze acquisite rispetto aquella dei giudici di merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da decisivaindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici dimerito.

Non va, infatti, trascurato che la valutazione della credibilità della persona offesa dalreato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede dilegittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241); cosa che nel caso di specie non è avvenuta: l'attendibilitàdella persona offesa è stata vagliata dalla Corte di merito con riguardo al nucleo essenzialedell'accusa mossa, richiamando anche elementi di conferma di carattere esterno tantodichiarativi che documentali aventi carattere significativo (tra le tante, Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).2.2.

Premesso che le censure relative al capo E) e alla riqualificazione del reato di cuial capo A) non sono state devolute in appello, essendo di conseguenza non consentite, vaad ogni buon conto osservato che la tesi difensiva in ordine alla legittimità della pretesadell’imputato è del tutto contrapposta all'accertamento del fatto.

I giudici di merito hannosottolineato la decisiva circostanza, che peraltro il ricorso non contesta, che l'imputato nonvantava alcun credito nei confronti della persona offesa Ascenzio ed aveva agito quale terzoestraneo al rapporto obbligatorio tra questi e [OSCURATO:PERSONA], verso il quale, per questa ragione,non avrebbe giammai potuto vantare una pretesa giuridicamente tutelabile davanti ad ungiudice (in proposito, tra le tante, Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv.272017).

Ciò basta, in punto di diritto, e al di là di ogni altra notazione, ad impedire che ilfatto possa essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, consuperamento di ogni altra argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto dellamemoria di replica datata 20/03/2026.3.

Inammissibili sono anche il quarto e li quinto motivo di ricorso, in quanto del tuttogenerici e reiterativi di motivi già dedotti in appello, ai quali la Corte di merito ha risposto inmodo ineccepibile.3.1.

Ed invero, la Corte di merito ha ritenuto di applicare la recidiva qualificata in forzadell’analisi dei “numerosissimi” precedenti, anche specifici, riportati dal ricorrente, tali,secondo l'insindacabile giudizio di merito operato, a rendere attuale e altresì ad accentuarela pericolosità sociale dello stesso (f. 9 sentenza impugnata), adempiendo senz’altroall’obbligo motivazionale sancito dal principio di diritto secondo cui, in tema di recidivafacoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia cheescluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782, inmotivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, conargomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativaprosecuzione di un processo delinquenziale già avviato).3.2.

Con riguardo al quinto motivo, è d’uopo ribadire che la concessione dellacircostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presupponenecessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, avendo riguardo non solo alvalore irrisorio in sé del bene, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la personaoffesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità delsoggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del22/12/2020, dep 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.269241-01).

In particolare, con riferimento al delitto di estorsione, non è sufficiente che ilbene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche glieffetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata laviolenza o la minaccia, attesa la natura di reato plurioffensivo, che lede non solo il patrimonioma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto, conla conseguenza che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di specialetenuità si può fare luogo all'applicazione dell'attenuante in questione (Sez. 2, n. 45985 del23/10/2013, Donati, Rv. 257755-01).

Anche con specifico riguardo al tentativo, è statoaffermato che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante in questione in riferimento ai reati ditentata estorsione o di tentata rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendoriguardare, non solo la possibilità di desumere con certezza dalle modalità del fatto che, se ilreato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato dirilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona controla quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citatidelitti (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173-01).

Nel caso di specie, laCorte d'appello ha apprezzato (v. foglio 9), da un lato, che l'importo oggetto di tentataestorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] era certamente significativo e, dall'altro lato, che, alla luce diuna valutazione complessiva della vicenda delittuosa, le connotazioni della condottacompiuta con reiterate minacce gravi nei confronti della persona offesa, escludevano ancheche il complessivo pregiudizio cagionato dal delitto si potesse valutare come di specialetenuità.

Si tratta di un apprezzamento rispettoso dei ricordati principi affermati dallagiurisprudenza di questa Corte e che, risultando immune da vizi logico giuridici, si sottrae acensure in sede di legittimità.3.2.1.

Infine, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen. ed è sufficiente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questaCorte, che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni deltipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria unaspecifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia digran lunga superiore alla misura media; cosa che nella specie non ricorre, atteso chel’aumento a titolo di continuazione è stato contenuto ed è inferiore alla media edittale, tantoche non abbisognava di una specifica motivazione.4.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Roma in data 30/09/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso,vista la memoria di replica a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 30/09/2025 la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Viterbo emessail 05/06/2019.2. Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato,articolando cinque motivi.2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al reato contestato al capoA); mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 192, comma 2,cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza del reato di estorsione di cui al capo A) e allavalutazione di attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la difesalamenta che la sentenza si basa in larga misura sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa,che sarebbero contraddittorie e quindi inattendibili; inoltre, non sarebbero statiadeguatamente scrutinati, con travisamento del dato fattuale, gli elementi del profitto ingiustoe del danno, omettendo di dare conto della natura della pretesa creditoria e dell’entità deipagamenti effettuati; né sarebbe stato chiarito in quale misura il ricorrente perseguisse unprofitto ingiusto oppure intendesse fare valere, pur con modalità non condivisibili, un creditoritenuto legittimamente valido, con conseguente riconducibilità del fatto nel reato di esercizioarbitrario delle proprie ragioni, così riqualificando il reato di estorsione contestato.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento alla tentata estorsione in danno di Ascenzicontestata al capo B) e al rapporto con il capo A). La difesa osserva che la condotta di cui alcapo B) - avente per oggetto la pretesa del ricorrente di ottenere da [OSCURATO:PERSONA] il pagamento diulteriori somme a tiolo di spese per l’opera di riscossione del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] –si porrebbe in continuità con quella contestata al capo A) – avente per oggetto il recuperodel credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] – e i due reati configurerebberoun’unica azione criminosa.2.3. Con il terzo motivo si deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al capo E) - tentataestorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] - nonché mancata riqualificazione del fatto nelreato di minaccia o di molestie. La difesa assume che la condotta del ricorrente, diretta acostringere [OSCURATO:PERSONA], indubbiamente con tono aggressivo e sgradevole, mediantemessaggi telefonici, a pagargli ulteriori somme per l’attività di recupero credito svolta, nonintegrerebbe una costrizione di tipo estorsivo, ma piuttosto un’indebita pressione mediantetelefonate e messaggi, i cui contenuti non sarebbero stati adeguatamente valutati dalla Cortedi merito che avrebbe recepito, con argomentazione apodittica, le dichiarazioni della parteoffesa e dei testimoni.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’avvenuta applicazione della recidiva. La difesaassume che i giudici del merito avrebbero reso una motivazione “stereotipata” sul punto,fondandosi esclusivamente sui precedenti penali riportati dall’imputato, desumendone lapericolosità sociale.2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62n. 4 cod. pen. e alla mancata declaratoria di prevalenza di tale attenuante sulla recidivacontestata con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2023; sullaconseguente rideterminazione della pena inflitta con contenimento dell’aumento per leipotesi in continuazione. In proposito, la difesa assume che le somme corrisposte da Ascenzisarebbero inferiori al debito verso [OSCURATO:PERSONA]; anche con riferimento a quest’ultimo, lesomme ottenute dall’imputato a titolo di compenso sarebbero di entità contenuta; la dedottatenuità del danno patrimoniale cagionato inciderebbe anche sul disvalore dei reati contestatie, quindi, sia sul regime del bilanciamento tra circostanze sia sulla quantificazione della penae sugli aumenti a titolo di continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati o nonconsentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen.2. I primi due motivi, trattati congiuntamente essendo entrambi relativi all'accertamentodella responsabilità, reiterano doglianze già disattese dalla Corte di appello conargomentazioni esaustive, non manifestamente illogiche e giuridicamente corrette, con lequali il ricorrente non si confronta, peraltro in presenza di c.d. "doppia conforme", con laconseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamentecostituendo un unico corpo decisionale al quale occorre fare riferimento per giudicare dellacongruità della motivazione (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01;Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, Valerio, Rv. 252615- 01).2.1. L'attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] è stata esaminata in termini che sisottraggono a censure di legittimità (f. 8 sentenza impugnata), non essendo peraltrocontestate dal ricorrente le minacce e le intimidazioni per ottenere il pagamento delle sommepretese, documentalmente riscontrate nel loro importo effettivo per quanto riguarda siaAscesi, il quale ha corrisposto un importo superiore a quello dovuto (v. ricevute dellericariche sulla carta postpay intestata alla compagna dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA]), siaCastagnoli (che aveva consegnato all'imputato due assegni da 4.000,00 euro ciascunocompilati e firmati dall'imputato consegnati a [OSCURATO:PERSONA] come versamento di quantorecuperato, ma provenienti da conti correnti intestati a terzi e quindi certamente nonincassabili dal [OSCURATO:PERSONA]). La doglianza è sostanzialmente volta a prefigurare una nonconsentita rivalutazione ovvero un’alternativa rilettura delle risultanze acquisite rispetto aquella dei giudici di merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da decisivaindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici dimerito. Non va, infatti, trascurato che la valutazione della credibilità della persona offesa dalreato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede dilegittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241); cosa che nel caso di specie non è avvenuta: l'attendibilitàdella persona offesa è stata vagliata dalla Corte di merito con riguardo al nucleo essenzialedell'accusa mossa, richiamando anche elementi di conferma di carattere esterno tantodichiarativi che documentali aventi carattere significativo (tra le tante, Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).2.2. Premesso che le censure relative al capo E) e alla riqualificazione del reato di cuial capo A) non sono state devolute in appello, essendo di conseguenza non consentite, vaad ogni buon conto osservato che la tesi difensiva in ordine alla legittimità della pretesadell’imputato è del tutto contrapposta all'accertamento del fatto. I giudici di merito hannosottolineato la decisiva circostanza, che peraltro il ricorso non contesta, che l'imputato nonvantava alcun credito nei confronti della persona offesa Ascenzio ed aveva agito quale terzoestraneo al rapporto obbligatorio tra questi e [OSCURATO:PERSONA], verso il quale, per questa ragione,non avrebbe giammai potuto vantare una pretesa giuridicamente tutelabile davanti ad ungiudice (in proposito, tra le tante, Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv.272017). Ciò basta, in punto di diritto, e al di là di ogni altra notazione, ad impedire che ilfatto possa essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, consuperamento di ogni altra argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto dellamemoria di replica datata 20/03/2026.3. Inammissibili sono anche il quarto e li quinto motivo di ricorso, in quanto del tuttogenerici e reiterativi di motivi già dedotti in appello, ai quali la Corte di merito ha risposto inmodo ineccepibile.3.1. Ed invero, la Corte di merito ha ritenuto di applicare la recidiva qualificata in forzadell’analisi dei “numerosissimi” precedenti, anche specifici, riportati dal ricorrente, tali,secondo l'insindacabile giudizio di merito operato, a rendere attuale e altresì ad accentuarela pericolosità sociale dello stesso (f. 9 sentenza impugnata), adempiendo senz’altroall’obbligo motivazionale sancito dal principio di diritto secondo cui, in tema di recidivafacoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia cheescluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782, inmotivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, conargomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativaprosecuzione di un processo delinquenziale già avviato).3.2. Con riguardo al quinto motivo, è d’uopo ribadire che la concessione dellacircostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presupponenecessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, avendo riguardo non solo alvalore irrisorio in sé del bene, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la personaoffesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità delsoggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del22/12/2020, dep 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.269241-01). In particolare, con riferimento al delitto di estorsione, non è sufficiente che ilbene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche glieffetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata laviolenza o la minaccia, attesa la natura di reato plurioffensivo, che lede non solo il patrimonioma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto, conla conseguenza che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di specialetenuità si può fare luogo all'applicazione dell'attenuante in questione (Sez. 2, n. 45985 del23/10/2013, Donati, Rv. 257755-01). Anche con specifico riguardo al tentativo, è statoaffermato che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante in questione in riferimento ai reati ditentata estorsione o di tentata rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendoriguardare, non solo la possibilità di desumere con certezza dalle modalità del fatto che, se ilreato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato dirilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona controla quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citatidelitti (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173-01). Nel caso di specie, laCorte d'appello ha apprezzato (v. foglio 9), da un lato, che l'importo oggetto di tentataestorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] era certamente significativo e, dall'altro lato, che, alla luce diuna valutazione complessiva della vicenda delittuosa, le connotazioni della condottacompiuta con reiterate minacce gravi nei confronti della persona offesa, escludevano ancheche il complessivo pregiudizio cagionato dal delitto si potesse valutare come di specialetenuità. Si tratta di un apprezzamento rispettoso dei ricordati principi affermati dallagiurisprudenza di questa Corte e che, risultando immune da vizi logico giuridici, si sottrae acensure in sede di legittimità.3.2.1. Infine, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen. ed è sufficiente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questaCorte, che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni deltipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria unaspecifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia digran lunga superiore alla misura media; cosa che nella specie non ricorre, atteso chel’aumento a titolo di continuazione è stato contenuto ed è inferiore alla media edittale, tantoche non abbisognava di una specifica motivazione.4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
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