CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37828/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale, K. Tassone, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di concessione della liberazione anticipata per il periodo di detenzione dal 9 ottobre 2007 al 3 marzo 2010. 1.1.11 Tribunale ha condiviso l'impostazione del primo provvedimento facendo rilevare che Vacante, detenuto in espiazione della pena di anni dieci, mesi quattro di reclusione, in regime differenziato di cui all'art. 41-bis 0.P., per la condanna per quei reati per i quali è seguita l'espiazione, dal 9 ottobre 2007 al 3 marzo 2010, ha riportato una pena che non è stata computata nel titolo in esecuzione, in quanto già espiata in epoca antecedente alla commissione dei reati di cui alla sentenza cui si riferisce quella in esecuzione. Tanto, pur risultando già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con la sentenza la cui pena è in esecuzione con quelli di cui alle due sentenze di condanna della Corte d'appello di Catania, da cui deriva la pena, espiata integralmente, per la quale il detenuto chiede il riconoscimento della liberazione anticipata. Dunque, il Tribunale ha ritenuto non ammissibile dinanzi al Magistrato di sorveglianza la questione relativa al titolo esecutivo, proponibile invece al pubblico ministero, ai sensi dell'art 657 cod. proc. pen. o, comunque, al giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 665 e 670 cod. proc. pen. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite del difensore, denunciando con un unico motivo, inosservanza degli artt. 54 Ord. pen. e 671 e 657 cod. proc. pen. Il ricorrente richiama un precedente in termini (Sez. 1, n. 12430 del 20 luglio 2016) secondo il quale si deve considerare, ai fini della concessione della liberazione anticipata, anche il periodo di pena interamente espiata per altra condanna, relativa a reato per il quale è stato riconosciuto il vincolo della continuazione, tenuto conto dell'effetto del cumulo giuridico all'interno del quale anche la pena già espiata, inclusa per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione, deve essere ricom presa. 2.1. Si evidenzia, inoltre, che ai fini di cui all'art. 54 Ord. pen. non sarebbe rilevante che la pena cui si riferisce il periodo di detenzione per il quale si chiede la liberazione anticipata, non rientri nel titolo attualmente in esecuzione, posto che la preclusione, ai fini del recupero in fungibilità ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., non può riverberare i suoi effetti anche rispetto al beneficio della liberazione anticipata rispetto al quale, invece, rileva soltanto la natura della pena, ricondotta ad un unicum per effetto del vincolo della continuazione, di cui ad un rapporto esecutivo, nel suo complesso, non interamente estinto. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, K. Tassone, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. È noto il principio costante, affermato da questa Corte di legittimità, in relazione agli effetti della continuazione riconosciuta in sede esecutiva, ai fini dell'individuazione della pena da eseguire (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272101; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 8109 del 11/02/2010, Rv. 246383), secondo il quale il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando, anche in detta eventualità, il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato, dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono. 2.1. A tale principio generale si collega anche l'indirizzo giurisprudenziale cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale il periodo di pena detentiva espiata sine titulo, per un reato diverso da quello per il quale è in corso l'esecuzione, è computabile, per il principio di fungibilità, solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 657 cod. proc. pen. e, pertanto, non può essere valutato nemmeno ai fini della concessione della liberazione anticipata (Sez. 1, n. 42906 del 12/09/2019, Acri, Rv. 277297; Sez. 1, n. 5178 del 21/09/2000, Rv. 217242). 2.2. A ciò si aggiunga che l'indirizzo di questa Corte di legittimità, che ha attribuito rilievo, ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 54 Ord. pen., all'intervenuto riconoscimento del vincolo della continuazione, in executivis, con fatti per i quali la pena detentiva irrogata è stata espiata (Sez. 1, n. 12430 del 20/07/2016, dep. 2017, Corso, Rv. 269509; Sez. 1, n. 11446 del 03/03/2015 dep. 19/03/2015, Prronaj, Rv. 262886), afferma che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, è valutabile il periodo di pena interamente espiata per altra condanna, relativo a reato unificato per la continuazione in executivis a quello oggetto di istanza di applicazione del beneficio e non computato in occasione di precedente riconoscimento della misura premiale. Tuttavia, detto orientamento non può reputarsi aderente al caso in esame, in cui la pena complessiva in esecuzione comprende anche una porzione, riconosciuta come unificata per effetto della continuazione, ma che è stata già interamente espiata e che, comunque, non rientra formalmente in quella da eseguire. Invero, nel caso in esame il periodo di detenzione evocato dal richiedente il beneficio non è conteggiato nel provvedimento di esecuzione e, quindi, resta estraneo ad ogni valutazione da parte del Magistrato di sorveglianza, trattandosi di periodo di detenzione sofferta ormai esaurito, il quale non può essere rivalutato soltanto perché, in sede esecutiva, è stata ritenuta la continuazione tra i reati giudicati. 2.3.È appena il caso di osservare che il Tribunale di sorveglianza richiama, correttamente, la ripartizione di competenza tra il giudice dell'esecuzione e la magistratura di sorveglianza. Si osserva che è noto che il sistema dell'esecuzione delle pene detentive disegnato dal legislatore richiede, innanzitutto, un ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero (art. 656, comma 1, cod. proc. pen.), sul quale, poi, si innestano la competenza del giudice dell'esecuzione e quella della magistratura di sorveglianza, con ambiti delimitati. La competenza della magistratura di sorveglianza è limitata ai provvedimenti specificamente indicati dagli artt. 69 e 70 Ord. pen. e non si estende — nemmeno in via incidentale — a quelli che il codice di procedura penale attribuisce al giudice dell'esecuzione: le competenze tra i due organi sono alternative e non si sovrappongono. La decisione della magistratura di sorveglianza sulla liberazione anticipata, d'altro canto, non può che basarsi su un provvedimento di esecuzione che — fino a che non viene modificato dallo stesso Pubblico ministero o corretto dal giudice dell'esecuzione — è valido ed efficace. 3.Nel caso al vaglio, è dunque, condivisibile la rilevata inammissibilità, confermata dal Tribunale in sede di reclamo, in conseguenza della circostanza che il periodo di detenzione evocato dal richiedente il beneficio non è conteggiato nel provvedimento in esecuzione al quale resta estraneo. 4. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes