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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14153/2026

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MIA E DELLE FINANZE nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero dell'Economia e della Finanze ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Torino ai sensi degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen..

Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., in quanto tardivo.

Difatti, a fronte di ordinanza comunicata il 10/12/2025, il ricorso è stato proposto alla data del 29/12/2025 e, pertanto, oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art.585, comma 1, lett.a), cod.proc.pen. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria; tanto in base al principio per cui in tema di riparazione dell'errore giudiziario, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel caso in cui sia dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte d'appello, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, salvo che ricorra un'ipotesi di inammissibilità incolpevole (Sez. 4, n. 39441 del 06/11/2025, Rv. 288812 - 02; Sez. 4, n. 22810 del 13/04/2018, Rv. 272994).

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MIA E DELLE FINANZE nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero dell'Economia e della Finanze ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Torino ai sensi degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen.. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., in quanto tardivo. Difatti, a fronte di ordinanza comunicata il 10/12/2025, il ricorso è stato proposto alla data del 29/12/2025 e, pertanto, oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art.585, comma 1, lett.a), cod.proc.pen. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria; tanto in base al principio per cui in tema di riparazione dell'errore giudiziario, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel caso in cui sia dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte d'appello, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, salvo che ricorra un'ipotesi di inammissibilità incolpevole (Sez. 4, n. 39441 del 06/11/2025, Rv. 288812 - 02; Sez. 4, n. 22810 del 13/04/2018, Rv. 272994). P. P.Q.M
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